Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1963
Validità: 01.11.1963 - 31.10.1965
Parti: Federvini-Confindustria e Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilia-Uil e Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione - Cisnal)
Settori: Agroindustriale, Aziende vinicole

Sommario:

Premessa
Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Affissione del contratto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Precedenze.
Art. 7. - Donne e fanciulli.
Art. 8. - Visita medica.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Art. 12. - Riposo per i pasti.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 15. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Protocollo di chiarimento all'articolo 15, punto 5.
Art. 16. - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 17. - Sospensione del lavoro.
Art. 18. - Interruzione del lavoro.
Art. 19. - Ricuperi.
Art. 20. - Categorie e coefficienti retributivi.
Art. 21. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Indennità mezzi di trasporto.
Art. 29. - Prestiti.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Maternità.
Art. 33. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Art. 35. - Servizio militare.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Caso di morte.
Art. 40. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 43. - Regolamento di fabbrica.
Art. 44. - Disciplina aziendale.
Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 46. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 47. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 48. - Mense aziendali.
Art. 49. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 50. - Istruzione professionale.
Art. 51. - Apprendistato.
Art. 52. - Utensili di lavoro.
Art. 53. - Spogliatoi.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Art. 55. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 56. - Commissioni interne.
Art. 57. - Norme generali.
Art. 58. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 59. - Minimi di paga oraria.
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie speciali o intermedie
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Minimi di paga mensile.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Categorie e coefficienti retributivi.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Malattia e infortunio.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 18. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 19. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Parte terza - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie e coefficienti retributivi.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario festivo notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi, congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro, cauzione.
Art. 18. - Indennità di mezzo di trasporto.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento per malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Minimi di stipendio.
Art. 41. - Mense aziendali.
Art. 42. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 43. - Certificato di lavoro.
Art. 44. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 45. - Reclami e controversie.
Art. 47. - Norme generali.
Norma transitoria per l’applicazione delle differenze parametrali (Articolo 20 parte operai - Art. 13 parte intermedi - Art. 4 parte impiegati).
Parte quarta - Regolamentazione comune agli operai, agli intermedi ed agli impiegati
Art. 1. - Premio di produzione.
Art. 2. - Premio speciale.
Art. 3. - Sistemi di classificazione sostitutivi di quello contrattuale e nuove mansioni.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa.
Art. 5. - Affissioni.
Art. 6. - Versamento dei contributi sindacali.
• Regolamento per l’attuazione pratica della norma relativa al versamento dei contributi sindacali.
Art. 7. - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1 - Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria alimentare e per la attribuzione della qualifica impiegatizia
Tabella n. 1. Stipendio minimo mensile - Impiegati
Tabella n. 2. Paga minima mensile - Intermedi
Tabella n. 3. Paga minima oraria - Operai
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere

Addì 24 novembre 1963, in Roma, tra la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini) [...] con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori zucchero industrie alimentari e tabacco (Filziat) [...] e da una delegazione di lavoratori di Milano, Torino, Reggio Emilia, Ravenna, Firenze, Siena, Roma, Salerno; la Federazione unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari (Fulpia-Cisl) [...], l’Unione italiana lavoratori industrie alimentari (Uilia-Uil) [...] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere.
Addì 24 novembre 1963, in Roma, tra la Federazione italiana industriali produttori esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini) [...] con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione (Cisnal) [...] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere.

Premessa
1) Il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l’industria dell’alimentazione dolciaria.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Sfera di applicazione.

Il contratto vale:
a) per i lavoratori di aziende che con uve e mosti o vini producono vini tipici, salvo che la produzione sia fatta a scopo di consumo familiare;
b) per i lavoratori di aziende che con uve e mosti o vini producono vini comuni, anche se gassificati con immissioni di anidride carbonica, facendo della produzione del vino preminente oggetto della loro attività, o di quelle che pur producendo contemporaneamente ad operazioni di produzioni e di scambio di vini abbiano un movimento complessivo aziendale non inferiore ai seimila ettolitri annui con non meno di 2.000 q.li di produzione propria;
c) per i lavoratori di aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
d) per i lavoratori di aziende produttrici di aceti.

Art. 2. - Affissione del contratto.
Copia del presente contratto dovrà essere affissa nei vari reparti di lavorazione in modo ben visibile.

Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti nella stessa categoria salvo quanto disposto dall’articolo 21 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 7. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’articolo 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito:
Art. 11. - «Trasporto e sollevamento pesi. I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporti e sollevamento pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia ed a spalla: maschi sotto i 15 anni, kg. 15; maschi dai 15 al 17 anni, kg. 25; femmine sotti i 15 anni, kg. 5; femmine dai 15 ai 17 anni, kg. 15, femmine sopra i 17 anni, kg. 20; b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana; otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretto su guide di ferro; 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo».
Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’articolo 13 delle legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.


