Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 19 dicembre 2011, n. 27425 - Rendita per malattia professionale (broncopneumopatia)

 


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

sul ricorso 18642-2010 proposto da:

MI. SO. (Omissis), DE. SA. VA. (Omissis) quali eredi di Mi. Fa. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato PESCATORI GIOVANNI MARIA, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMESSO) in persona del Dirigente con incarico di livello generale Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 4 NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5156/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 16.6.09, depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

La Corte, letta la relazione del Cons. Dr. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui.

esaminati gli atti, ivi compresa la memoria della parte ricorrente:

 

Fatto

 

OSSERVA:

Con ricorso depositato il 28.7.2004 Mi.Fa. impugnava la sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso diretto al riconoscimento della denunciata malattia professionale (broncopneumopatia) ed al conseguente diritto a rendita nei confronti dell'INAIL.

L'Istituto non si costituiva.

Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'appellante in data (Omissis), si sono costituiti gli eredi, De. Sa.Va. e Mi.So. ed è stata disposta la rinnovazione della ctu di primo grado, sulla cui base, con sentenza del 16 giugno-9 dicembre 2009, l'adita Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame.

Le predette De. Sa. e Mi. propongono ricorso per cassazione con un primo motivo, prospettato come insufficiente e contraddittoria motivazione, e concernente la nullità della sentenza perchè fondata su una ctu svolta con l'intervento del consulente di parte dell'INAIL, contumace nel giudizio di secondo grado; e con un secondo motivo, con cui, senza alcuna indicazione del vizio ravvisabile, si sostiene l'erroneità della consulenza laddove ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l'attività espletata da Mi. Fa. e l'accertata malattia.

L'INAIL contesta la fondatezza di tali argomentazioni con controricorso.

Diritto

 

Il ricorso risulta palesemente privo di fondamento.

Infatti, premesso che nessun rilievo ha la circostanza, dedotta dalla parte ricorrente, "che sia stata notificata una sentenza non in copia autentica", non essendosi fatta questione di decadenza dalla impugnazione, per quanto attiene la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio, come già correttamente rilevato dal giudice del gravame, eventuali irregolarità nel suo espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa (Cass. n. 13428/2007), nella specie non risultante.

Orbene, poichè - come questa Corte ha pure avuto modo di ulteriormente specificare (Cass. 9231/2001) - eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica, ivi compresa la partecipazione occasionale di un soggetto non autorizzato, ne determinano la nullità soltanto ove abbiano determinato una lesione del diritto di difesa, ne consegue che era preciso onere della parte ricorrente indicare quali lesioni di un tale diritto fossero conseguite all'occasionale intervento di un estraneo ad operazioni di consulenza, onere non assolto.

Peraltro, il Giudice d'appello ha accertato che dalla relazione del CTU non risultava che il medico incaricato dall'INAIL avesse svolto qualche attività o fornito contributo tecnico alla valutazione oggetto dell'indagine.

Per quanto attiene più strettamente al merito, il Giudice del gravame ha escluso l'origine professionale della malattia denunciata sulla base delle risultanze della consulenza tecnica da cui è emerso, con argomentata esposizione del proprio convincimento, che il Mi. era affetto da carcinoma polmonare e da broncopneumopatia non determinati dall'attività lavorativa svolta, dovendosi ragionevolmente supporre, in assenza di fattori di rischio connessi al lavoro, che l'abitudine al fumo della sigaretta - essendo stato lo stesso un forte fumatore - abbia influenzato in maniera preponderante lo sviluppo della patologia.

Nè la parte ricorrente spiega le motivazioni scientifiche che renderebbero certa la connessione tra la generica attività lavorativa ed il tumore polmonare, posto che il CTU ha affermato che le caratteristiche della neoplasia lo correlavano al fumo di sigarette. Tra l'altro nel ricorso non è detto da dove risulterebbe il tipo di attività lavorativa, considerato che la sentenza non ne parla.

Non risultando sussistere il denunciato vizio di motivazione e apparendo corretto l'iter argomentativo adottato dalla Corte di Roma a sostegno delle sue conclusioni, il ricorso, trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.