Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 19 gennaio 2012
Validità: 19.01.2012 - 30.06.2014
Parti: Abi, Dircredito-Fd*, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub*, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Aziende di credito
Fonte: UGL Credito
*Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali.

Sommario:

Premessa
Art. 1 (Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto)
Art. 2 (Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili)
Art. 3 (Art. 3-bis - "Insourcing")
Art. 4 (Premessa Capitolo II-Sistemi di relazioni sindacali)
Art. 5 (Art. 5 - Assetti della contrattazione collettiva - Decorrenze e scadenze)
Art. 6 (Art. 6 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale)
Art. 7 (Art. 7 - Apposito elemento della retribuzione)
Art. 8 (Capitolo III - Contrattazione di secondo livello Art. 26 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate)
Art. 9 (Capitolo III (Contrattazione di secondo livello) Art. 26-bis - Efficacia dei contratti di secondo livello)
Art. 10 Commissione di studio sull’inquadramento del personale
Art. 11 Commissione paritetica in tema di apprendistato professionalizzante
Art. 12 Fondo per l'occupazione
Art. 13 (Art. 38 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni)
Art. 14 Trattamento economico
Art. 15 ((Capitolo IV Politiche attive per l’occupazione) Livello retributivo di inserimento professionale)
Art. 16 ((Capitolo VI Trattamento economico) Art. 46-bis – Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante)
Art. 17 (Art. 50 - Permessi per ex festività)
Art. 18 (Capitolo VII (Riposo settimanale, festività e ferie))
Art. 19 (Art. 58 - Long Term Care)
Art. 20 (Art. 77 Fungibilità - Sostituzioni Norma transitoria)
Art. 21 (Art. 94 - Orario settimanale)
Art. 22 (Art. 97 - Orario di sportello)
Art. 23 Commissione tecnica sugli orari di lavoro
Art. 24 Commissione paritetica in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 25 Commissione paritetica di studio per la revisione dell'Accordo 12 marzo 1997
Art. 26 Osservatorio nazionale sulla produttività
Art. 27 (Appendice n. 4 - Impegno delle parti nazionali)
Art. 28 Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione normativa
EDR (per 13 mensilità)

Accordo di rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

Il 19 gennaio 2012, in Roma tra Abi, Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca si è convenuto di stipulare ii presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Premessa
[...], le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale, di rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007, viene sottoscritto al termine di un articolato negoziato nel cui ambito sono stati stipulati i seguenti accordi:
- Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà sindacali;
- Accordo 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;
- Accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali. Regole per un contratto sostenibile.
Anche il presente rinnovo contrattuale si iscrive pertanto nel solco di una tradizione di relazioni sindacali fondate sul leale confronto fra le Parti che hanno già contribuito al rinnovamento e al rilancio strategico del settore bancario, con grande attenzione ai bilanciamenti sociali, fin dalla stipulazione del Protocollo del 4 giugno 1997, che segnò una svolta storica nel sistema di relazioni sindacali del settore stesso.

Art. 1
L'art. 1 Ambito di applicazione del contratto) del CCNL 8 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
3. Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'articolo che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 15, che dovrà comunque coinvolgere sia l'impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che l'appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dei presente articolo.

Art. 2
L'art. 3 (Attività complementari e/o accessorie appaltabili) del CCNL 8 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
a) Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
b) Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
c) Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
d) Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.
Contratti complementari
2. Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
- orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente alla data di stipulazione del presente contratto; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell'anno;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto;
- tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
3. Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

Art. 3
Al Capitolo I (Area contrattuale) del CCNL 8 dicembre 2007 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 3-bis - "Insourcing"
1. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all'appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d'azienda) i lavoratori interessati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all'atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo 3.
2. Le Parti firmatarie apporteranno al Protocollo di cui all'appendice 1 le necessarie modifiche.
Chiarimento a verbale
Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4
La Premessa al Capitolo II (Sistema di relazioni sindacali) del CCNL 8 dicembre 2007 è sostituita dalla seguente:
Premessa
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto previsto dall'accordo quadro sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile del 24 ottobre 2011.
In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.

Art. 5
L'art. 5 (Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze) del CCNL 8 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Assetti della contrattazione collettiva - Decorrenze e scadenze
1. Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione dì garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro 24 ottobre 2011 nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008;
- un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal presente contratto.
2. I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all'accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di categoria, relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro.
[...]

Art. 6
L'art. 6 (Procedura di rinnovo) del CCNL 8 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale
[...]
6. Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.
7. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell'art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
8. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del contratto.

