Cassazione Penale, Sez. 3, 12 gennaio 2012, n. 638 - Prevenzione incendi


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MULLIRI Guida - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:
Gr. Or. , nato a (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2010 dalla corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità di ricorso.

 

Fatto


Con sentenza 21.10.2009 il giudice del tribunale di Taranto dichiarò Gr. Or. colpevole dei reati di cui all'articolo 679 cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 389, lettera B) e C), (in relazione agli articoli 34 e 37), e lo condannò alla pena di due mesi di arresto.

La corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe, concesse le attenuanti generiche  ridusse la pena a mesi uno e giorni venti di arresto ed euro 430,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado.


L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'articolo 679 cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 389, lettera B) e C), osservando che i reati sono puniti con pena alternativa; che il giudice di primo grado aveva applicato la sola pena dell'arresto e che la corte d'appello ha invece erroneamente applicato congiuntamente entrambe le pene.
2) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 389, lettera B) e C), perchè la corte d'appello ha omesso di motivare sulla circostanza che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, entrato in vigore il 15.5.2008, ossia prima della sentenza di primo grado, ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e sulla eventuale continuità legislativa fra le due normative.

 

Diritto

 


Il motivi di ricorso - ed in particolare il primo motivo - non sono certamente manifestamente infondati, sicché' il rapporto processuale di impugnazione si è validamente instaurato dinanzi a questa Corte, che quindi può e deve rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato intervenute dopo l'emissione della sentenza impugnata.


Nella specie i reati si sono consumati il (Omissis). Non risultando cause di sospensione, la prescrizione è pertanto maturata il (Omissis).
Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito. Stante la già intervenuta causa di estinzione dei reati e l'obbligo della sua immediata declaratoria, la sentenza impugnata non potrebbe essere annullata (relativamente al primo motivo) con rinvio per nuovo esame al giudice del merito.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.