Corte di Appello di Firenze, Sez. 3 Pen., 11 novembre 2011 - Macchina pressa suole e mancanza di presidi di sicurezza; costruttore, venditore o datore di lavoro, di chi è la responsabilità?



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE PENALE

La Corte di Appello di Firenze

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

1. MAZZI Dott. ROBERTO - Presidente

2. SCAFA Dott. GIOVANNI - Consigliere

3. GRASSI Dott. ANTONIO - Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Mazzi

sentiti il Procuratore Generale l'appellante e i difensori Avv. Ca.Am. del Foro di Pisa per il 1°; Avv. Fa.Eu.Sa. di Vigevano per il 2°; Avv. Mi.Mo. per delega Avv. Ro.Va. di Pisa per il 3°

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel procedimento penale nei confronti di:

CA.FR., n. omissis

elettivamente domiciliato a omissis presso calzaturificio Da.

MU.LU. n. omissis ivi residente in via omissis

VA.VL. n. omissis (elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ro.Va. di omissis

IMPUTATI

Del delitto di cui all'art. 590 co. 3 c.p. perché, Ca. quale amministratore della S.r.l. "Ca.Da." Ma. quale amministratore della "Te.2" azienda costruttrice della macchina "pressa suole" omissis, Va. quale legale rappresentante della O.F., venditore della macchina in questione, per colpa consistita - per Mu. nell'aver avere fabbricato e Va. venduto la macchina sopra indicata non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza, per Ca. per avere messo a disposizione degli addetti la macchina sopra indicata inadeguata ai lavoro da svolgere ed inidonea ai fini della sicurezza, posto che la parte superiore del dispositivo "appoggiatacco" al momento della salita - immediata e senza possibilità di regolazione determinava con la battuta di arresto di fine corsa un punto di schiacciamento accessibile alle dita del lavoratore, talché Gu.Ro., che stava operando alla macchina, rimaneva con il dito pollice schiacciato - cagionando a predetto Gu. lesioni personali consistite nell'amputazione parziale della falange del pollice da cui derivava una malattia giudicata guaribile in circa 60 giorni.

APPELLANTI

Gli imputati avverso la sentenza emessa in data 11/10/2010 dal Tribunale di Empoli che, visti gli artt. 533 e ss. c.p.p. dichiarava Ca.Fr., e altri colpevoli del reato loro ascritto, e concesse le attenuanti generiche li condannava ciascuno oltre al pagamento spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. ordinava la sospensione condizionale della pena per il termine di legge, per gli imputati Ca. e Mu.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. indicava il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.


FattoDiritto

 

La condanna è stata, riconosciute a tutti le attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di giorni 20 di reclusione ciascuno.

Secondo il giudicante al termine della istruttoria dibattimentale era risultato adeguatamente provato, sulla base delle dichiarazioni del Gu., (ancorché ritenute in parte imprecise dallo stesso tribunale) e di quelle del tecnico della ASL di omissis, Na.Gr., che aveva svolte le indagini del caso, che l'infortunio si era verificato nel seguente modo:

l'operaio Gu. nella fase preliminare della lavorazione che consisteva nel configurare l'appoggiatacco della macchina "pressa suole omissis ", (costruita dalla ditta del Mu. e venduta nel 1995 al Ca. dalla ditta OF., di cui era legale rappresentante il Va.), in relazione alla specifica conformazione della suola della calzatura che nella successiva fase della lavorazione veniva pressata tramite l'azionamento dei due pistoni della macchina stessa in modo da "saldare" la suola alla calzatura medesima, faceva salire, premendo con una mano l'apposito pulsante, l'appoggiatacco mediante il suo pistone, non accorgendosi che il pollice dell'altra mano con cui teneva fermo il tacco, o un pezzo aggiunto della suola per favorirne il posizionamento, si trovava nella guida dell'appoggiatacco, il quale salendo sotto la spinta del meccanismo andava a schiacciargli il dito pollice contro il finecorsa e provocandogli così le lesioni in questione.

Il giudicante, pur riconoscendo che alla produzione dell'evento lesivo aveva concorso l'imprudente e disattenta condotta del Gu. (anche se giudicata non abnorme) per avere lasciato la mano sull'appoggiatacco in movimento, osservava tuttavia che esso era addebitabile in primo luogo al datore di lavoro Ca. e inoltre al costruttore identificato nella ditta del Mu. e al venditore identificato nella società OF. di cui era legale rappresentante il Va.

