Cassazione Penale, Sez. 3, 24 gennaio 2012, n. 2845 - Violazioni della normativa in materia di sicurezza e prescrizioni: mancata ottemperanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott ALFREDO TERESI Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Rel. Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere
Dott. RENATO GRILLO Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G. I. O. N. IL 15/09/1969
avverso la sentenza n. 7483/2009 TRIB. SEZ. DIST. di TREVIGLIO, del 16/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. F. che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. ...
Uditi gli avv. ...
FattoDiritto
Il processo trae origine da un sopralluogo nella carpenteria di G. I. O. in esito al quale il tecnico dell'Ufficio Prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL aveva rilevato una serie di violazioni delle norme di prevenzione infortuni ed impartito le necessarie prescrizioni che non erano state ottemperate per quanto concerne i seguenti obblighi: adottare provvedimenti per impedire o ridurre la diffusione di fumi provenienti dal lavoro di verniciatura e asciugatura di manufatti metallici; mettere a disposizione dei lavoratori idonei ganci per apparecchi di sollevamento; adottare le necessarie misure per la sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all'esecuzione di operazioni di verniciatura; predisporre per i dipendenti uno spogliatoio e fornire loro una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Pertanto, il G. è stato tratto a giudizio avanti il Tribunale di Treviglio per rispondere dei reati previsti dagli artt. 58 lett. a, lett. b DPR 303/1956, 389 lett. c DPR 547/1955, 89 c.2 lett. s D.Lvo. 626/1994.
Il Giudice - avendo come referente la testimonianza del tecnico che aveva effettuato il sopralluogo e dei dipendenti dell'imputato - ha ritenuto sussistenti le contravvenzioni su precisate. Per quanto concerne il regime sanzionatorio (quantificato nella complessiva pena di euro 5.700), il Giudice ha reputato di non concedere all'imputato le attenuanti generiche e di non ravvisare il vincolo della continuazione per la natura contravvenzionale delle violazioni.
Per l'annullamento della sentenza, G. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Passa in rassegna le singole imputazioni evidenziando che la conduzione della sua attività era conforme alla legge ed alle prescrizioni dell' ASL. Lamenta che non gli siano state concesse le attenuanti generiche che erano applicabili, quanto meno, per il corretto comportamento processuale; rileva che , stante la natura dolosa delle contravvenzioni, era possibile il riconoscimento del nesso della continuazione.
***
Il Giudice di merito ha avuto cura di evidenziare gli elementi probatori dai quali ha tratto il consequenziale e logico convincimento sulla sussistenza dei reati per cui è processo; la motivazione che sorregge la conclusione è logica, coerente, corretta e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
Di questo tessuto argomentativo, il ricorrente non tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono prive della necessaria concretezza perché non in sintonia con le ragioni giustificatrici della sentenza impugnata.
Inoltre, la quasi totalità delle critiche si risolvono in una richiesta di rinnovata ponderazione del coacervo probatorio, alternativa a quella correttamente operata dal Giudice di merito, ed introducono problematiche in fatto che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
Per quanto concerne la residua deduzione, si rileva come il Giudice abbia optato per la pena pecuniaria ( comminata in alternativa a quella detentiva) ed inflitta in misura lieve ; di conseguenza, non era necessario ricorrere alla applicazione delle attenuanti generiche per calibrare il regime sanzionatorio alla entità del caso.
Il Giudice ha ritenuto i reati di natura colposa e, pertanto, non ha ravvisato l'identità del disegno criminoso necessario per l'applicazione del nesso previsto dall'art.81 cpv cod. pen.
Il ricorrente segnala che le contravvenzioni erano dolose trascurando la ricaduta del suo assunto; in presenza dell'elemento psicologico intenzionale, il Giudice avrebbe applicato una pena più severa e, molto probabilmente, quella detentiva.
Per le esposte considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che reputa congruo fissare in euro mille- alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Roma, 6 dicembre 2011
DEPOSITATA il 24 gennaio 2012