Tribunale di Ravenna, Sez. Civ., 23 giugno 2011 - Risarcimento danni da infortunio sul lavoro


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto. RIVERSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

nella causa civile iscritta a ruolo il 01.09.2009 al n. 726/2009 del registro generale contenzioso promossa da:
XX, nata a Marradi (FI) il ***, residente a Marradi (FI) *** (CODICE FISCALE: ***)
- X S., nato a Partinico (PA) il *** residente a Forlì (FC) *** (CODICE FISCALE: ***)
-F.M., nata a Lercara Friddi (PA) il *** residente a Forlì (FC) *** (CODICE FISCALE. ***)
-XX A., nata a Palermo (PA) il ***, residente a Faenza (RA) *** (CODICE FISCALE: ***)
- X P., nato a Forlì (FC) il *** residente a Forlì (FC) *** (CODICE FISCALE: ***)
- X G., nata a Forlì (FC) il *** residente a Forlì (FC) *** (CODICE FISCALE. ***)
- X M., nato a Forlì (FC) il ***, residente a Forlì (FC) *** (CODICE FISCALE: ***)
- X F., nata a Forlì (FC) il *** residente a Meldola (FC) *** (CODICE FISCALE: ***)
- X A., nato a Forlì (FC) il ***, residente a Forlì (FC) *** (CODICE FISCALE: ***)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Venturi del foro di Ravenna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Mambelli del foro di Forlì - Cesena ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorella Venturi, sito in Faenza Corso Aurelio Saffi n. 19, giusta delega a margine dell'atto introduttivo,
- ricorrenti

contro
-SOCIETÀ A. S.P.A." - GIA" C.C. S.P.A., corrente in Castelbolognese (RA) ***
in persona del legale rappresentante signor BB
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Melandri, dall'Avv. Barbara Ruggini e dall'Avv. Michele Giambarba ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Giambarba, sito in Ravenna, Via Salara n. 31;
- convenuta

contro
-BB, nato a Castelbolognese (RA) il *** residente a Castelbolognese (RA) ***
(CODICE FISCALE: ***), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Melandri, dall'Avv. Barbara Ruggini e dall'Avv. Michele Giambarba ed elettivamernte domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Giambarba, sito in Ravenna, Via Salara n. 31;
- convenuta

contro
CHIAMATA IN CAUSA
- Z.I.P.L.C.
con sede in Dublino - Irlanda
conferitaria del ramo di azienda Z.I.C. Ltd giusta autorizzazione ISVAP del 19.10.2009 - Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede in Milano Via B. Crespi n. 23, in persona di un Procuratore dott. Piefranco Gabasio, rappresentata e difesa, per procura posta in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Stefano L. Gaudenzi presso il quale è domiciliata in Ravenna Via De Gasperi n. 5;
- convenuta

Oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.

Conclusioni
All'udienza del 07.06.2011, i procuratori delle parti hanno concluso come da ricorso e memoria di costituzione rispettivamente depositati.

 

Fatto

 

Con ricorso depositato l'1.09.2009 XX e gli altri nove ricorrenti sopra elencati, nelle rispettive qualità di prossimi congiunti (coniuge, genitori, fratelli e sorelle) di R. ***, adivano questo giudice contro C.C. Spa (poi divenuta I A. Spa) e BB, per sentirli dichiarare solidalmente responsabili dei danni derivati dall'infortunio sul lavoro del 20 gennaio 2008 a seguito del quale il loro congiunto, di anni 37, era deceduto all'interno dello stabilimento C. di Castelbolognese; in particolare, secondo quanto dedotto in ricorso, il fatto era avvenuto mentre *** R. stava compiendo le operazioni di pulizia all'interno del silos metallico verticale destinato allo stoccaggio delle terra grezza, allorché il lavoratore si era portato all'interno del silos nella parte conica e con un piccolo raschietto stava rimuovendo le incrostazioni di terra che aderivano alla parete del silos ed impedivano il funzionamento dell'impianto; in tale circostanza veniva travolto e sepolto dalla terra staccatasi dalle pareti, trovando una lenta morte per asfissia.
I ricorrenti sostenevano che il sinistro si era verificato in seguito ed in conseguenza della violazione, da parte dei convenuti, delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, così come accertato in fase di indagini dal servizio prevenzione dell'ASL intervenuto sul luogo del fatto; chiedevano pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti, iure proprio e iure successionis, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale; aggiungendo che la domanda aveva per oggetto solo il c.d. danno differenziale e che prima di morire il lavoratore aveva cercato aiuto al telefono chiamando la sala comandi col cellulare alle ore 8,34 con una telefonata durata 23 secondi.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e chiedevano nel merito respingersi tutte le domande attoree affermando che la causa dell'infortunio andasse individuata nel comportamento anomalo e fortemente imprudente del lavoratore; da qualificare in subordine almeno come corresponsabile del fatto; sostenevano inoltre che dovendo il danno essere limitato al differenziale, rispetto a quanto liquidato da Inail al coniuge di *** R., tutti gli altri attori difettassero di legittimazione attiva nella causa; chiedevano dichiararsi comunque il difetto di legittimazione passiva di BB in proprio; instavano per chiamare in causa la compagnia di assicurazione Z.I.I. spa al fine di essere manlevati dai danni.
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva in giudizio il terzo il quale invocava il limite del massimale ed eccepiva la mancata copertura assicurativa per BB in proprio; ribadiva le eccezioni dei convenuti sul fatto e sul quantum ed in ogni caso chiedeva di mandare assolti i convenuti principali da qualsivoglia pretesa per essere comunque l'evento lesivo riferibile al fatto ed alla colpa dell'infortunato; sottolineava in particolare che nulla poteva essere riconosciuto a titolo di danno iure hereditario per perdita della vita in quanto nel caso di specie mancava il lasso di tempo apprezzabile tra la perdita della vita ed il sopraggiungere della morte. Infine chiedeva chiamarsi in causa il fornitore-produttore dell'impianto S. di Imola soc coop, a r.l. per essere manlevata a sua volta dei danni; l'istanza non veniva accolta e la chiamata in causa del fornitore-produttore dell'impianto Sacmi di Imola soc coop, a r.l. non veniva autorizzata dal giudice. Nel corso della fase istruttoria venivano depositati documenti ed assunte alcune prove testimoniali All'udienza del 7.6.2011, dopo la discussione, il giudice pronunciava la decisione come da dispositivo.