Infatti, anche la fase preliminare della regolazione dell'appoggiatacco in cui si era verificata l'incidente era un'operazione pericolosa per la presenza di organi meccanici in movimento e la macchina non era fornita ab origine di idonee misure antinfortunistiche per tale fase, che avrebbero evitato l'incidente, né il Ca. le aveva fatte montare come la sua posizione di garanzia quale datore di lavoro dell'operaio gli prescriveva in base al disposto di cui all'art. 35 D.Lgs. 626/94.

In particolare si osserva dal Tribunale che se la macchina fosse stata dotata di un presidio antinfortunistico che impedisse o quanto meno limitasse la possibilità, che anche per mero errore del lavoratore, il dito di questi potesse entrare nella guida dell'appoggiatacco, lo schiacciamento del pollice non si sarebbe verificato o comunque la lesione sarebbe stata inferiore come dimensioni e gravità.

Pertanto anche la responsabilità del Mu., quale costruttore della macchina in questione da parte della ditta di cui era legale rappresentante "Te.du. srl", era evidente per aver costruito e venduto una macchina non a norma in quanto priva di tale protezione in violazione al disposto di cui all'art. 6 e 35 D.lvo citato.

E analogamente anche il Va., quale legale rappresentante della ditta OF., venditrice della macchina doveva rispondere del reato ai sensi dell'art. 6 D.L.vo citato che attribuisce una responsabilità colposa anche al venditore di macchine non a norma come era quella di specie.



Avverso la decisione hanno proposto rituali e distinti appelli tutti gli imputati.

Il Va. eccepisce preliminarmente la sua estraneità ai fatti in quanto la vendita della macchina in questione come risultava dalla fattura prodotta in atti non era stata effettuata dalla ditta OF., come riportato in imputazione, sebbene dalla ditta Fi. snc, per cui discendendo la sua responsabilità dalla sua qualità di legale rappresentante della società OF. come indicato dal Tribunale, non vi era prova della sua corresponsabilità, poiché la società OF. da lui rappresentata era estranea alla vendita.

Nel merito ripercorre sostanzialmente lo stesso percorso logico-giuridico svolto dagli altri due appellanti che sostanzialmente ritengono mancante la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, in primo luogo perché la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale era errata. Rimarcano in proposito che nella fase preliminare della regolazione dell'altezza del poggia tacco in cui secondo il Tribunale l'evento lesivo si sarebbe verificato, la macchina non è funzionante. In questa fase infatti l'operaio si deve limitare solo a posizionare la scarpa e di poi a far scendere, azionando un pedale, l'appoggiatacco, il che avviene a bassissima pressione con conseguente impossibilità, non solo teorica, ma anche pratica, che l'operaio possa subire un danno.

Neppure secondo gli appellanti il Gu. poteva essersi procurato le lesioni nella fase della lavorazione vera e propria, atteso che come è incontroverso in causa in questa fase la macchina può funzionare solo a seguito della contemporanea pressione da parte di entrambe le mani dell'operaio su un doppio pulsante distante circa 80 cm. e quindi gli era impossibile tenere una mano sulla guida dell'appoggiatacco mentre era in movimento.

Stigmatizzano quindi che la ricostruzione dei fatti come operata dal Tribunale era quanto meno insoddisfacente, per cui l'impossibilità di ricostruirli in modo certo comportava l'assoluzione degli appellanti, quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Relativamente poi alla carenza dell'elemento soggettivo si sottolinea che l'evento lesivo non era prevedibile, né vi era la possibilità tecnica di scongiurare lesioni del genere, dovute esclusivamente alla imprudenza con cui il lavoratore aveva operato. L'evento non era inoltre evitabile, poiché l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla ASL dopo l'infortunio, costituite dall'immissione di cilindri di ferro all'interno delle guide laterali della macchina pressa suole, non erano idonee a scongiurarlo.

Sottolinea ancora da parte del Ca. che egli aveva acquistato una macchina dotata del marchio di conformità CE e corredata di un corposo manuale di istruzione fornito dal produttore nel quale i rischi come quelli occorsi al Gu. non era neppure indicati, donde nessun addebito di colpa era formulabile nei suoi confronti.

A sua volta l'appellante Mu. evidenzia a suo favore che la macchina era stata costruita nel 1994 e immessa sul mercato nell'ottobre dell'anno 1995, epoche in cui non erano ancora entrati in vigore né il D.P.R. 459/96, né il D.Lgs. 626/94 menzionato dal Tribunale per fondare la sua responsabilità quale costruttore di una macchina non a norma di sicurezza. La responsabilità del Mu. era quindi da escludere anche per tale verso, specificandosi ancora che essendo vigente al momento della costruzione e commercializzazione della macchina il D.P.R. 547/1955, questi non prevedeva alcuna specifica prescrizione di sicurezza per la tipologia di macchine in questione. Inoltre si rimarca anche che l'obbligo di adattare la macchina alle misure di sicurezza imposte dalla legislazione successiva gravava solo sul proprietario-utilizzatore e non sul produttore che una volta venduta la macchina non poteva essere ritenuto responsabile delle successive vicende della stessa.

