Cassazione penale, Sez. 4, 30 aprile 2008, n. 17502 - Realizzazione di uno scavo e frana: responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
difensore di M.G.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Lecce;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Fatto

 


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di M.G.G. per il reato di lesioni personali (frattura con distacco osseo del cortile di sinistra e lussazione della testa del femore sinistro) colpose, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 13 e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5), in (OMISSIS) in danno di V.R..

1.1. Quale coordinatore dell'esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione di una rete fognaria, appaltati dal Comune di Alliste alla S.r.l. E., l'imputato aveva cooperato alla realizzazione di uno scavo profondo, circa metri 3,80, le cui parti laterali, sprovviste di armature di sostegno, erano improvvisamente franate, travolgendo con terra e pietre l'operaio V.R. che stava procedendo sul fondo dello scavo alla pulizia dei detriti.

1.2. La sentenza di primo grado aveva assolto E.A., legale rappresentante della E., di cui era dipendente il V., avendo accertato che il consiglio di amministrazione della società aveva delegato all'ing. P.G. l'incarico di responsabile della sicurezza del lavoro nei cantieri (funzioni che, per il cantiere di (OMISSIS), erano state subdelegate a R. F.).
Aveva ritenuto, invece, il M. responsabile della violazione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 13 che, nei primi due commi, stabilisce che "nello scavo ... di trincee profonde più di metri 1.50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno" e che "le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri".

1.3. La Corte di appello confermava la ricostruzione dell'incidente effettuata dal giudice di primo grado.
V. stava lavorando sul fondo di una trincea profonda "più di metri 1.50" quando era stato violentemente travolto da materiale distaccatosi dal bordo e dalle pareti dello scavo.
Quand'anche l'infortunio - osservava la Corte - si fosse verificato, come sostenuto dall'appellante, per distacco gravitativo di una porzione di parete superficiale (anzichè di sedimenti), esso sarebbe stato evitabile mediante la posizione di tavole di rivestimento alle pareti della trincea che, a norma del citato art. 13, comma 2, avrebbero dovuto sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri e che avrebbero evitato anche la caduta di una grossa zolla di asfalto che, distaccandosi, avesse trascinato con sè il materiale terroso sottostante.


1.4. L'imputato non aveva l'obbligo di predisporre direttamente le citate misure antinfortunistiche, gravando il medesimo sulla società appaltatrice.
Egli era, tuttavia, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Era tenuto, pertanto, a svolgere i compiti delineati dal menzionato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, cioè a "operare l'attuazione delle disposizioni pianificatorie in tema di sicurezza", ad "adeguare i contenuti del piano alle eventuali esigenze derivanti dall'evoluzione dei lavori" e ad "organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le attività di tutti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione dell'opera".
Il piano di coordinamento e sicurezza - spiegava la Corte territoriale - è redatto durante la progettazione dell'opera dal coordinatore per la progettazione, ma deve essere applicato nella fase esecutiva sotto la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilità del committente e del responsabile dei lavori connessa alla verifica dell'adempimento del piano stesso.
Un corretto esercizio dei compiti del coordinatore per l'esecuzione può evitare di vanificare in concreto il lavoro fatto nella fase progettuale e di armonizzare a fini di prevenzione l'attività di soggetti diversi, financo coordinando i vari rappresentanti per la sicurezza.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore esercita non soltanto compiti di vigilanza e di controllo; su di lui grava, invero, anche l'obbligo imposto dall'art. 5, comma 1, lett. e), di "segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro".
Nel caso in esame, invece, l'ing. M., pur essendosi recato sul cantiere ed avendo potuto verificare che lo scavo delle trincee aveva una profondità superiore a metri 1.50 ed un'angolazione di 90 gradi e che il terreno non era roccioso, non aveva contestato alla società esecutrice dei lavori che il piano di sicurezza e di coordinamento attestava l'insussistenza di lavori che esponessero i lavoratori a rischio di seppellimento a profondità superiore di metri 1.50 e tanto meno lo aveva segnalato all'amministrazione committente o al responsabile dei lavori. A ciò deve aggiungersi - rilevava la Corte - che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha, ai sensi della lett. f), citato art. 5, comma 1, il potere - dovere di "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".
L'imputato M. aveva, pertanto, anche la materiale possibilità di impedire l'infortunio, disponendo, con provvedimento temporaneo ed urgente, la sospensione del lavoro di scavo, stante la prevedibilità del distacco di porzione superiore della parete con il relativo rivestimento di asfalto.
L'imputato - concludevano i giudici di appello - è pertanto penalmente responsabile degli eventi conseguenti alla "violazione della sua posizione di garanzia della sicurezza e della salute nei cantieri", non avendo impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, posto che il più volte menzionato D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 13 impone di applicare armature di sostegno delle pareti quando, come si era verificato nel caso in esame, la consistenza del terreno rapportata alla pendenza delle pareti non dia sufficienti garanzie di stabilità.
Tale obbligo di applicazione di armature è imposto dalla legge come sistema di prevenzione assolutamente efficace e sicuro e deve essere attuato ogni qualvolta vi sia anche la sola prevedibile possibilità della presenza o della sopravvenienza di elementi destabilizzanti il terreno interessato allo scavo "come ad esempio l'accumulo di terreo di riporto di scavo ai bordi e l'infiltrazione di acqua nel terreno non roccioso".


