Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2012, n. 1429 - Infortunio mortale e responsabilità del costruttore e del venditore  di un veicolo di nome Tigrone


 

 


Responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una società svolgente attività di produzione di trattori ed in particolare di un veicolo di nome Tigrone, e del legale rappresentante di una società svolgente attività di commercio di macchine agricole, per infortunio mortale di un lavoratore.

Ai predetti è stato rispettivamente contestato di aver costruito e posto in vendita il detto mezzo che non risultava rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza, in quanto privo di cabina di guida o quanto meno di telaio di sicurezza al fine di proteggere il conducente durante l'esecuzione delle manovre, così cagionando la morte di D.A. a causa del ribaltamento del trattore con il quale stava eseguendo lavori agricoli.


Condannati in primo grado, propongono appello: la sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino che, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato; ed ha al contempo confermato le disposizioni civili della sentenza di primo grado.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



SEZIONE QUARTA PENALE




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:



Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente



Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere



Dott. D'ISA Claudio - Consigliere



Dott. BLAIOTTA Rocco M. - rel. Consigliere



Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere



ha pronunciato la seguente:



sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:



1) C.A. N. IL (OMISSIS);



2) R.D. N. IL (OMISSIS);



avverso la sentenza n. 1289/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/10/2010;



visti gli atti, la sentenza e il ricorso;



udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;



Udito il Procuratore Generale, che ha concluso.



FattoDiritto

 

 

1. Il Tribunale di Torino ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili da liquidarsi in separata giudizio, assegnando una provvisionale di 25.000,00 Euro in favore di ciascuna di esse.



La sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino che, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato; ed ha al contempo confermato le disposizioni civili della sentenza di primo grado.



A tale ultimo riguardo la Corte d'appello ha dato atto che le statuizioni civili contenute nella prima sentenza non sono state appellate dall'imputato C.; mentre l'imputato R. ha dichiarato di volerle impugnare ma non ha dedotto alcuno specifico motivo a sostegno della richiesta che va quindi considerata inammissibile.



Al C., nella qualità del presidente del consiglio di amministrazione di società svolgente attività di produzione di trattori ed in particolare di un veicolo di nome Tigrone, ed al R. nella qualità di legale rappresentante di una società svolgente attività di commercio di macchine agricole, è stato rispettivamente contestato di aver costruito e posto in vendita il detto mezzo che non risultava rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza, in quanto privo di cabina di guida o quanto meno di telaio di sicurezza al fine di proteggere il conducente durante l'esecuzione delle manovre, così cagionando la morte di D.A. a causa del ribaltamento del trattore con il quale stava eseguendo lavori agricoli.



2. Ricorrono per cassazione gli imputati.



2.1 C. deduce diversi motivi.



Con il primo motivo, premesso che l'imputato è stato condannato per il reato di omicidio colposo, si censura la pronunzia con riguardo alla ritenuta applicabilità della normativa di cui al D.P.R. 547 del 1955, art. 182.



Con il secondo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione alla raggiunto prova del nesso di cause tra condotta ed evento.



Si assume che la valutazione compiuta in proposito dal giudice di merito è apodittica e totalmente priva di qualsiasi motivazione.



Con il terzo motivo si censura la ponderazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, essendosi trascurato che l'imputato aveva ottenuto regolare certificato di omologazione e quindi riteneva di aver adempiuto alle prescrizioni sulla sicurezza dettate dalla normativa vigente.



2.2 R. deduce quattro motivi.



Con il primo si assume che vi erano le condizioni per una pronunzia liberatoria nel merito ai sensi del combinato disposto dell'art. 530 c.p.p., capoverso e art. 129 c.p.p., alla luce di considerazioni critiche sulla valutazioni compiute con riguardo alla causalità ed alla colpa.



Con il secondo motivo si censura la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso la statuizione civili, in mancanza di alcuno specifico motivo a sostegno della richiesta.



La Corte d'appello ha trascurato che le censure concernenti l'esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato non potevano che estendersi anche a supportare le richieste di revoca o attenuazione delle statuizione civili.



Tali profili di censura sono assorbenti rispetto a quelli concernenti la statuizione civili, ai sensi dell'art. 574 c.p.p., comma 4.



Con il terzo motivo si censura la ritenuta applicabilità alla trattrice agricola in esame delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 182, comma 1.



Con il quarto motivo si censura la valutazione espressa in ordine all'elemento soggettivo del reato, essendosi trascurato il legittimo affidamento che l'imputato ha riposto nel ministero dei trasporti.



E' seguita una memoria.



3. I ricorsi sono infondati.



3.1 Quanto a C. non si può che prendere atto che, come rilevato dalla Corte territoriale, non è stato proposto appello contro le statuizioni civili di cui ora il processo si occupa, a seguito della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.



Correttamente, dunque, il giudice dell'impugnazione ha confermato le statuizioni del primo giudice.



In tale situazione, il R. tenta di introdurre impropriamente nella presente sede di legittimità questioni afferenti al merito della vicenda proponendo l'enunciazione, evidentemente erronea, che l'imputato è stato condannato. Nei suoi confronti, dunque, le dette statuizioni civili sono divenute irrevocabili.



3.2 Per ciò che attiene al R., è da considerare la questione afferente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.



In proposito la sentenza impugnata assume che la parte ha dichiarato di impugnare il capo ed i punti afferenti alle statuizioni civili, ma "non ha dedotto alcuno specifico motivo a sostegno di tale richiesta che va quindi considerata inammissibile".



Pur in presenza di tale enunciazione il dispositivo della pronunzia reca la conferma delle statuizioni civili.



Ne discende che la valutazione compiuta dal primo giudice quanto ai profili civili è stata delibata nel merito e ribadita dal giudice dell'impugnazione.



Si tratta di una conferma che trova supporto, del resto, nelle ponderazioni compiute ai fini dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. ed alla constatazione dell'inesistenza delle condizioni per una pronunzia liberatoria nel merito.



Quanto all'evocato art. 129 c.p.p. si deve osservare che, attesa l'argomentazione esposta nella pronunzia d'appello, non si configura vuoto motivazionale, nè, atteso l'effetto estintivo intervenuto, la questione può essere ora prospettata nella sede di legittimità.



D'altra parte, comunque, per ciò che attiene al nucleo problematico del processo, afferente all'applicabilità dell'art. 182 già richiamato, appare conforme ai principi ed immune da vizi logico- giuridici la ponderazione compiuta dal giudice d'appello circa la generale applicabilità della disciplina che impone l'adozione di misure contro il rischio da schiacciamento del conducente di veicoli, in caso di ribaltamento.



Si aggiunge del tutto coerentemente che la disciplina ministeriale non può prevalere su quella del detto D.P.R. e che in particolare la circolare ministeriale nella materia appare anche contraddittoria, in quanto impone l'installazione dei mezzi di protezione solo per i veicoli con "carreggiata" superiore, a 1000 millimetri, escludendo così proprio i veicoli che, per le ridotte dimensioni della "carreggiata", sono più esposti al rischio di ribaltamento.



Tale argomentazione risponde pure coerentemente alle deduzioni afferenti al supposto affidamento indotto dalla normativa ministeriale.



I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati.



Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali;



nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che appare congruo liquidare come in dispositivo.



P.Q.M.




Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.565,00 oltre accessori come per legge.