Il solo Ca. chiede infine in denegata ipotesi una riduzione della pena irrogata apparendo quella irrogata eccessiva anche perché il Tribunale non aveva tenuto conto della sostanziale modestia delle lesioni subite dal lavoratore impercettibili a occhio nudo.

Tanto premesso e prendendo le mosse dall'appello del venditore Mu. si osserva che esso è fondato e va accolto.

Invero è pacifico in causa che la macchina venne prodotta nel 1994 e commercializzata il successivo 31 ottobre 1995 come risulta dalla fattura prodotta in atti all'udienza del 26.11.2009. Ora come esattamente evidenziato nei motivi di appello, la violazione della normativa di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 626/94 su cui il Tribunale fonda la responsabilità del Mu., in quanto la macchina da lui prodotta non rispettava la normativa di sicurezza ivi stabilita (cfr. sent., f. 4), non era ancora entrata in vigore alle predette date in quanto la norma transitoria finale ne rinviava l'attuazione di un anno e quindi al dicembre 2005. D'altra parte la precedente normativa antinfortunistica (il D.P.R. 547/1955) non disponeva alcuna specifica prescrizione di sicurezza per la tipologia di macchine in questione, prescrizioni che sono state introdotte solo col citato D.L.vo 626/94 e quindi con la norma UNI EN n. 12223:2005 che regola espressamente "le macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari, presse per calzature e pelletteria - Requisiti di sicurezza".

E' da escludere quindi che la macchina nella lontana epoca in cui venne prodotta e messa in commercio fosse non a norma, poiché essa a quella data rispettava le (generiche) previsioni di sicurezza all'epoca vigenti, tanto è vero che come è pacifico in causa era regolarmente munita del marchio CE (attestante la conformità alla normativa CEE) e dotata di idonei meccanismi di sicurezza per quanto riguarda la lavorazione vera e propria azionabilità dei pistoni al momento della saldatura con entrambe le mani che agivano su una doppia pulsantiera posta a distanza di sicurezza in modo tale che il lavoratore non potesse avere le mani sugli organi in movimento).

Né d'altra parte può richiedersi al venditore di una macchina che egli provveda, dopo la vendita, a adeguarla alla normativa di sicurezza successivamente intervenuta, avendo con la vendita perduto ogni potestà sul bene e incombendo conseguentemente tale dovere solo al possessore e utilizzatore della medesima, in questo caso il datore di lavoro dell'infortunato, Ca.

Segue pertanto che il Mu., va assolto per non aver commesso il fatto, così come il coappellante Va., con l'ulteriore precisazione, quanto a quest'ultimo che egli va assolto anche per un altro ordine di motivi e cioè per il fatto che come esattamente rilevato dall'appellante la sua responsabilità concorsuale è stata ritenuta dal Tribunale stante la sua qualifica di legale rappresentante della società venditrice, la OF. Invece la istruttoria svolta e in particolare la fattura di vendita già sopraindicata prova inequivocabilmente che la società venditrice è stata un'altra e cioè la società Fi., rispetto a cui manca ogni accertamento in ordine a chi fosse il legale rappresentante all'atto della vendita. Ne discende che anche per tale verso si impone l'assoluzione del Va. per non aver commesso il fatto.

Venendo ora a esaminare l'appello del Ca., osserva la Corte che come si è detto egli si duole innanzitutto della ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale, ritenendola errata in quanto impossibile nel suo svolgimento come riportato in sentenza.

Sostiene infatti che nella fase preliminare della regolazione dell'altezza del poggia tacco, momento in cui secondo il Tribunale l'evento lesivo si sarebbe verificato, la macchina non è pericolosa. In questa fase infatti l'operaio si deve limitare solo a posizionare la scarpa e di poi a far scendere, azionando un pedale, l'appoggiatacco, il che avviene a bassissima pressione con conseguente impossibilità, non solo teorica, ma anche pratica, che l'operaio possa subire un danno.