 

Diritto

 

 

1.- Le questioni preliminari e la delimitazione della materia del contendere.
a.- Deve darsi atto anzitutto che la domanda svolta nei confronti del legale rappresentante di una società per azioni in proprio per le conseguenze risarcitorie di un infortunio mortale sul lavoro, avrebbe richiesto una qualche precisa allegazione e deduzione in grado di giustificare la pretesa condanna; mancando in assoluto qualsivoglia genere di allegazione sul punto, la domanda svolta in ricorso deve essere disattesa, anche per difetto di legittimazione passiva.
b.- Va ribadito che la chiamata in causa del fornitore-produttore dell'impianto S. di Imola soc coop, a r.l. non è stata autorizzata dal giudice perché la relativa domanda non rientra in alcuno dei criteri con cui la legge delimita il perimetro della competenza per materia (art. 409 c.p.c.) o per connessione (art. 38 c.p.c.) del giudice del lavoro; il relativo rapporto processuale andrà perciò dedotto davanti al giudice competente a decidere sulle domande tra imprese.
c.- Va osservato inoltre che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva dei congiunti del lavoratore deceduto, diversi dal coniuge, così come preteso dalla difesa convenuta, prendendo spunto dalla richiesta di risarcimento del danno solo differenziale effettuata in ricorso.
Valga osservare in proposito, fin da ora, che in realtà i ricorrenti hanno richiesto anzitutto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditario, per la perdita del congiunto, sia nella narrativa che nelle conclusioni del ricorso; ed è quindi questo il danno che, aldilà di qualsiasi questione definitoria, dovrà essere loro liquidato.
D'altra parte lo stesso riferimento al solo danno differenziale è tutt'altro che impreciso o riduttivo, nel senso preteso dai convenuti con la loro eccezione; il significato del sintagma danno differenziale non è infatti univoco sul piano giuridico; in mancanza di una definizione legale (la legge non ne parla), esso viene inteso in dottrina ed in giurisprudenza sia in senso qualitativo, ovvero secondo quello che altri preferisce chiamare danno complementare (ed allora si farà riferimento alle voci di danno che fuoriescono da quelle assicurate presso Inail); sia in senso quantitativo, ovvero quello che altri preferisce chiamare danno differenziale in senso stretto (ed allora si farà riferimento al differente quantum rispetto alle voci di danno assicurate all'Inail).
Ma, come si diceva, quello che qui conta, aldilà delle definizioni, è il contenuto vero della domanda azionata in giudizio, e non c'è alcun dubbio, da questo punto di vista, che i ricorrenti abbiano agito per ottenere anzitutto il danno non patrimoniale spettante loro in qualità di prossimi congiunti ed eredi del lavoratore deceduto; se poi questo costituisca oppure no un danno differenziale, ed in che termini, sarà semmai compito del giudice stabilirlo, partendo non dalle definizioni, ma come sempre dalla realtà dei fatti in base alle domande.
d.- Nello stesso ricorso introduttivo, ma questa volta solo con un accenno nelle conclusioni, è contenuta anche una richiesta di condanna al "risarcimento del danno patrimoniale", senza nessun'altra deduzione. Si tratta perciò di una domanda contrassegnata da una genericità assoluta e che non può essere presa in alcuna considerazione, non essendo stati allegati in ricorso neppure i parametri contabili per poter effettuare un qualsiasi tipo di computo; non si sa nemmeno riguardo a quali tra diversi i ricorrenti. Il tentativo effettuato nelle note conclusionali finali di dare un senso alla medesima domanda (restringendola alla coniuge del lavoratore, percettrice di rendita INAIL) appare non solo tardivo, ma anche irrituale perché manca la determinazione del differenziale; ed è inoltre infondato nel merito siccome l'allegazione non tiene conto del reddito che il marito avrebbe destinato ai suoi consumi personali. A nulla rileva invece la comparazione tra rendita INAIL ed il reddito percepito (all'epoca o successivamente) dalla stessa ricorrente, che non ha nessun rapporto con il preteso danno patrimoniale da perdita del congiunto.

2.Sulla dinamica dei fatti e sulla colpa esclusiva del datore convenuto
Come risulta dagli atti (relazione ASL 16.09.2008, verbali s.i.t., test. M.), la domenica del 20.01.2008, nel corso delle operazioni di pulizia effettuati all'interno di un silos metallico verticale destinato allo stoccaggio di terra grezza, il lavoratore *** R. di anni 37, che si era portato all'interno del silos, nella parte conica, per rimuovere con un piccolo raschietto la terra che si era compattata e che aderiva alle pareti, veniva sepolto dalla abbondante terra distaccatasi dalle stesse pareti.
Molteplici ed assorbenti sono gli addebiti di colpa imputabili al datore di lavoro convenuto C. S.P.A., i quali si pongono in rapporto di causalità diretta con la produzione dello stesso evento, per come già rilevato dall'ASL nel proprio verbale in atti.
1. La mancanza di una scala idonea (art. 36 ter D.lgs 626/94) per scendere nel silos.
2. La mancanza di un idoneo dispositivo anticaduta retrattile idoneo (art. 375 D.P.R. 547/55).
3. La mancanza di adeguata formazione e addestramento (art. 38 D.lgs 626/94) all'uso di attrezzature particolari.
4. La mancanza di addestramento prescritta dall'art. 43, 5° lett. a) D.lgs 626/84 per l'uso di dispositivi di protezione individuali di terza categoria tra cui quelli destinati a salvaguardare la caduta dell'alto.
5.- la mancanza di formazione e addestramento specifico in merito all'accesso nei silos e all'uso dei DPI.

