3.9. Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
Nei primi tre commi dell’art. 254 del regolamento militare, il legislatore disciplina il tema dei controlli tecnici, delle verifiche, dei collaudi e delle certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della difesa. La differenza principale rispetto al sistema previgente (art. 1, comma 2 del D.M. 284/2000) risiede nella possibilità concessa al datore di lavoro, nei casi di indisponibilità di proprio personale, “ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, di avvalersi di personale tecnico esterno all’Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell’Amministrazione stessa” (comma 3).
La nuova disciplina prevede che l’A.D. debba provvedere, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, “a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti”, ciò in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo (comma 1).
Spetta alle competenti Direzioni generali istituire appositi albi ove iscrivere il personale militare e civile che risulti in possesso dei requisiti richiesti (comma 2).
Il comma 4 dell’art. 254 disciplina, dal punto di vista dell’Amministrazione della difesa, gli obblighi imposti al datore di lavoro e ai dirigenti dal testo unico sulla sicurezza. Con una norma che riproduce fedelmente quella contenuta nell’art. 18 del citato testo unico, il legislatore stabilisce, in proposito, che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell’Amministrazione della difesa, si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Amministrazione competente o al soggetto che ha l’obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Vengono in tal modo ripartite le responsabilità relative agli interventi strutturali e di manutenzione, ribadendo il principio secondo cui tali interventi sono di competenza dell’ente concedente, mentre rimane a carico dell’utilizzatore il mero dovere di segnalazione e di richiesta 59.
Nei limiti dei poteri, delle attribuzioni e dei mezzi di cui dispongono ed in relazione ai compiti affidati, rimane in capo ai soggetti sui quali grava la responsabilità dell’impiego del personale il dovere di adottare le misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza (comma 4, ultima parte).