Osserva tuttavia la Corte che l'assunto non è condivisibile, non solo perché smentito dalla deposizione del Gu. e dagli accertamenti dell'ispettore Na., ma anche dallo stesso consulente di parte, ing. Be., (cfr. documentazione prodotta all'udienza dell'11.10.2010 e dich. in udienza), il quale nella sua relazione e deposizione ha validato la ricostruzione dei fatti come fornita appunto dai predetti testi e fatta propria dal Tribunale, dimostrando tecnicamente che anche in tale fase preliminare della lavorazione il pistone in movimento può provocare lesioni da schiacciamento all'operaio che per imprudenza lascia la mano nella guida dell'appoggiatacco mentre questo sale a seguito dell'azionamento dello stesso dato dall'operaio premendo con l'altra mano il pomello che lo comanda. Da ciò discende anche l'ulteriore considerazione che la testimonianza dell'isp. Na. e la consulenza Be. suppliscono adeguatamente alle imprecisioni in cui è caduta la p.o. e consentono la ricostruzione dei fatti nel senso sopradescritto con la dovuta certezza, una volta acclarato che come risulta dal contenuto dell'esame del Gu., le sue imprecisioni non sono dovute a malafede, ma alla incertezza dei suoi ricordi, per il tempo trascorso, per lo choc subito e per il senso di colpa che lo pervade come ben evidenziato dalla sua esclamazione "ho fatto una cazzata nel farmi male".

Questa Corte ritiene dunque in conclusione che la ricostruzione dei fatti come operata dal Tribunale sia certa e convincente, donde l'infondatezza delle ulteriori considerazioni dell'appellante secondo cui l'incidente sarebbe potuto avvenire solo nella fase successiva della pressatura della suola, l'unica che comportava rischi per l'operatore (ma in questo caso, secondo l'appellante, sarebbe stato impossibile che l'evento lesivo si potesse verificare in quanto in questa fase la macchina è azionata per il tramite della contemporanea pressione di entrambe le mani su di una pulsantiera distante 80 cm. dal macchinario). Tale diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa è fuori tema in quanto come si è sopra precisato non è in questa fase che l'incidente si è verificato ma in quella antecedente in cui l'operaio provvede alla configurazione dell'appoggiatacco, nei modi sopradescritti, per cui anche sotto questo profilo l'appello si appalesa infondato.

Tanto chiarito è da dire ancora che è pacifico e incontroverso che la macchina non era dotata di protezioni per tale tipo di infortunio, tanto è vero che l'ASL a seguito dell'incidente contestò alla ditta del Ca. la violazione dell'art. 35 c. 1, D.L.vo n. 626/94, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente solo macchine idonee ai fini della sicurezza e della salute e prescrisse alla stessa di rendere idonea a ciò la macchina in questione adottando dispositivi antinfortunistici atti a proteggere i punti di schiacciamento della macchina relativi alla battuta superiore dell'appoggiatacco (cfr. nota protocollo n. 55969 del 21.11.2006 in atti). Ed è da dire ancora a tale proposito che a tale prescrizione il Ca. si è adeguato munendo la macchina degli accorgimenti tecnici richiesti dalla ASL, il che dimostra che l'incidente, ove la macchina fosse stata dotata di tali misure antinfortunistiche, era, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, prevenibile e evitabile, perché se la macchina fosse stata previamente munita di tale presidio che impediva - quanto meno limitava la possibilità che anche solo per errore il dito del lavoratore potesse entrare nella guida dell'appogiatacco lo schiacciamento non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe avuto conseguenze meno gravi, il che è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità del Ca. che si sostanzia nel non aver evitato l'evento o quanto meno nel non averne ridotto la gravità.

Che poi il Ca. avesse un obbligo di adeguare la macchina in questione alla normativa antinfortunistica introdotta con il citato art. 35, pare alla Corte evidente alla luce del chiaro dettato di cui all'art. 6 stesso decreto che pone a carico anche del datore di lavoro di adottare le misure antinfortunistiche introdotte dal decreto per la salvaguardia della salute dei lavoratori e quindi quella mancante secondo quanto emerso dagli accertamenti dell'isp.re Na., come sopraindicato.

Inconsistente pare poi alla Corte, in tale assodato contesto, quanto ancora asserito (dall'appellante circa il fatto che riportando la macchina il marchio CE e non indicando il costruttore nel libretto di istruzioni rischi residui (oltre a quelli propri della fase lavorativa in cui come detto è da escludere che l'incidente si sia verificato), il Ca. verrebbe a rispondere del reato de quo a titolo di responsabilità oggettiva, in violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Al contrario si osserva che la responsabilità del Ca. nella commissione del reato è personale perché discende dalla violazione diretta da parte sua delle norme antinfortunistiche e in specie i citati artt. 6 e 35 D.L.vo, 626/04 che lo pongono in una precisione posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, nel senso che, quale datore di lavoro, lo obbligano a fare tutto il possibile per garantire la loro salute e quindi evitare che essi nell'esercizio delle proprie mansioni possano procurarsi lesioni (o contenerne l'aggravamento), rispondendo di ciò ai sensi dell'art. 40, c. 2, c.p.

