Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 1959
Validità: 01.05.1959 - 30.06.1961
Parti: Società Italcable e Sindacato Italiano Lavoratori Italcable, Sindacato Italiano Lavoratori Aziende Radiocavocomunicazioni, Sindacato Autonomo dei Tecnici della Italcable, Sindacato Nazionale Lavoratori Italcable, Unione Italiana Lavoratori Telefonici ed Affini
Settori: Servizi, Italcable

Sommario:

Verbale di accordo
Disposizioni transitorie
Art. 1. Disposizioni generali.
Art. 2. Commissione interna.
Art. 3. Assunzione.
Art. 4. Assunzione a termine.
Art. 5. Documenti e titoli di studio.
Art. 6. Benemerenze nazionali.
Art. 7. Anzianità di fatto.
Art. 8. Anzianità nella qualifica.
Art. 9. Periodo di prova.
Art. 10. Distacco in missione presso terzi.
Art. 11. Corsi di istruzione professionale.
A) Corsi di preparazione professionale.
B) Corsi di qualificazione professionale.
Art. 12. Apprendistato.
Art. 13. Minimi di stipendio mensile.
Art. 14. Indennità e contributi vari.
a) Indennità mansioni Sovraintendenza di Stazioni e Dirigenza degli Uffici Telegrafici.
b) Indennità maneggio denaro.
c) Rimborso spese mezzi locomozione.
d) Indennità di zona malarica.
e) Indennità giornaliera di mensa.
f) Contributo spese riscaldamento invernale.
g) Indennità giornaliera di traffico.
h) Indennità. personale addetto in turno al servizio dei radio-trasmettitori in esercizio.
i) Indennità Stazione Acilia.
• Norme transitorie.
Art. 15. Quattordicesima mensilità.
Art. 16. Indennità di contingenza.
Art. 17. Vestiario.
Art. 18. Tredicesima mensilità.
Art. 19. Definizione dei termini di «stipendio» e «retribuzione».
Art. 20. Determinazione dello stipendio o della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 21. Pagamento della retribuzione.
Art. 22. Aumenti periodici di anzianità.
Art. 23. Orario di lavoro.
Doveri del personale.
Art. 24.

Art. 25.
Art. 26. Mansioni del personale.
Art. 27. Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 28. Passaggio da un ramo ad un altro dell’attività sociale.
Art. 29. Viaggi e missioni.
Art. 30. Trasferimenti.
Art. 31. Trasferimenti all’estero.
Art. 32. Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 33. Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 34. Ferie.
Art. 35. Servizio militare.
Licenze straordinarie e permessi.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38. Assenze.
Art. 39. Trattamento in caso di malattia.
Art. 40. Tutela della maternità.
Art. 41. Infortuni.
Provvedimenti disciplinari.
Art. 42.

Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47. Risoluzione rapporto di lavoro.
Art. 48. Preavviso.
Art. 49. Indennità di anzianità.
Art. 50. Indennità in caso di morte.
Art. 51. Previdenza.
Art. 52. Certificato di lavoro.
Art. 53. Cessione o trasformazione della Società.
Art. 54. Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 55. Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti contratti.
Art. 56. Commissione interpretativa.
Art. 57. Decorrenza e durata del Contratto.
Chiarimenti a verbale
Art. 3. - Assunzione.
Art. 11. - Corsi di istruzione professionale.
Art. 23. - Orario di lavoro.
Art. 31. - Trasferimenti all’estero.
Art. 32. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 33. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 34. - Ferie.
Artt. 39 e 41. - Trattamento in caso di malattia - Infortuni.
Art. 46. Provvedimenti disciplinari.
Art. 51. Previdenza.
Tabelle
Tabella A Personale amministrativo-contabile
Tabella B Personale del traffico
Tabella C Personale tecnico
Tabella D Personale subalterno e di fatica
«Ad personam» per i lavoratori di Firenze assunti prima del 31 maggio 1954:
Appendice
Legge 4 dicembre 1956, n. 1450. - Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Indennità di contingenza

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalla società Italcable e accordo in sede ministeriale

