Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1961
Parti: Associazione Italiana degli Industriali dell’abbigliamento - Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’abbigliamento - Cisnal
Settori: Tessili, Abbigliamento, Confezioni in serie, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti di lavoro.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Scuole professionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione, contestazioni e reclami.
Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 25. - Gravidanza e puerperio.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Disciplina e obblighi disciplinari.
Art. 28. - Commissioni interne.
Art. 29. - Regolamento interno.
Art. 30. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 33. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 34. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 36. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 37. - Abiti da lavoro.
Art. 38. - Trasferte.
Art. 39. - Trasferimenti.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità in caso di morte.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Trasformazione, trapasso e cessione dell’azienda.
Art. 46. - Lavori discontinui.
Art. 47. - Lavoro a domicilio.
§ 1. - Definizione del lavorante a domicilio.

§ 2. - Libretto personale di controllo.
§ 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
§ 4. - Retribuzioni.
§ 5. - Maggiorazione della retribuzione.
§ 6. - Lavoro notturno e festivo.
§ 7. - Pagamento della retribuzione.
§ 8. - Fornitura materiale.
§ 9. - Norme generali.
Art. 48. - Certificato di lavoro.
Art. 49. - Reclami e controversie.
Art. 50. - Norme generali.
Art. 51. - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato n. 1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 1948 - Art. 5. - Classificazione degli operai.
Allegato n. 2 - Contratto collettivo 31 maggio 1941
Allegato n. 3 Accordo per le mense aziendali, 22 luglio 1947
Tabelle Paga minima oraria
Tabelle dell’importo giornaliero della contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dell’industria delle confezioni in serie

Addì 30 settembre 1959 in Milano presso la sede dell’Associazione Italiana degli Industriali dell’abbigliamento; tra l’Associazione Italiana degli Industriali dell’abbigliamento [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e l’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 30 settembre 1959 in Milano presso la sede dell’Associazione Italiana degli Industriali dell’abbigliamento; tra l’Associazione Italiana degli Industriali dell’Abbigliamento [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Federazione Nazionale Lavoratori dell’abbigliamento [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che eseguono le seguenti lavorazioni:
а) Confezione in serie di abiti, cappotti, soprabiti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambini (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti e Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie).
b) Confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donna, ragazze e bambine.
c) Confezione in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine.
d) Confezione in serie di biancheria per uomo.
e) Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc., pieghettatura e lavorazioni affini.
f) Confezione di cravatte.
y) Confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini.
h) Confezione di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini.
i) Confezione di ombrelli.
l) Lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini.
m) Confezione di bandiere, gagliardetti, fregi e lavorazioni affini, compresi i tappeti e le foderine per interno di automobili.
n) Confezione di qualsiasi oggetto in stoffa o tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia (uose, ghette, biancheria da letto, passamontagna, assorbenti igienici e accessori sportivi e affini in tessuto).

Art. 1. - Assunzione e documenti di lavoro.
[...]
La Direzione, nell’assumerlo, lo metterà in grado di conoscere l’esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni.
I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro.
[...]

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 3. - Visita medica.
La visita medica preventiva, allo scopo di accertare l’integrità e l’idoneità fisica dell’operaio, potrà essere disposta dalla direzione dell’azienda che si varrà all’uopo di un medico di sua fiducia.

Art. 5. - Classificazione degli operai.
Entro 6 mesi dalla firma del presente accordo le parti si incontreranno al fine di classificare eventuali nuove mansioni discendenti da nuove tecniche produttive nonché di provvedere alla ricognizione delle classificazioni già stabilite in contratto onde accertarne la rispondenza all’attuale situazione tecnico produttiva.
In attesa della nuova regolamentazione si intendono qui integralmente confermate e richiamate le classificazioni di cui al contratto 1° luglio 1948. (V. allegato n. 1).

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
È considerato «apprendista» il lavoratore che, assunto da una azienda in età compresa fra i 14 ed i 20 anni, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione
per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria de-gli operai qualificati.
а) La durata massima del periodo di apprendistato è quella fissata, per singolo settore, dall’art. 5 del presente contratto.
b) La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati di scuole tecniche e industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
[...]
d) Il servizio prestato, antecedentemente all’assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purché esista analogia di mansioni e non siano trascorsi più di 16 mesi tra la fine di un periodo e l’inizio del successivo.
e) All’uopo, nel libretto di lavoro dell’interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
f) Quando, trascorsi almeno 45 giorni dall’assunzione, l’apprendista sia dall’azienda adibito ad altro lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
g) L’apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, né impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
h) Durante il periodo di tirocinio, l’apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo per un periodo superiore ai 30 giorni - superato il periodo stesso, egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
i) [...]
L’apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all’attività che esso svolge, dovrà essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. In relazione alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all’insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall’azienda, sono fissate in ore 3 settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
[...]
m) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.

