Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2011, n. 47476 - Responsabilità di un committente e mancata nomina di un responsabile dei lavori


 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una spa per lesioni colpose in danno di un operaio: la vittima era salita sul tetto del capannone per iniziare a smantellare la parte in vetro ed era caduta dal lucernaio da demolire.

All'imputato veniva contestato, in qualità di legale rapp.te della spa proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, di avere omesso di pianificare la durata delle fasi delle opere relative allo smantellamento di lastre di cemento ed amianto e rimozione di vetri della capannina, al fine di consentire che esse si svolgessero in sicurezza; di avere omesso di designare un coordinatore per l'esecuzione dell'opera, pur trattandosi di lavoro che prevedeva la presenza di due imprese nel cantiere; di avere omesso di far redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

Condannato in primo grado, propone appello: la Corte di Appello dichiara estinto il reato per prescrizione confermando le statuizioni civili.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che "in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ex art. 6, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo".

Dalla richiamata normativa emerge, quindi, che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente, però, alla delega ad esso conferita. Infatti, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.


In sintesi, perchè operi l'esonero da responsabilità del committente è necessario che egli nomini un responsabile dei lavori; che detta nomina sia riferita agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; che sìa conferita una delega e specificata la sua estensione.

Nel caso di specie, come si rileva dalle sentenze di merito, non risulta che al responsabile dei lavori sia stata data, dall'imputato committente, alcuna delega, pertanto non si è maturato alcun trasferimento in capo al delegato (responsabile dei lavori) dei poteri e delle responsabilità originariamente spettanti al delegante (committente).

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

F.R., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25/1/2010 (n. 224/10; n. R.G. 4248/07);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Tindari Baglione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 16/10/2006 il Tribunale di Busto Arsizio condannava F.R. per il delitto di lesioni colpose in danno dell'operaio B.S., commesso in cooperazione colposa con altri (acc. in (OMISSIS)).

Al F., in qualità di legale rapp.te SEV s.p.a., proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, era stato addebitato di avere omesso pianificare la durata delle fasi delle opere relative allo smantellamento di lastre di cemento ed amianto e rimozione di vetri della capannina, al fine di consentire che esse si svolgessero in sicurezza; di avere omesso di designare un coordinatore per l'esecuzione dell'opera, pur trattandosi di lavoro che prevedeva la presenza di due imprese nel cantiere, la C & G e la CMC 2; di avere omesso di far redigere il piano di sicurezza e coordinamento con individuazione dei rischi per i lavoratori; sicchè determinava la caduta da 10 mt. di altezza del lavoratore M.F. (dipendente della C & G s.n.c.), il quale era salito sul tetto del capannone per iniziare a smantellare la parte in vetro ed era caduto dal lucernaio da demolire.

All'imputato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, veniva irrogata la pena di Euro 400 di multa, nonchè veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con attribuzione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 25.000=.

 

2. Con sentenza del 25/l/2010 la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Osservava la corte di merito che:

- irrilevante era che l'imputato non avesse alcuna competenza in campo edilizio, tenuto conto che avrebbe potuto utilizzare l'ausilio di persone esperte a cui eventualmente conferire delega;

- invece non aveva nominato alcun coordinatore per l'esecuzione, ma un mero responsabile privo di espresse deleghe;

- le dichiarazioni della persona offesa circa la dinamica dell'infortunio erano attendibili e da nessun elemento risultava fosse in situazione di minorazione psichica al momento del fatto o che avesse iniziato il lavoro senza avere un preventivo incarico.



3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:

3.1. La erronea applicazione della legge in punto di affermata responsabilità del ricorrente. Questi, soggetto del tutto privo di competenza in materia edilizia, aveva provveduto alla nomina di un responsabile dei lavori, affidando all'azienda "C.&G." l'esecuzione delle opere. Il giorno dei fatti all'opera nel cantiere vi era solo la "C.&G." che doveva solo provvedere alla lisciatura del pavimento;

nessuno doveva salire su tetto, in quanto la rimozione dello stesso ed il suo smaltimento era stato affidato ad una ditta specializzata, la "CMC 2". Pertanto il M. era salito sul tetto di sua iniziativa e senza avere avuto alcun incarico. Per tale motivo non era presente alcun presidio di sicurezza per lavori in quota, ciò spettando alla "CMC 2". Il committente era ignaro di ciò che accadeva, avendo nominato come responsabile dei lavori D.P. F., il quale non era stato neanche imputato.

3.2. la violazione di legge per assenza di motivazione della sentenza di appello che non aveva risposto ai rilievi critici contenuti nell'atto di impugnazione, acriticamente adagiandosi sulla sentenza di primo grado, venendo meno all'onere motivazione gravante sulla corte di merito.

3.3. La erronea applicazione della legge penale ed altre disposizioni, laddove il giudice di merito non aveva valutato che il compito di prevedere la durata dei lavori e di designare il coordinatore per l'esecuzione spettava al responsabile dei lavori;

pertanto con tale nomina il committente si era liberato della responsabilità di tali adempimenti.