6. Da ultimo, ma certamente prime in ordine di gravità ed importanza, valgono le carenze organizzative, più ampie ed originarie, consistenti nella mancata valutazione dello stesso rischio relativo ai lavori da eseguire all'interno dei silos che contengono terra grezza (vi era una procedura invece per i diversi silos atomizzati). Quindi una prima grave ed assorbente carenza vi è stata qui relativamente all'omessa identificazione del rischio specifico. Ma non solo questo; alla mancata valutazione del rischio è seguita la mancata predisposizione di misure (organizzative e protettive) atte a scongiurare il pericolo costituito dalla necessità di intervenire proprio su questi diversi silos per rimuovere le croste di terre grezze che per vari motivi, legati all'umidità (stagionalità, provenienza, modalità di stoccaggio), si formavano in modo più abbondante (e più frequente rispetto agli altri), aderendo alle pareti. Occorreva cioè la messa in opera di interventi strutturali ed impiantistici, anziché manuali, per risolvere il problema; tanto più che si trattava di accorgimenti e soluzioni sperimentate, conosciute ed adottate; come ad es. il rivestimento interno del silos con materiale idoneo ad impedire l'adesione della terra alla parete e ad aumentare la scivolosità della superficie; l'installazione di dispositivi meccanici atti al distacco della terra dalla parete del silos; la vibrazione meccanica delle pareti mediante apparecchiature; il sufflaggio di aria per eliminare l'umidità; le aperture laterali nei silos, da dove poter operare manualmente e dall'esterno con più idonei utensili meccanici. Proprio questa ultima soluzione, oggettiva e strutturale, è stato poi adottata nel caso di specie; ma purtroppo solo dopo la perdita della vita del lavoratore di cui si tratta in giudizio.
Occorreva cioè impedire in maniera assoluta la discesa del lavoratore nel silos, tanto più nelle condizioni date; in cui mancava una procedura specifica; quella esistente non era chiara e sicura; perché rimetteva al lavoratore di decidere se scendere o meno nel silos; mentre sul punto avrebbe dovuto esserci un divieto assoluto ed insuperabile stante il pericolo incombente di caduta di sabbia dalle pareti.
D'altra parte anche i dispositivi adottati erano assolutamente inidonei a garantire la sicurezza del lavoratore (come rilevata dalla perizia tecnica in atti). L'utilizzo del dispositivo anticaduta non consentiva, in mancanza di punti di appoggio, di poter lavorare con sicurezza. Proprio per questo era stata introdotta nella prassi l'uso della scala che l'addetto utilizzava all'interno del silos tenendosi attaccato con una mano alla stessa scala, mentre con l'altra mano adoperava un pesante e lungo raschietto per scrostare la terra dalle pareti. Ma proprio perché questo movimento era faticoso (ogni colpo dato alla terra comportava anche una oscillazione della scala), per questo, all'occorrenza, gli operatori tendevano a scendere dalla scala ed a posizionarsi dentro il silos stazionando sulla terra (v. sit. Drei, Cavini,), lavorando sulle pareti con un più piccolo raschietto (proprio quello che adoperava *** R. dentro il silos).
Vi era stata cioè una vera e propria escalation nelle condizioni di insicurezza sul lavoro, cagionate dalla serie di omissioni che sono state descritte, a partire dall'originaria mancanza di valutazione specifica del rischio e della mancanza adozione di dispositivi pur disponibili atti a scongiurare qualsiasi rischio di quella natura; una escalation che si è tradotta in una prassi di lavoro contrassegnata da assoluta sicurezza e massima imprudenza, atta ad esporre il lavoratore ad un rischio grave per la propria incolumità.
Come accertato dall'ASL il lavoratore poteva adoperare solo una imbragatura oscillante (in mancanza di ancoraggi idonei); si serviva della scala e adoperava un lungo e pesante raschietto (in mancanza di punti di appoggio); con la stessa scala stava dentro il silos (perché altrimenti stava in equilibrio precario); la scala era più corta dell'altezza del silos, né era possibile ancorarla con stabilità (oscillava); lo stesso dispositivo retrattile era più corto rispetto all'altezza del silos (quindi inservibile); il lavoratore alla fine entrava all'occorrenza nel silos in mancanza di altro idoneo sistema di lavoro e lavorava con un raschietto più corto sulle pareti.
Ma c'è stato anche dell'altro.
I due lavoratori (*** R. ed il collega S.), che quella mattina erano presenti in azienda, avrebbero dovuto provvedere all'esecuzione del lavoro di pulizia del silos stando insieme (prestandosi assistenza l'uno con l'altro). Invece, proprio in ragione dei grossi problemi di continuità di alimentazione (dovuti alla presenza della terra nelle pareti del silos) che il carico ai mulini aveva subito la notte precedente, le operazioni di pulizia dovettero essere svolte contestualmente alla produzione nel molino adiacente; ciò ha comportato che S. dovesse garantire assistenza ad *** e governare nel contempo la produzione; il che gli ha pure impedito di essere presente al momento del fatto e soccorrere prontamente *** quando rimase sepolto dalla terra dentro il silos.
Anche questo modello organizzativo integra una grave violazione delle regole di sicurezza e di protezione in relazione all'art. 2087 c.c. siccome la norma secondo l'interpretazione più diffusa comprende non solo il contesto materiale di svolgimento della prestazione (il luogo, i macchinari ecc.) ma anche l'insieme delle condizioni di svolgimento del lavoro (le modalità esecutive della prestazione, i carichi di lavoro, ritmi) che non devono appunto presentare condizioni di rischio per la incolumità dei lavoratori.

