Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2012, n. 1061 - Infortunio sul lavoro e azione di regresso dell'INAIL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7607-2009 proposto da:
M.A. ANTONIO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato FINELLI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FIMIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TURISTICA ALBERGHIERA LUIGI D.m. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61/D, presso lo studio dell'avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato CIANNELLA PAOLO, giusta delega in atti;
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
S.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 294/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2008 R.G.N. 9757/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato FIMIANI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato CIANNELLA PAOLO;
Udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, 4 e 6 infondati, assorbiti gli altri.
Fatto
Con sentenza del 22.4.2008, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla s.n.c. M.A. Antonio avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda di regresso dell'INAIL, condannando la società M. al pagamento, in favore dell'istituto, della somma di Euro 113.322,00, maturata al titolo anzidetto per le prestazioni erogate in favore di M.A.A. per l'infortunio sul lavoro occorso a quest'ultimo in data 10.11.1995, e rigettato le domande proposte dalla società nei confronti di S.A. e della Srl Turistica Alberghiera.
Osservava la Corte territoriale che, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., il giudizio civile era stato instaurato con il deposito del ricorso dell'INAIL del 2.7.1999, atto ad impedire il decorso del termine decadenziale triennale, prima della scadenza di tale termine, decorrente dal provvedimento di archiviazione in sede penale, emesso in data 4.7.1996, provvedimento equiparabile, quanto alle previsioni dell'art. 112 citato, alla sentenza di non doversi procedere.
Verificata la sussistenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione, stante la possibilità di accertamento del fatto reato ad opera del giudice civile anche in ipotesi di provvedimenti di archiviazione, ed evidenziato che l'istituto aveva prospettato ed individuato specificamente la normativa violata, la Corte del merito rilevava, poi, che non poteva considerarsi ostativa ai fini della copertura assicurativa la qualità di socio dell'infortunato, essendo prevista l'estensibilità della stessa ai soci di ogni tipo di società che esercitassero attività lavorativa nell'ambito della compagine sociale e che alcuna responsabilità poteva essere addebitata nè alla società incaricata de montaggio dei ponteggi dai quali era caduto il M., nè alla società committente dei lavori.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Società M. in nome collettivo, con sei motivi.
Si sono costituiti, con controricorso, l'INAIL e la Società Turistica Alberghiera, laddove lo S. è rimasto intimato.
L'INAIL ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
Con il primo motivo, la società denunzia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e art. 112, comma 5, nonchè dell'art. 2943 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l'errata qualificazione dell'eccezione come di decadenza e l'avvenuta decorrenza del termine triennale di prescrizione, con conseguente inammissibilità dell'azione di regresso promossa dall'INAIL, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, alla prima parte del comma 5, configura un'ipotesi di decadenza e la seconda parte, invece, un'ipotesi di prescrizione, applicabile anche al caso, non espressamente previsto, di archiviazione del processo penale, perchè le previsioni legislative di decadenza sono di stretta interpretazione e non estensibili in via analogica in quanto rendono più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e contrastano con gli artt. 24 e 112 Cost., onde, nel dubbio, la Corte territoriale avrebbe dovuto propendere per la qualificazione del termine come di prescrizione, non soggetto, come tale, a cause di sospensione ed interruzione diverse da quelle specificamente previste dal D.P.R.. Rileva che, pertanto, l'indicato termine triennale era decorso, dovendo considerarsi la notifica del ricorso giudiziale a fini interruttivi.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sul rilievo della mancata deduzione del fatto/reato, dell'insussistenza di prova al riguardo, con conseguente inammissibilità dell'azione di regresso promossa dall'INAIL;
denuncia poi l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la Corte territoriale aveva eluso l'obbligo dì motivazione con riguardo alla sussistenza e prova di un fatto penalmente perseguibile d'ufficio e che lo stesso teste dell'INAIL aveva escluso la necessità che sull'impalcatura da cui era caduto il M. esistessero delle tavole fermapiede e confermato che la stessa era a norma. Formula quesito, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., con il quale domanda se, in forza del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 1 e 4, ai fini della proponibilità dell'azione di regresso, nel caso di archiviazione di procedimento penale, sia necessario da parte dell'ente previdenziale dedurre fin dall'atto introduttivo, nonchè provare in maniera specifica, gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, posto in essere dal datore di lavoro o, eventualmente, dai suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 2049 c.c., ai danni del lavoratore.
Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, degli artt. 1218, 2043, 2087 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d'appello ritenuto idoneamente provato il fatto colposo posto a base della condanna della M.A. s.n.c., pure in presenza di scarni elementi e di responsabilità piena dell'infortunato nella causazione del sinistro, stante il comportamento imprevedibile di quest'ultimo. Rileva che la circostanza era verificabile da parte dei giudici di merito, i quali invece, contraddittoriamente, pure affermando che il M.A. era consapevole della pericolosità dell'impalcatura, avevano individuato arbitrariamente profili di responsabilità in capo alla società anche se il giudizio penale si era concluso con l'archiviazione, sul presupposto che il M.A. si era fatto male da solo, ponendo in essere una manovra sconsiderata ed imprevedibile. Ciò doveva condurre all'esclusione dei titoli e profili di colpa esposti dall'Inail, ritenuti, invece, sussistenti dalla Corte del merito, che aveva ritenuto violata la normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 ed al D.P.R. n. 164 del 1956. A conforto dell'assunto, la ricorrente riporta passi dell'interrogatorio reso in sede penale dal M., in cui lo stesso aveva affermato di avere aperto un varco nel piano di calpestio dell'impalcatura, comprovando in tal modo la sua imprudenza che, tuttavia, i giudici del merito avevano ritenuto non incidere sulla declaratoria di responsabilità della società. Conclude la parte argomentativa del motivo con la formulazione di quesito riferito alla necessità di esaminare il materiale probatorio acquisito in sede penale e quanto emerso in relazione alla manovra pericolosa posta in essere dall'infortunato.
Con il quarto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 1218, 2043, 2087 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità dello S., pure in presenza di idonea prova della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro e di verificabilità da parte dei giudici di merito cui incombeva un obbligo di istruttoria e motivazione più stringente, in presenza di assoluzione in sede penale.
Con il quinto motivo, la società deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, nonchè degli artt. 106 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando la ritenuta ammissibilità della chiamata in causa di S.A. ed il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Domanda, infine, se, ai fini dell'applicabilità della norma antinfortunistica e, conseguentemente, dell'ammissibilità dell'azione di regresso INAIL nei confronti della società da esso amministrata, debba essere provato dall'ente previdenziale il rapporto di dipendenza funzionale a carico del socio di maggioranza - amministratore unico di una società in nome collettivo, il quale solo occasionalmente svolga attività di direttore dei lavori e, durante una di queste occasioni, abbia subito infortunio sul lavoro.
Con il sesto motivo, la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, nonchè degli artt. 106 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, quanto alla ammissibilità della chiamata in causa dello S. ed al difetto di motivazione su punto decisivo e controverso, domandando se, nel giudizio in cui è stata proposta azione di regresso dall'INAIL, possa estendersi la domanda, basandola sullo stesso titolo, mediante chiamata in causa formulata dal convenuto datore di lavoro nei confronti di altri soggetti ritenuti direttamente responsabili dell'infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto assicuratore.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112. u.c. contempla, ai fini dell'esercizio della azione di regresso dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, due diverse fattispecie, delle quali la prima si riferisce all'ipotesi in cui, essendosi dato inizio, per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico del datore di lavoro o di altri in ordine al fatto al quale sia da ricollegarsi l'evento occorso al lavoratore, il giudice penale abbia emesso sentenza con la quale si sia dichiarato di non doversi procedere per non avere ravvisato la penale responsabilità o per essere intervenute cause estintive del reato.
Sostanzialmente, come già osservato in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Cass. s. u. 16.4.1997 n. 3288, e, coni, 9.11.1999 n. 12447, 11.1.2001 n. 309), tale ipotesi è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale, mentre la seconda dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato) e, correlativamente, l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dello stesso art. 112, u.c., ultima parte) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
Questa Corte, con sentenza 6 settembre 2000 n. 11722 ha già affrontato il tema dibattuto tra le parti ed oggetto di causa, rilevando come il provvedimento liberatorio del giudice penale possa intervenire non solo nella fase dibattimentale ma anche nel momento della chiusura delle indagini preliminari e ritenendo, pertanto, necessario definire il concetto di "passaggio in giudicato", esclusivo della sentenza dibattimentale, con estensione anche al provvedimento adottato nella fase precedente al dibattimento, ossia alla sentenza di non luogo a procedere, la cui revoca è subordinata al sopravvenire o alla successiva scoperta di nuove fonti di prova, ex art. 434 c.p.p., ed al decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 409 c.p.p.. Con riferimento a quest'ultimo è stato evidenziato come anche esso sia assistito, diversamente da quanto era previsto per il provvedimento di cui all'art. 74 codice del 1930, da una - sia pure più limitata - efficacia preclusiva, essendo la sua rimozione subordinata ad una autorizzazione del giudice (art. 414), la cui mancanza determina non solo l'impossibilità per il pubblico ministero di dare nuovo corso alle indagini preliminari, ma impedisce anche l'esercizio della azione penale che abbia per oggetto quei medesimi fatti e sia rivolta nei confronti della medesima persona (Corte cosi, set. n. 27 del 1995; Cass. pen., sez. 1, C.c. 6 luglio 1999, n. 4717).