3.4. Il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta causalità della sua condotta, tenuto conto che egli non era presente in loco il giorno dei fatti 25/6/2001); che la data di inizio lavori era prevista per il 20/6/2001; per quanto di sua conoscenza, nel cantiere doveva operare una sola impresa; aveva valutato la competenza e professionalità dell'appaltatore e pertanto nessun onere più gravava su di lui.

3.5. La violazione dell'art. 539 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, per avere il giudice di merito liquidato una provvisionale di Euro 25.000= a fronte di una totale assenza di prova del danno patito dalla vittima.

 

Diritto

 

3. Il ricorso è infondato.

3.1. La difesa dell'imputato ha sostenuto che avendo il F. nominato un "Responsabile dei lavori" si era esonerato da qualsiasi coinvolgimento in ordine all'attività edilizia in corso presso la sua azienda.

Appare necessario, pertanto, svolgere una breve ricognizione della normativa di settore, vigente all'epoca dei fatti e cioè il D.Lgs. n. 494 del 1996, relativo alla "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili", come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999.

In detto decreto è prevista la figura del "responsabile dei lavori" che, ai sensi dell'art. 2, lett. c), è il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Quanto ai compiti da svolgere, l'art. 3 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, si devono attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3.

Inoltre, devono valutare i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) (Piano di sicurezza e di coordinamento). Infine, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (come il caso che ci occupa), anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, devono nominare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dell'opera.

Quanto all'attribuzione delle responsabilità, il cit. D.Lgs. n. 494, art. 6, prevede che il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori e che in ogni caso la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera lui o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1 (predisposizione dei piani di sicurezza), e art. 5, comma 1, lett. a) (controllo del rispetto da parte delle ditte esecutrici di quanto previsto dai P.O.S.).

3.2. Da tali disposizioni si delinea un quadro di coinvolgimento del committente, nelle responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, che trova la sua ratio nell'evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi dell'opera, a beneficio sia del committente che del esecutore, si "scarichi" sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di tutela dei lavoratori.

In attuazione di tali principi, questa Corte ha avuto modo di affermare che "in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ex art. 6, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7209 del 25/01/2007 Ud. (dep. 21/02/2007), Bellini, Rv. 235882).

Dalla richiamata normativa emerge, quindi, che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente, però, della delega ad esso conferita. Infatti, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.

Il legislatore, in sostanza, non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7209 del 25/01/2007 Ud, (dep. 21/02/2007), Rv. 235882).

In sintesi, perchè operi l'esonero da responsabilità del committente è necessario che egli nomini un responsabile dei lavori; che detta nomina sia riferita agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; che sìa conferita una delega e specificata la sua estensione.

Nel caso di specie, come si rileva dalle sentenze di merito, non risulta che al responsabile dei lavori sia stata data, dall'imputato committente, alcuna delega, pertanto non si è maturato alcun trasferimento in capo al delegato (responsabile dei lavori) dei poteri e delle responsabilità originariamente spettanti al delegante (committente).

Ne consegue che il F. è rimasto il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ex art. 6 rimanendo quindi radicata sul suo capo la posizione di garanzia in ordine al rispetto delle norme di prevenzione. Ciò anche con riferimento alla nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, in quanto la disposizione di cui all'art. 4 si riferisce ad entrambe le figure del committente e del responsabile del lavori ed, inoltre, perchè nessuna delega è stata a quest'ultimo conferita con specificazione dei compiti. Ebbene, nell'esercizio di tali funzioni, come osservato dal giudice del merito, il F. è venuto meno ad essenziali compiti in materia di sicurezza: ha omesso di redigere o far redigere il Piano di Sicurezza e di coordinamento che, a norma del D.Lgs. n. 494, art. 12, è parte integrante del contratto di appalto; ha omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dell'opera; ha omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza in corso di esecuzione dei lavori.

3.3. Tali carenze preparatorie ed organizzative, nonchè di controllo, come correttamente rilevato dal giudice di merito, sono in chiaro nesso causale con l'evento verificatori, in quanto le aziende presenti in cantiere non hanno avuto modo di uniformare il loro comportamento ad un Piano di sicurezza, nè determinare la tempistica dei loro interventi secondo le indicazioni di un Piano di Coordinamento. Il mancato rispetto delle regole sopra richiamante ha pertanto consentito che la vittima si trovasse a lavorare sul tetto del capannone senza che fossero state predisposte misure di sicurezza dopo una attenta valutazione dei rischi.

Ne consegue da quanto detto che, da un lato infondate sono le censure alla sentenza sulla carenza del nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento verificatosi; per altro verso, dette censure, invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, non manifestamente illogica e che quindi regge al sindacato di legittimità. 3.4. Infine, quanto alla lamentata violazione dell'art. 539 cod. proc. pen. ed al difetto di motivazione, per avere il giudice di merito liquidato una provvisionale di Euro 25.000= a fronte di una totale assenza di prova del danno patito dalla vittima, va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Cass. Sez. 6, sentenza n. 12199 del 11/03/2005 Ud. (dep. 29/03/2005), Molìsso, Rv. 231044; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14377 del 26/02/2009 Ud. (dep. 01/04/2009), Giorgio, Rv. 243310).

Pertanto anche tale doglianza è infondata.

Segue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.