Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 13 dicembre 1957
Validità: 22.03.1955 - 01.01.1957
Parti: Fnaem e Fidae, Flaei, Faile, Uile
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate

Sommario:

Allegato 1
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 13. - Malattia, infortuni sul lavoro.
Art. 18. - Assegnazione del personale, minimi tabellari integrati, stipendi.
Art. 19. - Determinazione del valore orario dello stipendio.
Art. 20. - Mensilità e quota di mensilità supplementari.
Art. 22. - Indennità varie.
• Indennità impiegati con prestazioni normali di 48 ore settimanali (46 dal 1° gennaio 1959).
• Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
Art. 24. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 35. - Trattamento di fine di lavoro - Indennità di licenziamento.
Allegati
Allegato 1 - Premio di produttività
Allegato 2 - Norme transitorie e di attuazione

Accordo per il rinnovo con modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 marzo 1955, 13 dicembre 1957

La Delegazione della Fnaem, [...] la Delegazione della Fidae [...], la Delegazione della Flaei [...], la Delegazione della Faile [...], la Delegazione della Uile [...], hanno convenuto quanto segue in ordine alla rinnovazione del Contratto collettivo di lavoro scaduto il 31 dicembre 1956:
I) Il contratto collettivo di lavoro 22 marzo 1955 è rinnovato per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1957 con le integrazioni e modifiche appresso riportate:
II) Il testo dell’art. 6 è sostituito da quello contenuto nell’all. 1.
III) Il testo dell’art. 7 è sostituito da quello contenuto nell’all. 2.
IV) Il testo dell’art. 13 è sostituito da quello contenuto nell’all. 3.
V) Il testo dell’art. 18 è sostituito da quello contenuto nell’all. 4.
VI) Il testo dell’art. 19 è sostituito da quello contenuto nell’all. 5.
VII) Il testo dell’art. 20 è sostituito da quello contenuto nell’all. 6.
VIII) Il testo dell’art. 22 è sostituito da quello contenuto nell’all. 7.
IX) Il testo dell’art. 24 è sostituito da quello contenuto nell’all. 8.
X) Il testo dell’art. 35 è sostituito da quello contenuto nell’all. 9.
XI) Nuova pattuizione - Premio di produttività: all. 1.
XII) Norme transitorie e di attuazione: all 2.

Allegato 1
Art. 6. - Orario di lavoro.

La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dalla Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali (46 dal 1° gennaio 1959) per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali (41 dal 1° gennaio 1959) per gli altri impiegati).
Per i lavoratori addetti a centrali in caverna la durata dell’orario è di 40 ore settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
а) 48 ore settimanali (46 dal 1° gennaio 1959) per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali (54 dal 1° gennaio 1959) anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline e cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali (58 dal 1° gennaio 1950) per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vetture e simili.
[...]
I guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali, i guardalinee, i sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito loro affidato. Ove da tale prestazione derivi ad essi un maggior onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
Al lavoratore con orario di lavoro predeterminato, che non usufruisce dell’alloggio gratuito, ed al quale sia fatto obbligo di rendersi prontamente disponibile in ore fuori dell’orario di lavoro e di fornire pertanto all’Azienda le notizie necessarie ai fini della sua reperibilità è dovuta una indennità.
La misura di detta indennità sarà concordata direttamente fra Azienda e lavoratore, osservandosi, in caso di disaccordo, la procedura prevista per le vertenze individuali.
[...]
Dichiarazioni a verbale.
Centrali in caverna.

La Fnaem conferma l’impegno già assunto con il Contratto del 31 gennaio 1948 onde le Aziende da essa rappresentate adottino - ove non abbiano già provveduto - tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché il lavoro del personale addetto all’esercizio delle centrali in caverna non sia lesivo alla salute del personale stesso.
Lo Parti stipulanti il presente contratto interesseranno la Direzione Generale di Sanità onde accerti se le condizioni di ambiente nelle singole centrali In caverna siano tali da arrecare pregiudizio alla salute dei lavoratori ad esse addetti e in tal caso suggerisca dei provvedimenti la cui adozione verrà concordata tra le Parti.
Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto all’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1965 (Regolamento per l’applicazione del Regio Decreto Legge sopra citato), si conferma che è da considerare impiegato con funzioni direttive escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica e amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del gruppo A previsto dall’art. 18 del presente Contratto.
Concetto di «Centraline».
Si chiarisce che per «centraline» di cui alla lettera b) dell’art. 6 del presente Contratto, si intendono quelle con potenza inferiore a 1.000 kW.
Orario autisti.
a) Si riconosce che l’orario di 10 ore giornaliere (58 ore settimanali dal 1° gennaio 1959) deve essere osservato dagli autisti quando svolgono un servizio prevalentemente di attesa o di guida ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere (46 ore settimanali dal 1° gennaio 1959) quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere (46 ore settimanali dal 1° gennaio 1959) deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di guida di autocarro.
b) Si chiarisce che per tutti gli autisti le eventuali effettive prestazioni eccedenti gli orari di cui sopra danno diritto al pagamento dello straordinario, salvo che, in base all’art. 6 del presente Contratto, l’Azienda non abbia provveduto o non provveda a corrispondere una adeguata indennità trattandosi di personale che deve dare le proprie prestazioni non predeterminabili, in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito ad esso affidato.
Dichiarazione a verbale.
Le parti raccomandano che le ore disponibili a seguito della riduzione della durata dell’orario di lavoro siano utilizzate nella frequenza di corsi di qualificazione professionale.

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle sotto- stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
A tali lavoratori si garantisce, peraltro, che il giorno di riposo venga mediamente a cadere di domenica, per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità pari al 40 % dello stipendio giornaliero.
In caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore deve essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una indennità pari al 40 % dello stipendio giornaliero.
[...]

Art. 13. - Malattia, infortuni sul lavoro.
(Omissis)
L’11° ed il 12° capv. sono sostituiti dai seguenti:
L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è in facoltà dell’Azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia.
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
In caso di disaccordo tra il medico dell’Azienda e quello del lavoratore, le parti nomineranno di comune accordo un terzo medico
o lo faranno nominare dal medico provinciale. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
(Omissis)

Art. 22. - Indennità varie.
(Omissis)
Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
Al lavoratore addetto con continuità a macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi, in quanto gliene derivi lavoro gravoso, viene corrisposta un’indennità, graduabile fino a un massimo del 6 % del minimo tabellare integrato della categoria di appartenenza.
Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, sia frequentemente addetto a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi col lavoratore stesso o con l’assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.