7. Di nessun pregio sono le obiezioni e le difese svolte dai convenuti in merito alla attribuzione delle responsabilità ed alla produzione dell'evento.
Anzitutto non ha valore l'obiezione relativa alla frequenza con cui veniva svolta l'operazione di pulizia in discorso; che venisse svolta di rado, o 5 volte in 10 anni, o in un tempo più frequente (come sostiene anche il terzo chiamato e come lascia supporre il fatto che si fosse intervenuti già la settimana prima), non ha alcuna importanza sugli obblighi del datore in materia di sicurezza; non vale cioè ad escludere la necessità della valutazione specifica del rischio, di una procedura più chiara e sicura, di intervenire a monte con soluzioni strutturali di natura oggettiva.
È sicuro, perché dichiarato dai lavoratori che essi, all'occorrenza, si dovessero calare dentro il silos (anche per l'insufficienza dei mezzi adoperati) se volevano scrostare le pareti; e la dichiarazione resa dal teste Ing. R. sul punto è quindi assai lontana dalla realtà. D'altra parte lo prevedeva una specifica disposizione scritta di lavorare all'interno del silos, mentre le cautele predisposte (scala ed imbragatura) non erano adeguate, tanto più in difetto di specifica formazione ed addestramento (ed anche sul punto le dichiarazioni di Righini contrastano con la realtà e con tutte le altre prove in atti).
Non esisteva procedura ad hoc. Se il lavoratore era poi costretto a calarsi, come lo era, dentro al silos a nulla servivano scale, imbragature, dispositivi anticaduta, rivelatesi peraltro del tutto inadeguati.
D'altra parte, che dovesse lavorare all'interno del silos è testimoniato anche dalla presenza del raschietto corto che esso utilizzava solo dall'interno (sit. M.). Neppure è vero che i lavoratori potessero lavorare dall'alto verso il basso (come pretende la società convenuta), stando in quelle condizioni precarie (con scale corte ed oscillanti, dispositivi inidonei, strumenti insufficienti, ecc.).
Né si capirebbe come potessero pulire la terra dall'alto verso il basso, stando dentro il silos, dove essi si calavano.
Ma, e si sottolinea per l'ultima volta, dentro al silos non ci sarebbe dovuto essere mai nessuno per lavorare (tanto meno nelle condizioni in cui si lavorava presso la convenuta).

8. Ovviamente è privo di qualsiasi fondamento il tentativo effettuato dalle difese convenute di attribuire un qualsivoglia addebito di colpa al lavoratore deceduto, il quale non doveva mai essere impiegato nella mansione e nell'ambiente considerato, dove è rimasto sepolto dalla terra che doveva scrostare; evento che le misure omesse avrebbero avuto proprio l'effetto di neutralizzare sul piano dell'idoneità lesiva, proteggendo la stessa incolumità del lavoratore in conformità alle norme di legge.
Vale qui richiamare il robusto orientamento della migliore giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro deve approntare prima di tutto un ambiente di lavoro in regola con tutte le prescrizioni di sicurezza; mentre non può omettere le misure di sicurezza oggettiva (applicate all'ambiente ed alle macchine) e puntare tutto sulla attenzione del lavoratore che è il soggetto da proteggere, anche contro il rischio di proprie disattenzioni (le quali sono scontate in partenza dal sistema).
Nel caso in esame il lavoratore doveva essere protetto dai pericoli costituiti dal rischio di rimanere sepolto dalla terra contenuta nel silos; e non può essere certo trasformato in soggetto responsabile o corresponsabile dell'infortunio se poi l'ambiente di lavoro e le modalità della lavorazione pericolose hanno portato all'infortunio, secondo il consueto schema difensivo sostenuto in questo genere di cause. Una schema che è frutto del solito capovolgimento logico della filosofia di prevenzione; laddove va ribadito, le misure di prevenzione servono a proteggere il lavoratore, ad impedire che sue inaccortezze o disattenzioni si possano tramutare in pericoli per la sua persona; mentre a nulla servirebbero le protezioni antinfortunistiche se potesse farsi affidamento su comportamenti sempre vigili, attenti e scrupolosi dei medesimi lavoratori da proteggere (In punto Cass. sez. IV, 4/5/1990 n. 6504: " La normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possano scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, perché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè, non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro. Pertanto, al di fuori di quest'ultima ipotesi, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure antinfortunistiche nessuna efficienza causale, neppure concorrente, può essere attribuita ai comportamenti, sia pure disaccorti o maldestri, del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportanti ").

9. La liquidazione dei danni non patrimoniali iure proprio.
Nella liquidazione dei danni si fa riferimento alla tabella del tribunale di Milano del 2011; si considerano inoltre la gravità del fatto e delle circostanze in cui è avvenuto (sul lavoro, che dovrebbe essere invece la prima delle condizioni per la realizzazione di una vita dignitosa, secondo la Costituzione); l'età della vittima (37 anni), la situazione che ha provocato il decesso (le modalità della tragedia e la stessa entità delle colpe dei responsabili agiscono, ad avviso di questo giudice, anche sulla dimensione quantitativa dei danni non patrimoniali ossia sull'entità della sofferenza soggettiva dei danneggiati); la vicinanza abitativa e la relazione parentale tra i congiunti: il lavoratore deceduto era il più giovane tra otto figli e tutti i parenti abitavano a Forlì (vicini al luogo di residenza della vittima e del proprio coniuge a Marradi).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale dei congiunti, viene quindi liquidato nella seguente misura: Euro 308.700 alla moglie del lavoratore deceduto, 308.700 al padre, 308.700 alla madre; 70.000 a ciascuno dei 7 fratelli. Il tutto va maggiorato di interessi dal momento del fatto e di rivalutazione dalla liquidazione al saldo.