Art. 8. - Scuole professionali.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla direzione dell’azienda, sarà fatta normalmente prima dell’anzidetto segnale di cassazione. Ove venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 16 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 11. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 14.
Par completare l’orario settimanale potrà farsi luogo al ricupero in normale regime di retribuzione, prolungando l’orario negli altri giorni della settimana.

Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perduta per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell’attività lavorativa convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge citata, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
[...]
Quando gli operai anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno dalla stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell’articolo stesso.
[...]
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[...]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
c) Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati, mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) i criteri usati per la determinazione del tempo assegnato;
2) il sistema usato per la determinazione della tariffa.
[...]
g) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti. A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell’ambito della azienda.
[...]
i) Per la risoluzione di qualsiasi contestazione o controversia riguardante il lavoro ad incentivo, sono previsti tre possibili gradi di ricorso:
l) il lavoratore può ricorrere in prima istanza alla direzione dell’azienda che dovrà rispondere entro 10 giorni;
2) se il lavoratore non si ritenesse soddisfatto potrà ricorrere, attraverso l’organizzazione sindacale, ad una commissione di seconda istanza, composta da rappresentanti del Sindacato Provinciale di categoria, dalla Direzione Aziendale, assistita dall’organizzazione territoriale dei datori di lavoro.
Tale commissione dovrà adottare una decisione entro un periodo massimo di giorni 20.
3) Nel caso che la commissione di seconda istanza ritenesse di non poter emettere una decisione o una delle parti si ritenesse insoddisfatta, la questione sarà demandata ad una commissione paritetica composta da rappresentanti delle Federazioni Nazionali di categoria dei lavoratori e dell’Associazione Nazionale degli industriali stipulanti il presente contratto.
Le deliberazioni delle commissioni provinciali e nazionali, adottate a maggioranza di voti, diverranno immediatamente vincolanti ed operanti nell’ambito aziendale.
Le decisioni della commissione nazionale di ultima istanza saranno definitive e inappellabili.
Le commissioni di cui ai numeri 2) e 3) avranno per il loro lavoro facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini del più completo esame della controversia.
Ove se ne presentasse la necessità, e su richiesta di una delle parti, potrà essere elaborato un regolamento valido a ordinare il preciso funzionamento di questo sistema di risoluzione delle controversie.
Tale regolamento dovrà essere elaborato dalla commissione nazionale di cui al punto 3) ed approvato dalle parti firmatarie del presente contratto.

Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Le parti, considerata la natura del problema e le sue ripercussioni, concordano di seguire un criterio di gradualità nell’attuazione del principio della parità salariale.
Le parti si impegnano di incontrarsi entro 6 mesi dalla data della firma del presente contratto per l’ulteriore esame della questione.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono destinati in zone riconosciute malariche, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22. - Ferie.
[...]
L’operaio non può rinunciare, né tacitamente, né esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l’impresa non potrà non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di un’indennità sostitutiva, all’infuori dei casi previsti dal comma 4°.
[...]

Art. 25. - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legga e al relativo regolamento.

Art. 27. - Disciplina e obblighi disciplinari.
L’operaio lavora nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto suo dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.

Art. 28. - Commissioni interne.
Per i compiti delle commissioni interne o dei delegati di fabbrica, si fa riferimento alla disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 29. - Regolamento interno.
Nessuna parte dal regolamento interno potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con il vigente accordo interconfederale sui compiti delle commissioni interne.
Il regolamento, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 30. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante l’orario di lavoro l’operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale in qualsiasi momento per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.

Art. 34. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovrà essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato cucirino, aghi, spilli, ecc.).
[...]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[...]

Art. 36. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 37. - Abiti da lavoro.
L’operaio deve essere provvisto del proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l’usura dell’abito di lavoro o di parte di esso, l’azienda concorrerà in ragione del sessanta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell’abito stesso o delle parti logore.
[...]

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore, nell’interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura, a seconda della gravità dell’infrazione, adottati nei sui confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell’adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza dagli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitta al lavoratore che:
[...]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alla macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[...]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia raso noto con appositi cartelli.
[...]
3) La particolare gravità o la recidività delle mancanze, potrà, infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citata indennità.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, le mancanze di cui in appresso:
[...]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dallo stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[...]
c) in generale, la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni), o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda.
Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[...]
d) in caso di insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti
o per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinato, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica.
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante, rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione de rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 47. - Lavoro a domicilio.
§ 1. - Definizione del lavorante a domicilio.

Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla Legge 13 marzo 1958, n. 264 ed al relativo regolamento.

§ 2. - Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

§ 4. - Retribuzioni.
[...]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni.

§ 8. - Fornitura materiale.
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[...]

§ 9. - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla Legge 13 marzo 1958, n. 264.

Art. 49. - Reclami e controversie.
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d’impresa, previsti dagli accordi interconfederali, controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero, da parte di uno o più operai, saranno risolti nell’ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell’azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle rispettive associazioni territoriali per l’esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l’interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali, in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.

Art. 50. - Norme generali.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.