Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2012, n. 1427 - Infortunio mortale e responsabilità della titolare di una ditta noleggiatrice di veicoli


 

 

 

Responsabilità della titolare di una ditta noleggiatrice di veicoli per infortunio mortale di un lavoratore.

Quest'ultimo, postosi alla guida di una minipala su cui era montata una fresatrice dell'asfalto, dopo aver effettuato il caricamento della stessa sull'autocarro salendo sulle apposite rampa in retromarcia, aveva agganciato alla minipala stessa una benna al fine di sollevarla e di depositare anch'essa sul pianale del camion. Completata l'operazione di sollevamento della benna, effettuava una breve retromarcia al fine di depositare sul pianale del camion la detta benna, quando la macchina iniziava ad oscillare sbilanciandosi e ribaltandosi. Il lavoratore, che in quel frangente aveva tentato di salvarsi abbandonando il posto di guida ed uscendo dall'abitacolo, veniva travolto e subiva lesioni letali.

 

All'imputata è stato mosso l'addebito di non aver assicurato la disponibilità di un mezzo idoneo a sollevare e caricare gli accessori che non potevano essere caricati manualmente per il loro peso, determinando con ciò la violazione del divieto di caricamento dei mezzi con accessori già montati. Inoltre, in violazione del contratto, le operazioni in questione erano eseguite non da un dipendente della ditta noleggiatrice ma di quella che utilizzava i macchinari. Le è stato altresì contestato di aver messo a disposizione un automezzo non adeguato anche per le dimensioni del cassone in relazione alle attrezzature che doveva contenere, tanto da aver costretto il lavoratore alla descritta operazione di arretramento per riuscire a caricare tutti i congegni.


Condannata in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma che le valutazioni di merito "appaiono basate su plurime e significative acquisizioni probatorie, immuni da vizi logico-giuridici e conformi a consolidati principi nella materia. Infatti, alla luce di quanto ritenuto in fatto, non vi è dubbio che l'incidente sia stato determinato dall'inadeguatezza del veicolo in rapporto alle attività per le quali era utilizzato; e che tale inadeguatezza ha indotto il lavoratore a compiere la manovra pericolosa che si è descritta e che è sfociata nel sinistro letale. L'inadeguatezza del mezzo e delle procedure di carico sono senz'altro imputabili alla ricorrente.

Costei, indipendentemente dal fatto di ricoprire o meno la veste di datore di lavoro, era comunque tenuta ad assicurare la disponibilità di un veicolo adeguato e munito degli apparati necessari all'esecuzione in sicurezza della procedure di carico e scarico degli attrezzi. Tale inadempienza fonda la colpa. D'altra parte, la condotta del lavoratore era del tutto pertinente alle procedure in corso ed usuale sicchè non può essere in alcun modo ipotizzata l'interruzione del nesso causale; nè è concretamente possibile mettere in dubbio la prevedibilità dell'evento, viste le condizioni in cui le descritte procedure avevano normalmente corso."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere

Dott. D'ISA Claudio Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco M. rel. Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:

1) C.M. N. IL (OMISSIS);

2) PARTI CIVILI;

avverso la sentenza n. 664/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 19/01/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità;

Uditi, per le parti civili, l'Avv. Iurlaro e Tegola, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Terni ha affermato la responsabilità dell'imputata in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, nonchè ad alcune connesse contravvenzioni; e la ha altresì condannata al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.

La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Perugia.

L'imputazione attiene ad infortunio sul lavoro che ha determinato la morte del lavoratore M.A., il quale stava ultimando l'operazione di caricamento di veicoli da lavoro su un autocarro.

Egli, postosi alla guida di una minipala su cui era montata una fresatrice dell'asfalto, dopo aver effettuato il caricamento della stessa sull'autocarro salendo sulle apposite rampa in retromarcia, aveva agganciato alla minipala stessa una benna al fine di sollevarla e di depositare anch'essa sul pianale del camion. Completata l'operazione di sollevamento della benna, effettuava una breve retromarcia al fine di depositare sul pianale del camion la detta benna, quando la macchina iniziava ad oscillare sbilanciandosi e ribaltandosi. Il lavoratore, che in quel frangente aveva tentato di salvarsi abbandonando il posto di guida ed uscendo dall'abitacolo, veniva travolto e subiva lesioni letali.

I giudici di merito hanno ritenuto che l'evento sia stato il frutto di due fattori. La minipala, che montava una fresatrice di peso eccedente, si era venuta a trovare con i bracci di sollevamento gravati da un carico di ben 840 kg, anche per effetto della benna che vi era stata agganciata. Il lavoratore aveva compiuto in tale situazione una manovra di arretramento sul pianale dell'autocarro al fine di riuscire a depositarvi anche la benna. Il veicolo che egli guidava urtò con la parte posteriore contro un martello demolitore caricato poco prima, con conseguente sbilanciamento e ribaltamento.