10. Il danno non patrimoniale iure hereditatis per la morte di *** R..
Si pone a questo punto la questione del risarcimento del danno tanatologico richiesto dai ricorrenti iure hereditatis, come danno non patrimoniale. Sul punto i ricorrenti hanno dedotto in fatto che, come risulta in atti, *** R. effettuò alle 8,34 una telefonata di 23 secondi alla sala comandi dell'azienda dal proprio cellulare per cercare aiuto.
La circostanza è pacifica perché risulta dai tabulati della Telecom e perché la chiamata fu ricevuta dal collega C. il quale però sollevata la cornetta non sentì parlare nessuno. Si può supporre, con elevata probabilità, che in quel momento *** si trovasse sepolto dalla terra dentro il silos e non riuscì a parlare perché impedito dalla sabbia che gli occludeva le corde vocali. Alle ore 8.45 *** è deceduto secondo il medico legale (perizia in atti) per soffocamento.
Sulla morte del lavoratore è stata espletata una approfondita, e non contestata, perizia dal Prof. Zanetti, consulente incaricato dal Pubblico Ministero; il quale, sulla scorta delle indagini di p.g., di appropriati riscontri di fatto e di corrette considerazioni medico legali, ha concluso nel proprio elaborato (pag. 10): "Molto probabilmente l'uomo non ha perso conoscenza al momento del seppellimento e probabilmente ha cercato di reagire violentemente per venire fuori da quella tragica situazione, purtroppo senza riuscirci. Dopo una breve fase di apnea si sono instaurati violenti sforzi respiratori che hanno attirato la polvere argillosa all'interno delle alte vie. Si è realizzata una occlusione della laringe per accumulo di materiale aspirato al suo interno.... segni di asfissia meccanica..... intensa cianosi al volto.... enfisema polmonare con rottura dei setti alveolare. La morte è avvenuta nel giro di 4 - 5 minuti."
È certo perciò, non solo che la morte di *** R. non intervenne con immediatezza, ma che il lavoratore fu cosciente della situazione di pericolo in cui si venne a trovare; tanto da mettere in atto un ultimo lucido, quanto disperato, tentativo di sottrarsi alla tragica fine, chiamando i soccorsi per 23 interminabili secondi e lottando persino dopo il seppellimento (come con giudizio logico di probabilità ha ipotizzato il prof. Zanetti, anche sulla scorta delle lesioni riscontrate sul cadavere).

11. Tanto premesso, è del tutto evidente che al lavoratore, e per esso ai suoi legittimi eredi, vada attribuito anche il risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis, per come stabilito dalla stessa giurisprudenza della Cassazione (che pure questo giudice non condivide, come si dirà, in quanto tutta la tematica del fine vita è costellata sul piano giurisprudenziale da lacune ed incongruenze; sia sul piano processuale, sia sul piano sostanziale; sia nell'an, che nel quantum).
Tralasciando per il momento di considerare gli aspetti meno convincenti dell'orientamento della Cassazione su tale tema, va rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione con le quattro sentenze gemelle del novembre 2008 hanno riaffermato l'esistenza della figura del danno da morte (c.d. tanatologico), inteso come danno morale trasmissibile iure successionis, subito dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta in lucida attesa durante l'agonia, in consapevole attesa della fine; da cui appunto la sofferenza morale da risarcire.
In realtà, nonostante il pronunciamento delle SU, la figura del danno tanatologico, così come inteso dalla giurisprudenza della Cassazione, ha determinato gravi problemi sia in relazione alla demarcazione tra le figure del danno tanatologico risarcibile e quello non risarcibile; sia in relazione alla distinzione con la diversa figura del danno terminale (correlato alla morte che segue a lunga distanza dal fatto lesivo; ad es. una malattia professionale): quando è che diventa terminale il danno tanatologico (quanto tempo deve durare come massimo)?
Non sembra nemmeno chiaro, poi, perché il danno tanatologico rilevi come morale (o secondo altre sentenze della Cassazione anche recenti come biologico catastrofico; ad es. 1072/2011), mentre quello terminale come biologico (ma solo come biologico temporaneo).
Si tratta di distinzioni che sfuggono; e che si fondono su concetti comunque assai indeterminati: immediatamente o breve distanza; breve tempo per il danno tanatologico; tempo apprezzabile per il danno terminale.
Tutto ciò è stato (ed è) fonte di problemi ed incertezze; soprattutto per chi si poneva il problema di quale durata dovesse avere la sopravvivenza, per poter essere ritenuta apprezzabile al fine di riconoscere il risarcimento del danno tanatologico. Sul punto sembra quasi che la giurisprudenza, indotta dalla casistica, si sia dovuta esercitare nel tragico ruolo di cronometrista della morte.
In un caso la Cassazione (n. 870/2008) ha dovuto cassare una sentenza di merito con cui si era affermato che la sopravvivenza di tre giorni non integrasse un sufficiente lasso di tempo tale da far acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno (qualificato come biologico).
In un caso diverso la Cassazione (4783/2001) ha stabilito che anche l'intervallo di quattro ore tra la lesioni e la morte potrebbe giustificare "la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis ove il danno fisico o psichico possa essere apprezzato dalla vittima come danno catastrofico pur nel breve intervallo delle residue speranza di vita".
Nella sentenza n. 8360/2010 la Cassazione, nel caso di un lavoratore fulminato da un scarica elettrica proveniente dai fili dell'alta tensione mentre lavorava su un albero, ha sostenuto che anche la morte sopraggiunta dopo circa mezz'ora (essendo il de cuius rimasto appeso al ramo a cavalcioni) meriti un risarcimento del danno (già ritenuto come biologico e riqualificato dalla Corte come morale).
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha invece compiuto dei passi in avanti; ed ha in realtà del tutto superato la distinzione tra morte immediata e non immediata ai fini del risarcimento del danno tanatologico; dando invece risalto esclusivamente alla (prova della) percezione della sofferenza; in qualche modo rivedendo e precisando i propri precedenti distinguo, ed anche l'arresto delle SU (che si erano in realtà limitate ad operare una mera ricognizione degli orientamenti di legittimità sul punto, e parlavano ancora di breve lasso di tempo).
In particolare con due ultime, recenti sentenze, la Corte di Cassazione ha chiarito espressamente che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, tanatologico, iure hereditatis, sia del tutto irrilevante il lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l'evento letale.
La sentenza n. 1072/2011 (richiamando altri precedenti: Cass. 3260/2007; 4783/2001) ha infatti statuito che: " In caso di lesione dell'integrità fisica - nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro - che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata; il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi. (Nella specie, il S.C. ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale, jure successionis, avendo - in base agli esiti della effettuata ctu medica - il lavoratore subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare, nella percezione dell'infortunato, un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell'estinzione della vita).
Nella stessa sentenza la Corte parla espressamente di "irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l'evento letale".
In altra recente pronuncia la Cass. (sentenza n. 13672/2010) ha affermato che "In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, dev'essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi."
Anche in questa sentenza - resa in una vicenda che è sostanzialmente sovrapponibile dal punto di vista del fatto a quella che si giudica in questo procedimento - la Cassazione ha proceduto a cassare la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del lavoratore (al momento della sua estrazione dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto).
In particolare in quel caso risultava che il lavoratore prima di morire si fosse limitato soltanto a chiamare aiuto da sotto le macerie del muro che gli era crollato addosso. E nella stessa sentenza la Corte, dando ragione dello sviluppo giurisprudenziale di cui si è detto, ha osservato che " nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale" complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11 - 11 - 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il "danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine".
Pertanto, come è stato ribadito, "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13" (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326). Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. anche Cass. 14-2- 2007 n. 3260 sull'entità di tale danno).
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve, quindi, ritenersi che erroneamente (in diritto) la Corte di merito ha affermato che "il descritto ambito temporale, estremamente circoscritto", "rende privo di rilievo pervenire ad un eventuale accertamento sulla esistenza in vita di T. P. al momento della estrazione dalle macerie nonché sulla esclamazione di richiesta di aiuto (cui riferisce il solo teste G.) del T.". La rilevanza, infatti, di tali accertamenti scaturisce dalla riconoscibilità del citato danno "tanatologico" e del diritto al relativo risarcimento trasmissibile agli eredi.
In sostanza, anche sulla scorta degli sviluppi giurisprudenziali di cui sopra, deve ritenersi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia del tutto superato la distinzione tra morte immediata e non immediata; dando ancora rilievo, invece, soltanto alla percezione della sofferenza (Cass. 1072/2011 scrive appunto in sentenza: "l'irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l'evento letale").
Quello che occorre è dunque secondo la Cass. la sola percezione della fine; non occorre che il giudice di merito individui un lasso di tempo apprezzabile; d'altra parte sarebbe veramente assurdo pretenderlo, operando una incerta distinzione (di maggiore o minore lasso di tempo) che foriera di irrazionalità, ed inevitabilmente in contrasto, ad avviso di questo giudice, con la superiore direttrice di ragionevolezza che promana dall'art. 3 Cost.. Cosa potrebbe mai rilevare nella situazione del lavoratore seppellito sotto terra (e nella sua percezione della tragedia) - di cui ci occupiamo in questa sentenza - se la sua morte fosse intervenuta per es. dopo 2 minuti piuttosto che dopo 15 minuti?
Nel caso di specie va dunque riconosciuto che la morte del lavoratore *** R. rientri perfettamente anche all'interno dell'orientamento giurisprudenziale più ortodosso della Cassazione sul danno tanatologico (per come fin qui chiarito e richiamato); e merita quindi di essere risarcito.

