3.7. Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell’ambito dell’Amministrazione della difesa
Il legislatore del riassetto, con le norme contenute nell’art. 252 del regolamento militare, ha previsto l’istituzione, presso “gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze”, di “apposite strutture ordinative cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni” (comma 1).
All’interno delle sopracitate strutture sono costituite distinte unità organizzative concernenti, rispettivamente, le attività di prevenzione e quelle di vigilanza (comma 2).
Per le unità organizzative di prevenzione, il comma 3 stabilisce che esse:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e l’aggiornamento del personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all’Amministrazione della difesa.

Relativamente alle funzioni delle unità organizzative di vigilanza, si rinvia al successivo § 3.17.
L’ufficio deputato all’emanazione delle direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione, nonché al coordinamento, in attuazione delle vigenti prescrizioni, delle relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, istituito nell’ambito del Segretariato generale della difesa (art. 103, comma 1, lettera s) del regolamento militare), coordina le strutture ordinative di vertice delle Forze armate.