E' stata ravvisata responsabilità colposa dell'imputata, titolare della ditta noleggiatrice dei veicoli in questione. Le è stato mosso l'addebito di non aver assicurato la disponibilità di un mezzo idoneo a sollevare e caricare gli accessori che non potevano essere caricati manualmente per il loro peso, determinando con ciò la violazione del divieto di caricamento dei mezzi con accessori già montati. Inoltre, in violazione del contratto, le operazioni in questione erano eseguite non da un dipendente della ditta noleggiatrice ma di quella che utilizzava i macchinari. Le è stato altresì contestato di aver messo a disposizione un automezzo non adeguato anche per le dimensioni del cassone in relazione alle attrezzature che doveva contenere, tanto da aver costretto il lavoratore alla descritta operazione di arretramento per riuscire a caricare tutti i congegni.

2. Ricorre per cassazione l'imputata deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione quanto all'esistenza di nesso eziologico tra l'evento e le procedure di caricamento della fresa e della benna. Infatti il consulente ha evidenziato che il carico della fresatrice era leggermente superiore al peso teorico ma molto inferiore al carico di ribaltamento. La stessa consulenza ha ritenuto che la causa determinante finale del tragico evento è stato l'ostacolo costituito dal martello demolitore che ha fatto sollevare il posteriore della palla ed ha generato un movimento rimbalzante. Il ricorrente ne inferisce che il ribaltamento non è stato determinato da un eccesso di peso ma da una impropria attività di marcia indietro posta in essere dalla vittima che ha determinato l'urto contro il martello posizionato all'interno del cassone, con conseguente sollevamento della ruota posteriore ribaltamento finale.

2.2. Con il secondo motivo si censura l'apprezzamento afferente alla colpa. Si assume che non è stata considerata la assoluta imprevedibilità del fatto che ha dato origine all'infortunio mortale ed è stata pure trascurata la riferibilità dell'evento alla condotta della vittima.

Inoltre la società della ricorrente non era datrice di lavoro della vittima ma solo noleggiatrice dei veicoli utilizzati. Era stato messo a disposizione un camion idoneo a sorreggere i mezzi che avrebbero dovuto essere trasportati. Ed il caricamento delle macchine occorrenti per le lavorazioni è stato il frutto di decisioni maturate nell'ambito delle determinazioni di competenza dell'azienda che procedeva alle lavorazioni. Il caricamento della benna e della motopala è stata frutto dell'iniziativa del lavoratore e dunque ci si trova di fronte a circostanze imprevedibili che escludono la riferibilità soggettiva all'imputata.

L'impugnazione non coglie con specifiche censure gli illeciti contravvenzionali.



3. Il ricorso è infondato. Condividendo le valutazioni del primo giudice la Corte d'appello considera che l'assetto della minipala era instabile per via degli accessori che vi erano caricati nel corso della manovra; e che tale circostanza unita all'urto contro il martello deposto sul pianale, amplificava lo sbilanciamento che sfociava nel ribaltamento. In tale situazione viene attribuito un ruolo eziologico a diversi fattori: l'assenza di strumenti di sollevamento; l'inadeguatezza del veicolo per il trasporto; la violazione dell'obbligo di assicurare lo svolgimento delle operazioni di carico, scarico, trasporto. La pronunzia conclude, in risposta alle deduzioni difensive, segnalando che la procedura descritta era ordinaria e che la decisione sulle modalità di utilizzazione dei macchinari era affidata ai lavoratori; come riferito da diversi testi. Si argomenta, infine, che il comportamento del lavoratore non fu per nulla anomalo.

Istintivamente ed in modo del tutto comprensibile, a fronte della grave situazione di pericolo, egli tentò di porsi in salvo nei modi che sono stati già indicati; senza che tale comportamento possa essere ritenuto idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

Tali valutazioni appaiono basate su plurime e significative acquisizioni probatorie, immuni da vizi logico-giuridici e conformi a consolidati principi nella materia. Infatti, alla luce di quanto ritenuto in fatto, non vi è dubbio che l'incidente sia stato determinato dall'inadeguatezza del veicolo in rapporto alle attività per le quali era utilizzato; e che tale inadeguatezza ha indotto il lavoratore a compiere la manovra pericolosa che si è descritta e che è sfociata nel sinistro letale. L'inadeguatezza del mezzo e delle procedure di carico sono senz'altro imputabili alla ricorrente.

Costei, indipendentemente dal fatto di ricoprire o meno la veste di datore di lavoro, era comunque tenuta ad assicurare la disponibilità di un veicolo adeguato e munito degli apparati necessari all'esecuzione in sicurezza della procedure di carico e scarico degli attrezzi. Tale inadempienza fonda la colpa. D'altra parte, la condotta del lavoratore era del tutto pertinente alle procedure in corso ed usuale sicchè non può essere in alcun modo ipotizzata l'interruzione del nesso causale; nè è concretamente possibile mettere in dubbio la prevedibilità dell'evento, viste le condizioni in cui le descritte procedure avevano normalmente corso.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. La ricorrente va pure condannata alla rifusione delle spese delle parti civili che pare congruo liquidare come in dispositivo. Tali importi andranno corrisposti in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.



P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili conquida in complessivi Euro: - 3.000 in favore di B. A., M.F., M.G. e M.E.; - 2.500 in favore di R.S. e M.C., disponendo il pagamento in favore dello Stato. Oltre, per entrambi, accessori come per legge.