12. Quantum
Per quanto attiene il quantum del risarcimento, va osservato che sul punto c'è un vuoto anche nel sistema tabellare, il quale non si occupa della liquidazione del danno tanatologico. La relativa stima non può che essere quindi di natura puramente equitativa. Visti i criteri di liquidazione già adottati nelle sentenze di merito prima richiamate, in quanto esaminate nelle sentenze della Corte di Cassazione, ed in cui si registrano oscillazioni veramente ingiustificabili e sostanzialmente immotivate; ritenuto di non poter neppure adottare il quantum del danno biologico permanente al 100% perché si riferisce ad un genere di danno di diverso (la salute) sul presupposto peraltro del mantenimento in vita del soggetto leso (mentre qui si discute di un soggetto deceduto); considerato invece di poter ancorare la propria discrezionalità al parametro oggettivo di raffronto costituito dal quantum del danno non patrimoniale liquidato secondo le tabelle milanesi agli eredi iure proprio, per il dolore conseguente alla perdita del congiunto; e rilevato che tale valore, assunto nel massimo, deve essere assoggettato ad ulteriore aumento in quanto riferito alla sofferenza dello stesso soggetto deceduto; tutto ciò considerato, risulta di giustizia liquidare nel caso in esame come danno tanatologico iure hereditatis un importo di Euro 400.000.
12. Va pure accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa, la quale ovviamente opera nei limiti del massimale di polizza e giusta la precisa e non contestata eccezione svolta dalla Ass.ne Z. chiamata in causa.
Le spese seguono la soccombenza; quelle tra chiamata in causa e datore di lavoro di lavoro si compensano per giusti motivi, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c..