Verbale di accordo
Il giorno 21 aprile 1959, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale [...], si sono riuniti: [...] la Società Italcable [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Italcable [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Aziende Radiocavocomunicazioni [...], il Sindacato Autonomo dei Tecnici della Italcable[...], il Sindacato Nazionale Lavoratori Italcable [...], la Unione Italiana Lavoratori Telefonici ed Affini[...]
Presa in esame la vertenza relativa al rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Società Italcable le parti hanno convenuto quanto segue:
1) il CCL 27 luglio 1956 s’intende prorogato al 30 aprile 1959 tranne che per il premio «una tantum» annuale.
2) riduzione zone retributive [...]
3) Aumento minimi tabellari [...]
4) Aumento cifra di anzianità [...]
5) Ripristino di allineamento ai minimi tabellari [...]
6) Allineamento ai minimi tabellari [...]
7) Istituzione di una quattordicesima mensilità [...]
8) Istituzione delle qualifiche [...]
9) Istituzione di una festività sostitutiva del Santo Patrono per le Città di Roma e Venezia [...]
10) Aumento di L. 1.000 (mille) sui minimi tabellari delle Sedi di Napoli, Palermo, Catania e Messina.
11) Rettifica del compenso di recapito [...]
12) Istituzione di una Commissione paritetica per l’interpretazione del Contratto Collettivo di Lavoro.
13) Modifica degli articoli nn. 14, 15, 18, 19, 29, 33, 39, 48, 49, 56 (Commissione paritetica) 57 (Decorrenza e durata del Contratto), come da allegati.
14) Disposizioni transitorie - allegate.
15) Il presente Accordo ed il Contratto Collettivo decorreranno dal 1° maggio 1959, scadranno il 30 giugno 1961 e si intenderanno automaticamente prorogati di anno in anno, salvo disdetta, tre mesi prima della scadenza.

Art. 1. Disposizioni generali.
Il presente Contratto collettivo di lavoro disciplina i rapporti tra la Italcable Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici Società per Azioni con Sede in Roma, detta anche, nel testo del presente Contratto, «Società», da una parte ed i lavoratori da essa direttamente dipendenti in Italia, dall’altra.
Il presente contratto non si applica al personale dirigente.
La Società consegnerà gratuitamente ad ogni lavoratore, che ne rilascerà ricevuta per accettazione, una copia del presente Contratto.

Art. 2. Commissione interna.
Per quanto riguarda la C.I. valgono le norme riconosciute dai vigenti accordi interconfederali.

Art. 4. Assunzione a termine.
1) L’assunzione oltre che per i casi previsti e regolati da leggi speciali può essere fatta con prefissione di termine esclusivamente per sopperire a necessità temporanee ed eccezionali derivanti da ampliamenti o trasformazioni di impianti tecnici o amministrativi, o da altre cause non prevedibili normalmente.
Al lavoratore assunto con contratto a termine si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto, eccezion fatta di quelle relative al preavviso. 
[...]
2) I messaggeri saranno assunti normalmente in età compresa tra i 15 ed i 20 anni, con contratto a termine di durata non inferiore ad un anno, cui si applicano tutte le disposizioni del presente contratto comprese quelle per il periodo di prova e per il quale non valgono le limitazioni di cui al punto 1) del presente articolo.
[...]

Art. 5. Documenti e titoli di studio.
[...]
Prima dell’assunzione la Società ha facoltà di sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 10. Distacco in missione presso terzi.
La Società per ragioni inerenti alla propria attività ha facoltà di distaccare i propri lavoratori in missione presso Enti e Società in Italia.
In tal caso, il rapporto del lavoratore distaccato in missione continuerà ad esse regolato dal presente contratto a tutti gli effetti.
Il provvedimento di distacco in missione, salvo casi di urgenza, è comunicato all’interessato con un congruo preavviso.

Art. 12. Apprendistato.
L’apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d’ordine, si compie, sia mediante l’assegnazione dell’apprendista ai servizi ed ai lavori della Società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico-pratici da svolgere durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri più rispondenti alle necessità del servizio e alle condizioni ambientali.
Gli operatori ed i tecnici sono esclusi dall’apprendistato anche se non provenienti dai corsi di istruzione della Società.
L’istituto dell’apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti e la sua durata viene stabilita nella misura massima di mesi 24 se l’apprendista viene assunto all’età di 16 anni, e nella misura di mesi 12 se l’apprendista viene assunto ad età superiore ai 19 anni. La Società ha facoltà di richiedere agli apprendisti il titolo di compiuta scuola dì avviamento professionale.
Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato dal lavoratore anche se nel corso del periodo stesso egli compia il 20° anno di età.
[...]