Art. 8. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 10. - Orario di lavoro.
1) La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
2) Per ogni ora di lavoro compiuto dall’operaio oltre le 44 e fino alle 48 settimanali l’azienda corrisponderà all’operaio stesso in aggiunta alla sua retribuzione, il 7 per cento del minimo di paga base contrattuale della categoria alla quale egli appartiene.
3) Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
4) L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.
5) L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
6) Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
7) Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell’orario normale di lavoro, la durata dell’orario settimanale di lavoro per il singolo operaio viene fissata a far data dal 1° luglio 1963, in 45 ore.
[...]
9) In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui al punto 7) potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 48 a 45 ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
[...]
Per stabilire le ore di effettiva prestazione non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.
10) Agli operai discontinui la riduzione della durata dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti, verrà applicata nelle seguenti misure:
- discontinui con orario normale di 60 ore settimanali . . 100 %
- discontinui con orario di 54 ore settimanali .... 90 %
- discontinui con orario normale di 48 ore settimanali . 80 %
[...]
11) Nel caso non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto e qualora siano trascorsi oltre sei mesi dalla maturazione del diritto medesimo, saranno corrisposte in sostituzione tante quote orarie di retribuzione, calcolate ai sensi del punto 8) quante sono le correlative ore già maturate.
Tuttavia tale ultimo metodo di compenso non potrà operare ove nel semestre l’azienda abbia utilizzato tutte le 12 ore settimanali di lavoro straordinario consentito dalla vigente legge oltre l’orario massimo normale.
[...]
Norma transitoria.
Si procede all’assorbimento di concessioni aziendali in conto di riduzione di orario, anche se attuate in forma impropria, come esame tra le Organizzazioni sindacali in caso di contestazione.
Dichiarazione a verbale.
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall’ultimo comma del punto 9).
[...]
3) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al punto 4 del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
[...]

Art. 11. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa e custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Qualora, con lo svolgimento di più mansioni discontinue, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all’articolo 10 del presente contratto.
[...]
Per gli autisti ed i carrettieri, nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico, verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
La indennità di cui al presente comma non verrà corrisposta nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.

Art. 12. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende nelle quali l’orario normale di cui nell’articolo 10 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora dì sosta per la consumazione dei pasti, salvo diverso accordo tra le parti.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz’ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 10.
[...]
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[...]
Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 15. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1. Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
[...]
5. L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzata e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23.
[...]
6. In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7. Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8. Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[...]
15. Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
[...]
23. I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolari quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche od’ organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15;
e) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Commissione interna perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la Commissione interna stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all'articolo 15, punto 5.
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate In base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).
[...]

Art. 19. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 21. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di salario. [...]

Art. 24. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie verrà risarcito da una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 32. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

Art. 43. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 44. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione Aziendale.
Egli deve conservare rapporto di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o altre norme di cui all’articolo 43 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno le seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’articolo 47.

Art. 46. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa e della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o delle evidenti irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali dove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzioni di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all’entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 47. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 49. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di leggi presenti o future.

Art. 50. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze o per migliorarne il loro rendimento nella produzione.

Art. 51. - Apprendistato.
Entro 40 giorni dal ricevimento delle relative proposte da parte delle Organizzazioni dei lavoratori, le parti si incontreranno per la regolamentazione dell’istituto dell’apprendistato per il quale si fa riferimento e rinvio alle norme di legge (L. 19 gennaio 1955 n. 25 e D.P.R. 30 dicembre 1956, 11. 1668).

Art. 52. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizioni di poterli conservare.
[...]

Art. 53. - Spogliatoi.
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. [...]

Art. 54. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare, il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli Industriali e dei Lavoratori, e, in caso di mancato accordo prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali Centrali.

Art. 56. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario della azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 57. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali vigenti alla data di stipulazione del presente contratto.
Per quanto riguarda gli accordi interconfederali che dovessero essere stipulati dopo la data di stipulazione del presente contratto le parti si impegnano ad incontrarsi.

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie speciali o intermedie
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Ai lavoratori che appartengono alla categoria speciale specificata nel comma seguente si conviene di applicare, dal momento in cui si trovano effettivamente nelle condizioni fissate nei commi seguenti, il trattamento previsto dai successivi articoli della presente regolamentazione, fermo restando, per tutto quanto non contemplato, il riferimento al trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori stessi. L’anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorre dal giorno dell’assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° gennaio 1945 nelle province dell’Italia settentrionale e dal 1° aprile 1946 nelle province dell’Italia centro-meridionale e insulare, salvo l’aggiunta delle maggiori anzianità convenzionali previste dai seguenti articoli.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni di particolare fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni, il capo usciere, il capo fattorino, ecc.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. In baie caso si applicheranno le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
Affissione contratti; documenti; orario lavoro; visita medica; donne e minori; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi; festività infrasettimanali e nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; trasferte; trasferimenti; indennità mezzi di trasporto; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni di contratto.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’art. 14 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 19. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’art. 31, 1° comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia centro-meridionale.

Parte terza - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con previsione di termine. In tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla «disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con una massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali e, per gli addetti a mansioni discontinue oltre le 56 e fino alle 60 settimanali verrà corrisposto il 100 per cento della nuova retribuzione unificata.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario festivo notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’articolo 10 della presente regolamentazione e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell’Azienda.

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le Associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, l’azienda corrisponderà all’impiegata, obbligatoriamente assente dal lavoro ai sensi di legge, un trattamento corrispondente all’intera retribuzione, per i primi quattro mesi, e a metà retribuzione per il restante periodo fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenzia-mento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 45. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 47. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali vigenti alla data di stipulazione del presente contratto.
Per quanto riguarda gli accordi interconfederali che dovessero essere stipulati dopo la data di stipulazione del presente contratto le parti si impegnano ad incontrarsi.

Parte quarta - Regolamentazione comune agli operai, agli intermedi ed agli impiegati
Art. 3. - Sistemi di classificazione sostitutivi di quello contrattuale e nuove mansioni.

La eventuale introduzione di sistemi di classificazione diversi da quello previsto dal presente contratto nazionale sarà negoziata tra azienda, che dovrà essere rappresentata ed assistita dalla propria organizzazione, ed organizzazioni dei lavoratori.
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà comunicazione - tramite la propria associazione - all’organizzazione dei lavoratori, della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito.
In ogni caso il sindacato potrà formulare i suoi rilievi ove ritenga l’inquadramento non conforme alle norme contrattuali.

Art. 5. - Affissioni.
Le direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili del sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il Quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]