13. Critiche alla giurisprudenza della Cassazione sul danno tanatologico.

a.- Ovviamente il caso in esame rientrerebbe de plano all'interno del sistema risarcitorio se venisse accolta finalmente, con un ultimo passo della Corte di Cassazione, la tutela risarcitoria del diritto alla vita, in quanto tale, come bene supremo da tutelare nell'ordinamento. Il sistema risarcitorio in Italia non da invece nessun valore alla vita del lavoratore. Non lo indennizza l'INAIL (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15760 del 2006) e non lo risarcisce il diritto civile.
Ora, non si creda che il bene della vita non sia considerato dal sistema risarcitorio perché non sarebbe possibile risarcirlo, in quanto la morte immediata si opporrebbe alla maturazione (istantanea) del diritto al risarcimento in capo alla vittima; ovvero perché non essendovi iato tra vita e morte non ci sarebbe il tempo (lo spazio temporale) per una maturazione in capo alla vittima (come soggetto di diritto, come persona). Vi è anche chi, richiamando una impostazione giurisprudenziale pre-costituzionale (che risale alla sentenza delle Sezioni Unite della Cass. 22.12.1925 n.3475), sostiene questa giustificazione sofistica (se c'è la morte non c'è la vita e viceversa). Alla quale si potrebbe opporre che il titolare del bene diventa (come in ogni altro caso) titolare del diritto al risarcimento al momento stesso della lesione, né prima, né dopo (e qui va tenuto conto della natura del bene); si potrebbe cioè obiettare che nel momento stesso in cui un soggetto è privato del bene della vita diventa titolare del diritto al risarcimento che può trasmettere agli eredi; e non pare che si possano opporre barriere logiche insormontabili contro questa tesi (non si può dire che chi è privato della vita non sia privato di nulla, perché se c'è la morte non c'è la vita: bisogna guardare al momento stesso della lesione).
Anche perché, come è stato notato altre volte, la relazione tra i due beni e tra i due termini non è da impostare in termini puramente temporali, ma appunto logici; a fini giuridici; distinguendo un prius (la perdita del bene vita) dall'acquisto del suo equivalente giuridico (rappresentato dal risarcimento del danno) come posterius; non in termini temporali, ma appunto logici.
D'altra parte anche il discorso scientifico supporta questa soluzione; sono più di 40 anni, dal congresso della World Medical Assembly di Sidney, che la morte di una persona viene considerata come processo graduale a livello cellulare, in quanto i diversi tessuti hanno diverse capacità di resistere alla privazione di ossigeno; non esiste la morte istantanea, intesa come cessazione di tutte le funzioni vitali di una persona nello stesso unico istante (se non in casi rarissimi); bisogna distinguere la morte come processo (il morire) dalla morte come evento (punto di morte).
La stessa legge italiana accoglie oggi la definizione di morte come morte cerebrale (cessazione delle funzioni dell'encefalo). La morte cerebrale avviene prima della morte cardiaca; e su queste premesse (dell'anticipazione della morte) che si fonda il fatto che i rianimatori non incorrano più nell'accusa di essere considerati assassini se spengono le loro macchine; né correvano tale rischio i chirurghi che espiantavano degli organi (ad es. il cuore "da cadavere a cuore battente", espiantato già nel 1967 da Christian Barnard).
Oggi addirittura con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche si può distinguere anche all'interno della morte cerebrale; tra morte cerebrale totale e morte corticale.

b.- W Qualcuno potrebbe obiettare che, sebbene la giurisprudenza chiami danno morale il danno tanatologico, esso sia in realtà il risarcimento del danno sulla vita (ed è esso che richiede per la sua risarcibilità la coscienza della perdita).
In realtà non è così; l'obiezione non coglie nel segno; si può rispondere anche a questa obiezione osservando che quand'anche una persona muoia per effetto di una azione lesiva, dopo lungo tempo ed in stato di perfetta lucidità, non viene in realtà mai risarcito il suo danno alla vita (la perdita della vita), ma la perdita di un altro bene (con non pochi paradossi): è la vicenda del c.d. danno terminale, com'è noto, commisurato per la giurisprudenza alla durata della lesione del danno biologico (temporaneo); che considera cioè soltanto il tempo tra la lesione e la morte; finendo per risarcire di più chi ha vissuto più a lungo e di liquidare di meno a chi ha vissuto per un tempo minore.
Anche questa figura di danno dimostra come nel nostro ordinamento il bene vita non riceva alcun risarcimento; la perdita della vita non conta nulla per il nostro sistema risarcitorio; si risarcisce il danno morale (o secondo alcuni il danno biologico catastrofico) se si muore anche nell'immediatezza ma in stato di coscienza; il danno biologico se si muore in stato di coscienza dopo lungo tempo; in nessun caso il danno alla vita.

c.- Dunque non occorrerebbe contrapporre alcuna obiezione all'argomento sofistico (se c'è la morte, non c'è la vita e viceversa) per la decisiva ragione che non è questo argomento (dell'immediatezza della privazione del bene da risarcire) che impedisce il risarcimento del danno alla vita, come dimostra il fatto che anche nell'ipotesi in cui una persona non perisca nell'immediatezza ma sopravviva (di più o di meno, anche a lungo) non viene MAI risarcito il suo diritto alla vita.
Ed è anche il caso della persona che sopravviva alla lesione (per un tempo più o meno lungo) in stato di coma. Anche in questo caso la giurisprudenza (ad es. Cassazione n. 79/2010) nega qualsiasi rilevanza risarcitoria per la riduzione in coma sostenendo (senza ulteriori necessarie specificazioni, quantomeno sul tipo di coma) che chi è ridotto in coma è sostanzialmente deceduto e non merita alcun risarcimento; ma, appunto, non certo perché manchi il tempo per la maturazione (e quindi per il passaggio) del diritto in capo alla vittima, ma perché mancherebbe lo stato di cosciente attesa della morte, perché manca la percezione della sofferenza.
Risulta quindi ancora una volta, come nel nostro ordinamento non si risarcisca la perdita del diritto alla vita (che subisce anche chi passa alla morte attraverso il coma), ma ciò non perché mancherebbe una qualche precondizione giuridica, o un qualche elemento costitutivo (la persona in coma potrebbe essere anzi sopravissuta più a lungo alla lesione rispetto a chi muoia cosciente dopo poco tempo: ma parimenti non meriterebbe il risarcimento); ma soltanto perché non si risarcisce mai il diritto alla vita, ma soltanto la sofferenza soggettiva che non può subire la persona non cosciente.