Art. 14. Indennità e contributi vari.
d) Indennità di zona malarica.

I lavoratori che da località non malarica siano destinati a prestare servizio in zona riconosciuta malarica o che fosse riconosciuta tale in avvenire dalle competenti autorità sanitarie, beneficeranno di una indennità mensile di lire 1.200.

Art. 17. Vestiario.
Al personale maschile e femminile al quale sia prescritto o la natura del lavoro lo imponga l’uso di particolari indumenti, la Società fornirà gli indumenti stessi, oppure concederà congrua indennità di vestiario nel caso che il personale fosse invitato a provvedere a proprie spese.
L’uso di detti indumenti può essere prescritto soltanto al personale femminile ed alle seguenti categorie del personale maschile:
а) messaggeri;
b) personale subalterno o di fatica;
c) autisti e lavoratori addetti alle officine e stazioni;
d) lavoratori addetti agli apparati ed all’accettazione dei telegrammi.
Il lavoratore è responsabile del deterioramento causato agli indumenti per incuria o per malvolere.
[...]

Art. 23. Orario di lavoro.
All’ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi al posto assegnatogli e deve iniziare il lavoro stesso; egli ha l’obbligo di non abbandonarlo senza permesso fino al momento fissato per la cessazione.
Nel caso di lavoro a turno ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, restando inteso che il prolungamento del normale orario di lavoro verrà considerato come straordinario. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo del lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di 42 ore settimanali, di regola ripartite in 7 ore giornaliere.
Per il personale femminile addetto ai lavori a turno, l’orario giornaliero di 7 ore sarà frazionato in due periodi intervallati da un riposo di mezz’ora, giusta l’art. 18, comma 2°, della Legge 26 aprile 1934, n. 653.
La Società ha facoltà di richiedere la prestazione di una ottava ora quando questa sia necessaria alla istituzione di turni completi di normale attivazione. Per tale ora sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione oraria normale senza maggiorazione.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia della Direzione Generale ed altri uffici amministrativi l’orario di lavoro, è di 48 ore settimanali. Per gli autisti e le guardie notturne l’orario di lavoro è di 54 ore settimanali, normalmente ripartite in 9 ore giornaliere, con facoltà da parte della Società di prolungamento a 60 ore settimanali (dieci giornaliere) con corresponsione per tale prolungamento, di indennità pari alla retribuzione oraria senza maggiorazione.

Doveri del personale.
Art. 24.

Il lavoratore deve:
- eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle disposizioni ricevute;
[...]
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e del pubblico;
[...]
- avere la massima cura per tutti gli apparecchi, oggetti, immobili di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per sua colpa, mediante trattenute mensili di ammontare non superiore al 4% della retribuzione, previa comunicazione del relativo addebito;
- uniformarsi all’ordinamento gerarchico della Società nei rapporti attinenti al servizio.

Art. 25.
Al lavoratore è vietato:
[...]
- da introdurre nei locali della Società persone estranee senza l’esplicito consenso dei dirigenti responsabili;
[...]
- di attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni estranee al lavoro stesso;
- di avvalersi dei mezzi di comunicazione e di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
- di trattenersi sul posto di lavoro oltre l’orario normale quando non debba prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società, salvo nel caso previsto dal comma 2° dell’art. 23;
[...]

Art. 27. Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché tale mutamento non comporti una menomazione morale o un peggioramento economico.
[...]

Art. 32. Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
È riconosciuto lavoro straordinario soltanto quello disposto espressamente da un superiore con le modalità stabilite dalla Società:
A) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all’art. 23 del presente contratto e del relativo chiarimento a verbale.
[...]
C) Si considera lavoro notturno quello compiuto fra le ore 22 e le ore 7; nel caso in cui il lavoratore che ha prestato servizio per l’intero turno notturno debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
[...]

Art. 33. Riposo settimanale e giorni festivi.
Al personale è dovuto per ogni settimana di lavoro un riposo di 24 ore consecutive; detto riposo, salvo le deroghe previste dalla Legge, dovrà essere dato normalmente la domenica.
È fatta eccezione per i lavoratori addetti alle trasmissioni cablografiche, telegrafiche e radiotelegrafiche, e al recapito dei telegrammi e ai lavori connessi in genere con il servizio del traffico per i quali il riposo settimanale è ammesso in giorno diverso dalla domenica che in tal caso è considerato giorno lavorativo mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale compensativo.
[...]

