Tipologia: CCNL
Data firma: 25 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.10.1961
Parti: Anci-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento - Cisnal
Settori: Tessili, Calzature, Industria
Sommario:
Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio. Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli. Art. 3. - Visita medica. Art. 4. - Periodo di prova. Art. 5. - Classificazione degli operai. Art. 6. - Mansioni promiscue. Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni. Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato. Art. 9. - Istruzione professionale. Art. 10. - Orario di lavoro. Art. 11. - Inizio e fine di lavoro. Art. 12. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato. Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro. Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute. Art. 15. - Riposo settimanale. Art. 16. - Giorni festivi e trattamento economico relativo. Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni. Art. 18. - Lavoro a cottimo. Art. 19. - Corresponsione della retribuzione. Art. 20. - Donne adibite a mansioni maschili. • Protocollo aggiunto Art. 21. - Indennità di zona malarica. Art. 22. - Gratifica natalizia. Art. 23. - Reclami sulla retribuzione. Art. 24. - Ferie. Art. 25. - Congedo matrimoniale. Art. 26. - Trattamento di malattia e di infortunio. Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 28. - Servizio militare. Art. 29. - Disciplina aziendale. Art. 30. - Commissioni interne e Delegati d’impresa. Art. 31. - Regolamento interno. Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita. Art. 33. - Assenze. Ari. 34. - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali. Art. 35. - Permessi per cariche sindacali. Art. 36. - Visite d’inventario e di controllo. Art. 37. - Consegna, conservazione e indennità d’uso degli utensili e materiali. Art. 38. - Trattenute per risarcimento danni. |
Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro. Art. 40. - Abiti di lavoro. Art. 41. - Trasferte. Art. 42. - Trasferimenti. Art. 43. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni. Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento. Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Art. 46. - Indennità in caso di morte. Art. 47. - Provvedimenti disciplinari. Art. 48. - Multe e sospensioni. Art. 49. - Licenziamento per mancanze. Art. 50. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda. Art. 51. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. Art. 52. - Lavoro a domicilio. Art. 53. - Certificato di lavoro. Art. 54. - Reclami e controversie. Art. 55. - Norme generali. Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto. Allegati Allegato n. 1 - Regolamentazione del lavoro a domicilio Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio. Art. 2. - Libretto personale di controllo. Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio. Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio. Art. 5. - Lavoro notturno e festivo. Art. 6. - Pagamento della retribuzione. Art. 7. - Maggiorazione sulla retribuzione. Art. 8. - Indennità di anzianità. Art. 9. - Fornitura accessori. Art. 10. - Norme generali. Art. 11. - Decorrenza e durata della regolamentazione. Allegato n. 2 Accordo per gli aumenti retributivi Tabelle dei minimi di paga Superminimi contrattuali Tabelle dell’importo della contingenza da valere dal 1° maggio 1959 Tabelle importo indennità di contingenza per il periodo 1° febbraio 1960-30 aprile 1960 |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria delle calzature, 25 luglio 1959
In Milano, presso la sede dell’Associazione 'Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) [...] con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana, Sindacati Lavoratori [...] e l’Unione Italiana. Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...]
Addì 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) [...] con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento [...] Cisnal
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo - prodotte a macchina, a mano o miste - nonché delle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 - e successive modifiche ed aggiornamenti delle predette leggi e decreti - relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.
Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
A) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 20 anni allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico.
[...]
C) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista.
D) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che l’addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi.
E) Nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
F) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione della retribuzione, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.
G) Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all’insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dell’azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
H) L’apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni - egli acquisterà automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[...]
M) La durata massima del periodo di apprendistato resta così fissata:
Uomini:
Assunti in età dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni 3.
Assunti in età dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni 2 ½.
Assunti in età dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni 1 ½.
Donne:
Assunte in età dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni 2 ½
Assunte in età dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni 2.
Assunte in età dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni 1.
[...]
O) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali di categoria cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.
Art. 11. - Inizio e fine di lavoro.
[...]
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale, di cui all’art. 10, sarà considerata prestazione straordinaria.
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro senza giustificato motivo.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari.
L’entrata degli operai negli stabilimenti, il controllo della loro presenza al posto di lavoro e la loro uscita dagli stabilimenti verranno disciplinati nei regolamenti interni di ogni singola azienda.
Art. 12. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell’orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a normale regime retributivo, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro le tre settimane susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione, salvo quanto stabilito all’articolo riguardante il pomeriggio del sabato.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa o di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge e dall’art. 10 del presente contratto.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
[...]
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Art. 20. - Donne adibite a mansioni maschili.
Il problema della parità salariale tra uomo e donna verrà sottoposto a successivo esame come da protocollo aggiunto.
Protocollo aggiunto
Parità salariale. - Le parti, considerata la natura del problema e le sue ripercussioni, concordano di seguire un criterio di gradualità nell’attuazione del principio della parità salariale.
Le parti si impegnano di incontrarsi entro 6 mesi dalla data della firma del presente contratto per l’ulteriore esame della questione.
Per ora si conviene, in sede di revisione dei minimi tabellari di paga, di applicare un aumento, in cifra, eguale per gli uomini e per le donne, in relazione alle rispettive categorie, come risulta dalle tabelle stesse.
Pertanto l’aumento della la categoria uomini verrà praticato alla categoria maestre, quello della 2ª categoria uomini alle donne di 1ª categoria e così di seguito.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[...]
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo sempre riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
Art. 30. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa - eletti nelle aziende - si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 31. - Regolamento interno.
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall’azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità, non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda, per improrogabili giustificate necessità, saranno concessi dei brevi permessi della durata richiesta. Normalmente il permesso dev’essere chiesto nella prima ora di lavoro.
Art. 37. - Consegna, conservazione e indennità d’uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio dev’essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni avuti.
[...]
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell’azienda.
[...]
Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
Art. 40. - Abiti di lavoro.
Qualora la ditta disponga per l’adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell’80 %.
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell’azienda di richiedere all’operaio un concorso nella spesa nella misura del 20 %.
[..]
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 49.
Art. 48. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operaio;
[...]
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]
Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel re cinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda;
i) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Con la perdita dell’indennità di preavviso e dell’indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]
Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all’allegato 1 - Regolamento del lavoro a domicilio.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti, la controversia o il reclamo saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite, per la loro definizione, all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 55. - Norme generali.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Allegati
Allegato n. 1 - Regolamentazione del lavoro a domicilio
Addì 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) [...] con l’intervento in rappresentanza delle aziende [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e l’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...]
Addì 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) [...] con l’intervento in rappresentanza delle aziende [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento [...] Cisnal
è stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell’industria calzaturiera, in applicazione del disposto dell’art. 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria calzaturiera, stipulato in data 25 luglio 1959.
Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 e dal relativo regolamento.
Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
Norma transitoria.
Nell’attesa della pubblicazione del modello ministeriale, verrà utilizzato il modello già in uso.
Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
[...]
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 10. - Norme generali.
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente Regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell’industria calzaturiera, stipulato in data 25 luglio 1959 in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 264.