Art. 8
La Rubrica del Capitolo III (Contrattazione integrativa aziendale) e l’art. 26 (Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate) del CCNL 8 dicembre 2007 sono sostituiti dai seguenti:
Capitolo III - Contrattazione di secondo livello
Art. 26 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate

1. I contratti di secondo livello di cui all'art. 5, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.
[...]
4. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, Abi e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
5. Fermo quanto previsto dall'Accordo 7 luglio 2010 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l'impresa - che può a tal fine richiedere l'assistenza dell'Abi - ed un'apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell'impresa.
6. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri:
- 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell'impresa;
- ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%).
Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all'azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti.
3. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell'impresa ad opera delle organizzazioni stesse.
8. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l'assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all'Abi e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.
9. La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
10. La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all'Abi e alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
11. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali.
12. La procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell'ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).
13. Le materie demandate sono le seguenti:
a) premio aziendale, salvo quanto previsto all'art. 46-bis;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
d) assistenza sanitaria;
e) previdenza complementare.
14. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
[...]
16. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.
[...]

Art. 9
Al Capitolo III (Contrattazione di secondo livello) del CCNL 8 dicembre 2007 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 26-bis - Efficacia dei contratti di secondo livello
1. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.
2. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l'azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010.
3. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.

Art. 10 Commissione di studio sull’inquadramento del personale
1. Le Parti firmatarie attiveranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione paritetica di studio per un riesame del sistema di classificazione del personale, delle declaratorie e dei profili professionali contenuti nel contratto stesso allo scopo di rendere più flessibile la disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore.
2. Nell'ambito dei lavori della Commissione le Parti firmatarie valuteranno la possibilità di rendere permanente o meno la fungibilità di cui alla Norma transitoria in calce all'art. 77 del presente contratto.
3. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2012.

Art. 11 Commissione paritetica in tema di apprendistato professionalizzante
1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica in tema dì apprendistato professionalizzante per la revisione della disciplina contrattuale nazionale dell'istituto alla luce del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ("Testo Unico dell'apprendistato").
2. La nuova regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante verrà definita dalla Commissione entro febbraio 2012 ed entrerà in vigore entro il 26 aprile 2012.

Art. 18
In calce al Capitolo VII (Riposo settimanale, festività e ferie) è inserita la seguente Dichiarazione delle Parti:
Dichiarazione delle parti
Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.
Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.

Art. 21
L'art. 94 (Orario settimanale) dei CCNL 8 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 94 - Orario settimanale
1. L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 3-bis), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno e per Tanno stesso, può optare per:
~ fruire di una riduzione dell'orario settimanale dì 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 2 dell'art. 95
- per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
8. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e
il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 31, comma 15, lett. d), del presente contratto.

Art. 22
L'art. 97 (Orario di sportello), commi 1 e 2 del CCNL 8 dicembre 2007, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 97 - Orario di sportello
1. L'impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l'orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20.
2. L'impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l'eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
3. Qualora l'impresa o la capogruppo intendano fissare l'inizio dell'orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8, ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall'informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.
4. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
In calce al medesimo articolo 97 si aggiunge la seguente:
Raccomandazione delle organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano alle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di orario di cui al comma 3, la disponibilità dei lavoratori/lavoratrici che siano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.

Art. 23 Commissione tecnica sugli orari di lavoro
1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione tecnica in tema di orari di lavoro per il coordinamento - da realizzare comunque entro e non oltre il 15 marzo 2012 - delle modifiche apportate dal presente accordo di rinnovo all'art. 97 del CCNL 8 dicembre 2007 con le restanti previsioni in materia di orari di lavoro.
2. Le modifiche entreranno comunque in vigore il 1° aprile 2012.

Art. 24 Commissione paritetica in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
1. Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica, che avrà il compito di realizzare possibili iniziative congiunte in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di responsabilità sociale d'impresa e alla luce dell'Avviso comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011.
2. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 marzo 2012.

Art. 25 Commissione paritetica di studio per la revisione dell'Accordo 12 marzo 1997
1. Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica di studio, che avrà il compito di procedere alla revisione dell'Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997.
2. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2012.

Art. 26 Osservatorio nazionale sulla produttività
1. È costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale paritetico sulla produttività nel cui ambito verrà effettuato un monitoraggio su:
- l’andamento della produttività e della redditività del sistema nell'ambito del contesto generale dell'economia e dei mercati finanziari;
- lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla luce degli accordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di gruppo;
- l'utilizzo presso le imprese della riduzioni di orario, della banca delle ore, delle ex festività e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento dell’obiettivo della coincidenza tra l’orario contrattuale e l'orario di fatto.
2. L'Osservatorio si riunirà nel mese di ottobre 2012 e successivamente con cadenza almeno annuale.

Art. 28 Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione normativa
1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto nazionale, in adempimento dell'impegno assunto con l’art. 7 dell'accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile.
2. Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo, nel l'ambito della definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.