Ne deriva in primo che la presenza del marchio CE apposto alla macchina, così come il fatto che il libretto di istruzioni non indicasse rischi residui non esimeva il Ca., ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo citato, di verificare che tale macchina, fosse dotata di idonei presidi ai fini della sicurezza e la salute dei propri dipendenti nell'ambito del suo concreto utilizzo, ossia in tutti i momenti della sua utilizzazione, (cfr. per tutte Cass. n. 6280 dell'11.12.2007). In secondo luogo sempre ai sensi del citato art. 35 discendeva in capo al Ca., ove avesse riscontrato la mancanza di tali presidi, di adottarli, poiché era suo obbligo mettere a disposizione del proprio lavoratore una macchina idonea ai fini della sicurezza e della salute. E la macchina in questione certamente non lo era per i motivi già sopra esaurientemente indicati e che egli avrebbe dovuto e potuto rilevare perché la pericolosità della macchina anche nella fase preliminare in cui, come detto, l'incidente si verificò era evidente, essendo la guida e i vari pezzi in movimento sprovvisti di protezioni antinfortunistiche (come detto la doppia pulsantiera che scongiurava l'eventualità che l'operaio mettesse la mano sulla pressa in movimento era prevista solo per la fase della lavorazione e non per questa fase preliminare).

Né d'altra parte la condotta del Gu. può essere definita abnorme e tale quindi interrompere il rapporto di causalità ex art. 41, c. 2. c.p., fra la condotta colposa del Ca. per non aver, come detto, fatto tutto il possibile per evitare le lesioni (o per contenerne la gravità). Invero il fatto che il Gu. abbia nel regolare l'appoggiatacco non tolto la mano mentre l'appoggiatacco stava salendo è stata sì una sua condotta imprudente, come già evidenziato dal Tribunale, ma non imprevedibile, in quanto la regolazione dell'appoggiatacco è un'operazione tipica dell'impiego della macchina, per cui per disattenzione o per altro (assai probabile anche in relazione all'inevitabile assuefazione a tale operazione da parte del Gu., risultato addetto da molti anni alla macchina) può concretamente accadere che ciò avvenga con una manovra sbagliata del lavoratore. E la giurisprudenza della S.C. insegna che le norme antinfortunistiche sono dirette a evitare danni al lavoratore anche quando sia stato lo stesso lavoratore, con una condotta errata a creare la situazione di pericolo, sicché la sua imprudenza non esclude la responsabilità del datore di lavoro. Si veda in proposito Cass. 23.5.2007 n. 25532 e ancora la sent., sez. IV, n. 36339 del 7.6.2005, la quale statuisce che "..in tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possono derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità e della abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato causa all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento".

Non vi è spazio dunque, in conclusione, per l'accoglimento dell'appello del Ca. che pertanto non può, nel merito, che essere rigettato.

Venendo ora alla subordinata richiesta di irrogazione della sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva osserva la Corte che il fatto appare di una certa gravità, per le rilevanti conseguenze fisiche e morali subite dall'infortunato, (non si dimentichi infatti che come risulta dalla testimonianza della p.o. egli ha anche subito una riduzione permanente della funzionalità della mano per perdita di sensibilità), che il primo giudice ha giustamente temperato col fatto che la macchina presentava idonei presidi antinfortunistici per quanto riguarda la fase lavorativa vera e propria, così contenendo la pena detentiva quasi al minimo edittale.

Segue pertanto che, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena detentiva irrogata (e sospesa), appare congrua e esattamente determinata e deve essere confermata.

Anche sul punto quindi la sentenza va confermata e l'appello respinto.

Alla conferma della sentenza segue la condanna ex legge, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in capo al Ca. e in tal senso si dispone ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in cui tale condanna al pagamento delle spese è stata omessa.



P.Q.M.

 

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa l'11.10.2010 dal Tribunale di Firenze, s.d. di Empoli, appellata da Ca.Fr., Mu.Lu. e Va.Vl., assolve questi ultimi due dal reato loro ascritto per non averlo commesso e conferma nel resto.

Motivazione riservata giorni 60.