Alla luce di tali indirizzo giurisprudenziale, che questa Corte ritiene di potere fondatamente condividere, correttamente il giudice del gravame ha individuato nella data di emissione del decreto di archiviazione quella iniziale di decorrenza del termine triennale di decadenza per l'esercizio dell'azione civile, già spirato al momento della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Il secondo motivo, con il quale si censura la decisione per non avere considerato che l'INAIL non aveva provato in maniera specifica, nè ancor prima dedotto, gli estremi del fatto reato perseguibile d'ufficio, è inammissibile, atteso che lo stesso si presenta privo di specificità e non evidenzia il carattere decisivo della omissione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, che ha, al contrario, ben espresso la ratio decidendi, rispetto alla quale non risultano indicati chiaramente le norme ed i principi di diritto asseritamente violati. Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente osservato che spetta al giudice civile valutare in astratto la sussistenza o meno di un reato perseguibile d'ufficio, nel caso di archiviazione in sede penale e che, nell'ipotesi in esame, l'istituto aveva prospettato e specificamente individuato la normativa violata ed articolato le prove a sostegno dell'assunto.
Il terzo motivo deve disattendersi in ragione della considerazione che le censure mirano a sollecitare una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi. Ond'è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520). Nella specie non risulta che la doglianza abbia evidenziato i profili di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini consentiti in sede di legittimità, indicati dalla pronunzia richiamata, osservandosi ulteriormente che, per il principio di autosufficienza, la ricorrente avrebbe dovuto riportare per esteso il contenuto delle deposizioni testimoniali che, a suo dire, avrebbero comprovato l'esonero da responsabilità del datore di lavoro.
Inoltre, la sentenza risulta rispettosa, sul punto, dei principi di diritto come ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Non può, invero, attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (cfr., da ultimo, Cass. 25.2.2011 n. 4656). Nella specie la Corte del merito ha attribuito rilievo alla circostanza, confermata dai testi, e ritenuta decisiva, che l'impalcatura dalla quale era caduto il M. A. era difettosa e nulla era stato fatto per mettere in sicurezza la struttura In conformità alla specifica normativa antinfortunistica".
Il quarto motivo è da disattendere per considerazioni analoghe a quelle già esposte a confutazione dei rilievi attinenti alla valutazione delle prove, osservandosi per di più che, quanto alla dedotta carenza di istruttoria ed alla inidoneità della motivazione, non si evidenzia la decisività, ai fini voluti, della delineata omissione in relazione alla valutazione di risultanze probatorie, delle quali in modo affatto generico si richiama il contenuto.
La violazione dedotta con il quinto motivo, afferente l'estensione dalla normativa antinfortunistica e della copertura assicurativa da parte dell'INAIL, presuppone, ai fini della sua ammissibilità, che sia stato richiesto un accertamento di fatto al giudice del merito in ordine alla posizione lavorativa del socio di maggioranza della società che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'infortunio occorsogli, accertamento che, in quanto non richiesto al giudice del merito, determina la novità della relativa questione in sede di legittimità.
Infine, la censura proposta con il sesto motivo risulta proposta in modo non conferente con il contenuto della decisione impugnata, che sul punto, confermando il rigetto della domanda nei confronti sia dello S. che della s.r.l. Turistica Alberghiera, aveva rilevato il difetto di specifiche censure da parte dell'appellante, sicchè la doglianza in tale sede avrebbe dovuto fondarsi sul rilievo della insussistenza dei presupposti evidenziati dal giudice del gravame, con richiamo specifico al contenuto dei motivi espressi nell'atto di appello con riferimento alla specifica questione della responsabilità dei soggetti chiamati in causa.
Il ricorso va, conclusivamente respinto e, per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio sostenute dall'INAIL vanno poste a carico della società ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, laddove la sostanziale rilevata estraneità, rispetto ai motivi di impugnazione, della Turistica Alberghiera s.r.l. già nel giudizio di gravame, induce alla compensazione delle spese di lite nei confronti della stessa, nulla dovendo statuirsi nei confronti dello S., rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'INAIL, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 70,00 per esborsi, Euro 4000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA; compensa le spese del presente giudizio nei confronti della società Turistica Alberghiera.
Nulla per le spese nei confronti dello S..