Cassazione Penale, Sez. 3, 12 gennaio 2012, n. 626 - Prevenzione incendi e formazione nella gestione delle emergenze


 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una società per non aver adottato le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori e per non aver formato adeguatamente il personale incaricato di prevenzione incendi, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione delle emergenze.

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:
1) RI. VI. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 136/2009 GIP TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 20/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzocca Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità.

Responsabilità del legale rappresentante di una società per non aver adottato le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori e per non aver formato adeguatamente il personale incaricato di prevenzione incendi, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione delle emergenze

Fatto


Ri. Vi. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Lagonegro lo aveva condannato alla pena dell'ammenda: a) per il reato di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, comma 2, lettera q) perchè nella qualità di legale rappresentante della società gestita, non adottava le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, misure che dovevano essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti; per il reato di cui all'articolo 22, comma 5, in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, comma 2, lettera a) per non aver formato adeguatamente il personale incaricato dell'attività di prevenzione incendi e salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione della emergenza.


Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge nonchè il vizio di motivazione assumendo che il rituale esperimento della procedura amministrativa costituisca condizione di procedibilità dell'azione penale; che difetta nella specie la prova che le contestazioni e le prescrizioni siano state notificate all'imputato e che il GIP nessun accertamento ha disposto al riguardo.

 

Diritto


Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va anzitutto premesso al riguardo che il tribunale ha per un verso ritenuto che l'imputato abbia avuto contezza delle contestazioni ben prima della notifica del decreto penale, poi opposto, escludendo che la raccomandata, inviata alla procura anche per conoscenza, non sia stata spedita al Ri. . Per altro verso - ed in maniera certamente decisiva - ha rilevato ininfluente la notifica sul rilievo che pacificamente le contestazioni e le prescrizioni erano state ritualmente portate a conoscenza della società e dell'imputato tramite le comunicazioni effettuate a Sp. Ni. , direttore delle strutture alberghiere e incaricato dalla società, in effetti presente anche al sopralluogo dell'11 marzo 2008, occasione in cui - correttamente tiene a sottolineare il tribunale - lo stesso aveva avuto modo di precisare che il Ri. insieme a lui aveva seguito i corsi di formazione per datore di lavoro e non quelli del personale per la lotta antincendio.
Ora proprio quest'ultimo aspetto appare decisivo in quanto questa Sezione ha già avuto modo di affermare che è sufficiente che il verbale redatto dall'organo di vigilanza, anche se non ritualmente notificato, sia comunque portato a conoscenza del datore di lavoro (Sez. 3, n. 10726 del 09/01/2009 Rv. 243092).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.