Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2011, n. 47864 - Mancata predisposizione del piano operativo di sicurezza e di un piano di montaggio, uso e manutenzione del ponteggio utilizzato in cantiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.R., N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1484/2009 TRIBUNALE di PISA, del 30/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FattoDiritto
Rilevato che con sentenza del 30 giugno 2010, il Tribunale di Pisa ha condannato M.R. alla pena di 3 mila euro di ammenda per la contravvenzione di cui al D.Lgs n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 36 quater, comma 3, perchè aveva omesso di provvedere affinchè il piano operativo di sicurezza, redatto per il cantiere in esecuzione nella "Darsena Pisana" comprendesse le procedure di dettaglio previste nel Piano di sicurezza e di coordinamento, e perchè aveva omesso di redigere il piano di montaggio uso e manutenzione del ponteggio utilizzato in cantiere, in (OMISSIS); che l'imputato, tramite il difensore, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 36 quater, nonchè contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente aveva adempiuto alle prescrizioni imposte con l'accertamento nell'ambito del tempo concessogli (fino al 22 giugno 2007) e quindi il mancato deposito della documentazione era stato ritenuto quale omesso adempimento delle prescrizioni per un difetto di comunicazione tra uffici, mentre il giudice avrebbe travisato gli elementi adotti a prova dell'adempimento;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non si ravvisa alcuna violazione di legge, nè la motivazione risulta contraddittoria, ma con la censura si vuole in realtà sollecitare una nuova valutazione di fatto non ammissibile in sede di legittimità, mentre il giudice di merito, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, ha dato atto di tutti i passaggi connessi all'obbligo di adempiere le prescrizioni imposte a seguito dell'accertamento operato dalla ASL, esaminando anche la documentazione prodotta dalla difesa, ed evidenziando come risultasse che i tecnici ASL in data 25 luglio 2007 avevano comunicato all'imputato che non erano state eliminate le violazioni contestate, per cui risultava provata la negligente conduzione dell'impresa per la mancata predisposizione del piano operativo di sicurezza e di un piano di montaggio, uso e manutenzione del ponteggio utilizzato in cantiere; che, attesa l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.