Art. 34. Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita al diritto alle ferie, né la compensazione delle stesse con retribuzione in denaro, né il recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 40. Tutela della maternità.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in istato di gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge.

Art. 41. Infortuni.
Il lavoratore Colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l’obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente il Capo dell’Ufficio o del Servizio dal quale dipende, o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
[...]

Provvedimenti disciplinari.
Art. 42.

Le mancanze del lavoratore, a seconda della loro gravità, possono essere punite dalla Società con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di mezza giornata di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ad un mese;
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità;
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]

Art. 43.
Il riproverò verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
La multa può essere inflitta per mancanze che non rivestano particolare gravità, come a titolo esemplificativo:
[...]
- poca precisione o eccessiva lentezza nella esecuzione del lavoro;
- uso di modi poco garbati;
- inosservanza del divieto di fumare nei locali per i quali tale divieto esiste; e sempre che il lavoratore non sia in esse recidivo.

Art. 44.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da due giorni ad un mese, si applica nei casi di recidiva in mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione delle sanzioni minori o per mancanze più gravi quali le seguenti indicate a solo titolo esemplificativo.
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
[...]
- negligenza tale da arrecare sensibili danni al servizio o al materiale;
[...]
- presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
- infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, all’igiene o alla morale.
[...]

Art. 45.
Il trasferimento per punizione può essere disposto per ripetute mancanze o per la gravità anche di una sola mancanza, quando la permanenza di un lavoratore in una data sede è reputata contraria all’interesse del servizio o al decoro sociale.

Art. 46.
Il licenziamento senza preavviso con o senza indennità di anzianità potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
La Società può disporre, ove riscontri la necessità di espletare accertamenti sulla presunta colpevolezza del lavoratore, l’allontanamento cautelativo del lavoratore stesso dal servizio, corrispondendogli tuttavia la retribuzione.
[...]

Art. 56. Commissione interpretativa.
Le divergenze che insorgessero sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate da una Commissione che sarà costituita da undici membri, cinque dei quali nominati dalla organizzazione industriale e cinque dalle organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto, uno per ogni organizzazione. L’undicesimo membro, il quale di diritto sarà il Presidente della Commissione, verrà scelto di comune accordo dagli altri dieci membri oppure, in mancanza di accordo, le organizzazioni stipulanti richiederanno congiuntamente che la designazione sia fatta dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma fra magistrati del Foro di Roma particolarmente competenti in materia di controversie di lavoro.
La carica di componente la Commissione è gratuita, tranne per il Presidente, al quale dovrà essere fissato di comune accordo un onorario che sarà . in ogni caso per metà a carico dell’associazione industriale e per metà a carico in solido fra le cinque organizzazioni dei lavoratori.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente sulla interpretazione del presente Contratto.
Le parti stipulanti si impegnano di riconoscere ed osservare quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla suddetta Commissione.
La costituzione di tale Commissione non modifica i compiti demandati alle Commissioni Interne.

Chiarimenti a verbale
Art. 23. - Orario di lavoro.

Le parti convengono che, nell’applicazione dell’orario, la Società, compatibilmente colle esigenze del servizio, lascerà immutato l’attuale regime dei turni di 42 ore settimanali, a rotazione, in vigore presso l’Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni di Roma e presso gli Uffici Sociali.
La pausa attualmente concessa per la refezione ai lavoratori addetti alle trasmissioni cablografiche, telegrafiche e radiotelegrafiche ed ai lavori connessi al servizio del traffico attivo, sarà regolamentata dalle Dirigenze locali sentite le Commissioni Interne e compatibilmente colle esigenze di servizio.
Per il personale femminile a turno, che si trovi a beneficiare della concessione di cui sopra, la pausa è stabilita in mezz’ora, quale intervallo obbligatorio (art. 18, comma 2°, della Legge 26 aprile 1934, n. 653).
Lo stesso personale è tenuto alla prestazione di 43 ore di lavoro settimanale, ivi compreso l’intervallo giornaliero di mezz’ora di cui al comma precedente.

Artt. 39 e 41. - Trattamento in caso di malattia - Infortuni.
Nei casi in cui, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattia, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.