3.8. Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico – militari
L’art. 253 del regolamento militare assume fondamentale importanza per l’intero sistema prevenzionistico dell’Amministrazione della difesa. Le norme in esso contenute individuano, infatti, le attività alle quali deve applicarsi la disciplina generale di cui al testo unico sulla sicurezza e le attività alle quali, invece, deve applicarsi la disciplina stabilita con le particolari norme di tutela tecnico – militare, per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
Procedendo con ordine, il primo comma dell’art. 253 prevede che le attività lavorative svolte nell’ambito dell’Amministrazione della difesa assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’ambiente, sono tutte quelle che non rientrano tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo. Dette attività lavorative sono svolte dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione, nonché dai lavoratori estranei all’Amministrazione della difesa che operano per conto delle Forze armate. Norma di chiaro carattere residuale che riproduce fedelmente quella contenuta nell’art. 1, comma 1 dell’abrogato decreto ministeriale 284/ 2000. Tale sua derivazione porta con se, peraltro, il “peccato originale” consistente nella necessità per il legislatore dell’epoca di dover specificare le diverse categorie di lavoratore cui applicare le disposizioni prevenzionistiche. La definizione “universalistica” 56 che di lavoratore dà l’art. 2 del testo unico sulla sicurezza, avrebbe dovuto consigliare il legislatore del riassetto a non specificare l’ambito di applicazione soggettiva, il quale appare senza dubbio superfluo (vedi supra § 1).
Il secondo comma dell’art. 253 individua le attività dell’Amministrazione della difesa, nonché le infrastrutture, le aree, gli equipaggiamenti, le armi, le munizioni, i materiali ed i mezzi di cui all’art. 259 destinati alle predette attività, disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
Le attività sono quelle comunque connesse alle particolari esigenze cui fa espresso riferimento anche l’art. 3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza e che, in attuazione dello stesso, sono state individuate nell’art. 245 del regolamento militare, il quale (comma 1) stabilisce che “costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato … i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell’intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l’altro:
a) l’unicità di comando e controllo;
b) la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie…”;
d) le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008”
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Il secondo comma dell’art. 245 statuisce, inoltre, che “negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, devono essere salvaguardate, fra l’altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto;
b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l’evasione di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell’Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza”
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La norma di cui al comma 2 dell’art. 253 riproduce, anche in questo caso, la disposizione contenuta nell’art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 284/2000. L’unica differenza tra le due norme consiste nella sostituzione della parola “speciali” con la parola “particolari” per la qualificazione delle norme di tutela tecnico – militare. I due termini citati in questo caso sono sinonimi, per cui nulla cambia rispetto alla previgente normativa. Ciò che invece sicuramente cambia, rispetto al D.M. 284/2000, è la puntuale individuazione nel comma 3 dell’art. 253 di alcune particolari norme di tutela tecnico – militare, cui lo stesso decreto faceva soltanto un generico riferimento presupponendone già l’esistenza. Nel dettaglio, “per particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l’altro:
a) le procedure tecnico – operative adottate nell’ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull’impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico – operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l’esecuzione dei compiti previsti dal mandato;
c) le procedure d’azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l’esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri, anche per l’esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;
d) gli speciali capitolati d’opera e le disposizioni tecnico – operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico – funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d’arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto”
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L’espressione “fra l’altro” è indicativa del carattere meramente esemplificativo dell’elencazione fatta nel citato comma 3. Ciò è confermato, peraltro, dal successivo comma 5, laddove è stabilito che “il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 ÷ 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico – militare vigenti o comunque applicabili nell’ambito delle rispettive organizzazioni”.
In relazione alle particolari norme di tutela tecnico – militari per la sicurezza e la salute del personale, viene inoltre specificato (art. 253, comma 4) che:
– le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative, vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività, nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l’evoluzione operativa della missione in atto. La disposizione in argomento si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell’assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli ulteriori previsti dall’art. 92 del codice militare 57;
– nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell’Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l’evacuazione dei sopracitati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale;
– negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, nonché nelle strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, deve essere verificata periodicamente l’efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva;
– nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a) del testo unico sulla sicurezza, si applicano le speciali norme di cui al D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, nonché le altre specifiche disposizioni vigenti in materia nell’ambito dell’Amministrazione della difesa.
Il comma 6 dell’art. 253 del regolamento militare pone una deroga all’obbligo per il militare di adottare le procedure d’azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti. In particolare, la deroga discende dal dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, sancito nell’art. 732, comma 3, lettera b) del regolamento militare, il quale prevede, appunto, che il militare deve prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto.
Il comma 7 dell’art. 253 pone, infine, una presunzione relativa, esonerativa della responsabilità del datore di lavoro e del dirigente cui all’art. 55 del testo unico sulla sicurezza, circa l’assolvimento dell’obbligo dei predetti soggetti, ma anche dei preposti di esigere l’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori. La presunzione opera in presenza di ordini certi, adeguati in conseguenza dei quali è legittima, da parte dei superiori gerarchici, l’aspettativa del rispetto dell’ordine.
Dal combinato disposto delle norme contenute nei commi 6 e 7 risulta quindi che, ancorché in presenza di ordini certi ed adeguati, se il militare subisce un infortunio nell’adempimento del proprio dovere di intervento, nessuna responsabilità può imputarsi a nessuno degli attori del sistema prevenzionistico.
Nel caso, invece, di assenza di ordini certi ed adeguati, il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 55 del testo unico sulla sicurezza, le quali sono imputate transitoriamente, fatta salva l’azione di rivalsa dell’Amministrazione della difesa nei confronti dei soggetti riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave 58, sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa (comma 8).