d.- Neppure può essere attribuito rilievo ad una supposta difficoltà di stimare il valore della vita; al contrario, a livello di liquidazione giudiziaria dovrebbe essere più facile risarcire la vita che qualsiasi altro bene; la vita dovrebbe avere infatti un valore assoluto tendenzialmente ancora più eguale per tutti.
L'argomento secondo cui la vita non ha valore per equivalente è sbagliato: certo la vita è il bene sommo; e non c'è un valore patrimoniale sufficiente per risarcirne la perdita in modo oggettivo; ma questo non impedisce di trovare una compensazione convenzionale per equivalente, come si fa per tutti gli altri danni non patrimoniali (quale è il valore reale della salute, dell'onore, e dello stesso danno tanatologico, e del danno terminale ?).
Del resto se venisse accolto un criterio di liquidazione per il risarcimento del bene vita si impedirebbero altre ingiustizie e si consentirebbe anche di non duplicare risarcimenti. Si liquiderebbe tendenzialmente nello stesso modo il danno di chi è deceduto dopo un lungo periodo di malattia; e di chi è morto subito dopo il fatto; di chi è morto cosciente, o incosciente; di chi è stato in coma oppure no.

e.- Si obietta pure che al risarcimento del diritto alla vita si opporrebbe la concezione riparatoria del diritto civile ovvero che non si possa risarcire per equivalente la vita ad una persona che non esiste. In realtà questo argomento non dice nulla di nuovo; ma soltanto che non si possa risarcire il danno alla vita.... perché non si può risarcire la vita ad una persona che abbia cessato di esistere. Questo argomento sottende la stessa aberrante considerazione che non ci sia nulla da risarcire; non essendoci nulla su cui possa agire una riparazione civilistica, il risarcimento avrebbe funzione esclusivamente punitiva.
L'obiezione della concezione riparatoria vuol dire soltanto che chi muore non ha subito alcun danno, nessuna perdita, perché - questo il paradosso del diritto alla vita - quando è arrivata la morte il soggetto non può essere in vita per maturare il diritto al risarcimento. Si tratta di un'obiezione che può essere disattesa sulla base delle precedenti considerazioni, e dello stesso senso comune che rifiuta di ammettere che chi ha subito la perdita della vita non ha subito nessuna perdita.

f.- Peraltro, come si diceva, l'impasse non deriva dal problema dell'immediatezza della morte che si opporrebbe a considerare risarcibile la vita. L'impasse consiste invece nel fatto che davvero non si valuta mai il diritto alla vita in quanto tale come risarcibile; infatti nel danno tanatologico rileva il morale; nel danno terminale solo il biologico temporaneo; nel coma nulla, uno stato di non persona. Non si tutela la vita non solo se c'è la morte immediata, ma anche se la morte non è immediata; a ben vedere sia che manchi la coscienza sia che ci sia la coscienza; sia che duri poco l'agonia, sia che segua una lunghissima malattia; mai si tutela il diritto alla vita in quanto tale e sempre si oppone la questione della intrinseca irrisarcibilità del diritto alla vita come danno non patrimoniale rilevante ai sensi ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2 della Costituzione. Insomma nel nostro ordinamento manca proprio la tutela risarcitoria del bene vita; e questa giurisprudenza offre l'opportunità di effettuare "il delitto perfetto", a livello civilistico ovviamente, e di non pagare nulla.....in applicazione della legge; basta uccidere immediatamente e scegliere una persona che non abbia lavoro e prossimi congiunti, e non si paga proprio niente.
E ciò conferma che nel nostro ordinamento uccidere immediatamente è più conveniente che ferire, dovendo stare attenti, se proprio non si riesce a farlo, di essere abili a ridurre almeno in coma.


g. È ora di superare queste assurdità; bisogna fare in modo che il diritto superi questa situazione di denegata tutela. Tutto ciò si pone infatti in contraddizione con la tesi espressa da altre sentenze della Cassazione che pure riconoscono il diritto alla vita come bene giuridico diverso dalla salute, tutelato dal nostro ordinamento, ma non a livello risarcitorio. Ad es. Cassazione 27 maggio 2009 n. 13326 che pure parla del diritto alla vita. Vi sono ovviamente argomenti di spessore costituzionale che si oppongono a questa situazione di ingiustizia e si potrebbe riproporre la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 2 Cost. ed inoltre per violazione delle norme CEDU. Il diritto alla vita è infatti tutelato espressamente dall'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("Il diritto alla vita è tutelato dalla legge"). La CEDU è quantomeno parametro interposto per la violazione dell'art. 117 o comunque dell'art. 10 della Cost. Se quindi vi è una posizione soggettiva come il diritto alla vita garantita dalla CEDU (secondo l'interpretazione che ne fa la Corte di Giustizia) si rischia di rendere costituzionalmente illegittimo il sistema risarcitorio (l'art. 2059 c.c.) per violazione degli artt.117 e 10 Cost. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti riconosciuto il diritto dell'erede (iure successionis) al danno risentito dal defunto a causa della sua uccisione nonostante la morte fosse avvenuta immediatamente (Affare Akkoc c. Turquie 10 ottobre 2000, 136; Case of Gul v. Turkey 14 febbraio 200, 110).

 

P.Q.M.

 

 

Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
Condanna C. S.P.A. a pagare ai ricorrenti le seguenti somme:
Euro 308.700 a XX; Euro 308.700 a *** S., Euro 308.700 a F.M.; Euro 70.000 a ciascuno dei sette fratelli.
Condanna C. S.P.A. a pagare agli eredi legittimi la somma di Euro 400.000 per danno non patrimoniale iure hereditatis; oltre rivalutazione e interessi come per legge e rifusione spese legali liquidate in complessivi Euro 35.000, di cui 27000 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. Respinge ogni diversa domanda promossa dagli attori.
Condanna la ASSICURAZIONI Z.I. a manlevare il convenuto di quanto è tenuto a pagare ai ricorrenti.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.