2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5 e dell'art. 43 c.p..
Rileva la difesa che l'imputato, nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, aveva soltanto poteri di sollecitazione e di segnalazione.
Soltanto in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, poteva sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
La figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può, pertanto, essere assimilata a quella del datore di lavoro, nella specie l'impresa esecutrice.
Non è, in altre parole, un garante in materia antinfortunistica.
Anche la previsione del compito di adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento è destinata a scontrarsi con la volontà del committente e dell'impresa esecutrice, dato che il coordinatore per l'esecuzione è in concreto sprovvisto di poteri decisionali e di spesa.
Quanto, poi, al potere di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, la difesa dell'imputato afferma che se nella specie il pericolo poteva dirsi certamente grave, tuttavia non poteva essere qualificato come imminente.
In conclusione l'obbligo di porre delle paratie gravava sull'impresa esecutrice e certamente non sussisteva l'ipotesi di un pericolo imminente che imponesse all'imputato di sospendere i lavori.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata "in relazione alla perizia disposta d'ufficio dal Tribunale".
Spiega il ricorrente che dalla perizia non è dato evincersi il punto esatto in cui si era verificato l'incidente.
In ordine alla composizione del terreno avrebbe, dunque, maggior valore la deposizione del capo cantiere R.F. il quale aveva affermato come nel punto di scavo in questione vi fosse un terreno di tipo argilloso e pertanto molto compatto e di buona tenuta.
L'accertamento peritale si rivela, pertanto, privo di qualsivoglia rilevanza ma, ciò nonostante, "condiziona il convincimento della Corte di merito".

 

Diritto

 


3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della disciplina dettata in tema di cantieri dal D.Lgs. n. 494 del 1996.
Detto decreto, che si inserisce nel contesto delle previgenti normative antinfortunistiche senza sostituirsi alle medesime, che restano in linea generale applicabili, salvo essere derogate là dove il menzionato D.Lgs. preveda una disciplina speciale, individua una serie di soggetti destinatari di specifici obblighi, funzionali alla sicurezza.
La Corte territoriale ha mostrato di conoscere questa complessa trama di disposizioni che servono ad individuare i "garanti" della sicurezza.
Il D.Lgs. n. 494 del 1996 conferma, naturalmente, il ruolo del committente, vale a dire del soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, quale garante della sicurezza.
A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, art. 6, la designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (recte, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera) non esonera il committente (o il responsabile dei lavori) dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (il committente resta cioè gravato dall'obbligo di controllare che il coordinatore adempia correttamente l'obbligo di verifica in ordine alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza di cui all'art. 12 e delle procedure di lavoro).
A questo soggetto - il coordinatore per l'esecuzione - fa capo la responsabilità in caso di violazione degli obblighi descritti in maniera analitica dal citato art. 5, segnatamente degli obblighi, durante la realizzazione dell'opera:
- di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori;
- di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
- di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze ... alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- di provvedere, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.


3.2. Dalla esatta ricognizione della normativa la Corte di merito ha tratto non meno corrette valutazioni in ordine alla condotta tenuta dall'imputato nella concreta situazione.
Ha, in particolare, ritenuto che fosse stato accertato che l'ing. M., pur avendo direttamente constatato in cantiere che lo scavo delle trincee aveva una profondità superiore a metri 1.50 ed un'angolazione di 90 gradi e che il terreno non era roccioso, non si era dato cura di contestare alla società esecutrice dei lavori che il piano di sicurezza e di coordinamento non contemplava lavori che esponessero i lavoratori a rischio di seppellimento a profondità superiore di metri 1.50, nè aveva segnalato quanto constatato al committente.
La Corte di merito ha ritenuto, poi, che fosse prevedibile, oltre che imminente, il distacco di una porzione superiore della parete con il relativo rivestimento di asfalto; ha ritenuto, in altre parole sussistere una situazione che avrebbe dovuto imporre all'imputato di sospendere, come era nei suoi poteri, i lavori.


3.3. Lo stesso ricorrente, dopo avere affermato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non sarebbe titolare di una posizione di garanzia posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, finisce per contraddirsi quando ammette che il coordinatore è per legge munito di poteri a contenuto impeditivo, segnatamente del potere di sospendere i lavori, seppure in situazioni di pericolo grave ed imminente.
Il primo motivo del ricorso si traduce, pertanto, nella non condivisione di un apprezzamento in fatto compiuto sul punto (sussistenza di una situazione di pericolo grave ed imminente) dai giudici del merito, i quali hanno - come si è detto - ritenuto che quello specifico accadimento fosse prevedibile ed imminente sia per la natura e la pendenza del terreno, sia per l'omessa predisposizione di armature di sostegno. Il richiamo alla natura del terreno evoca il secondo motivo del ricorso, anch'esso dedotto in linea di fatto, oltre che privo di specificità perchè fondato su circostanze soltanto enunciate.

3.4. La Corte territoriale ha, dunque, efficacemente dato risalto, con adeguato apparato argomentativo, alle ragioni del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto contestatogli, enunciando analiticamente le circostanze rilevanti a tal fine ed apprezzandone, senza contraddizioni o salti logici, la significativa convergenza.
In altre parole, la motivazione è coerente con la ricostruzione fattuale degli episodi e sotto tale profilo non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, a maggior ragione quando il ricorrente, come nel caso in esame, si limita a sollecitare una diversa, e non consentita, rilettura del materiale probatorio.


4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008