3.10. Valutazione dei rischi
La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione degli stessi 60, rimane, anche nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, un obbligo non delegabile del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del testo unico sulla sicurezza. Tuttavia, prosegue il primo comma dell’art. 255 del regolamento militare, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete, ai fini della valutazione dei rischi, “anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all’articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali”. Il legislatore ha previsto, quindi, il coinvolgimento, ai fini collaborativi, delle sopracitate figure dirigenziali nel processo di valutazione dei rischi e di elaborazione del documento, in aggiunta alle figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, per le attività soggette a sorveglianza sanitaria 61. La responsabilità dirigenziale, a livello degli organismi delle aree tecnico – operativa, tecnico – amministrativa e tecnico – industriale, discende dall’obbligo di comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali le informazioni circa la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e i loro componenti, i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale in conseguenza dell’utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali. Nell’obbligo di comunicare, inoltre, le principali misure tecnico – organizzative e sanitarie da adottare nell’utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere. Ciò affinché i datori di lavoro ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella conseguente elaborazione del documento di valutazione (DVR).
Le norme attuative sopradescritte si inseriscono pienamente nel solco della cultura partecipativa tracciato dal legislatore delegato ed ampliano, nel contempo, il novero dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei rischi, mantenendo comunque inalterato il ruolo di centralità del datore di lavoro nella predisposizione delle azioni preventive finalizzate alla concreta valutazione dei rischi per i lavoratori e nell’adozione delle consequenziali misure di tutela 62.
Il terzo comma dell’art. 255 del regolamento militare prende in considerazione la problematica della valutazione del rischio collegato allo stress in ambito militare. In particolare, nel ribadire che nell’ambito dell’Amministrazione della difesa le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, comprese quelle inerenti alla disciplina militare contenute nei rispettivi Libro IV – Titolo VIII del codice militare e regolamento militare, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psico – sociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, il legislatore ha previsto che “la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro – correlato, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro se ne è segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa”. Nel caso specifico, la disposizione contenuta nel comma 3, pur tenendo in debita considerazione quanto stabilito nel comma 1-bis dell’art. 28 del testo unico sulla sicurezza, vale a dire che la valutazione dello stress lavoro – correlato deve avvenire nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, pone una condizione preliminare al verificarsi della quale la valutazione può effettuarsi. La valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato viene effettuata soltanto nel caso in cui i servizi sanitari delle Forze armate, in conseguenza dell’espletamento delle attività finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa, ne segnalino la necessità al datore di lavoro.
Tenuto conto che l’Accordo Europeo dell’ottobre 2004 evidenzia che lo stress da lavoro può colpire in qualunque ambiente lavorativo e qualsiasi lavoratore, fornendo una lista esemplificativa di potenziali indicatori di stress sui quali il datore di lavoro deve intervenire individuando misure per prevenirlo, eliminarlo ovvero ridurlo di intensità 63, appare opportuno muovere una critica al sistema particolare previsto per l’identificazione della consistenza del rischio da stress lavoro – correlato in ambito difesa. Essa non è affidata alla competenza del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, ma, sulla base della presunzione, a parere di scrive errata, che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro siano da sole in grado di prevenire i rischi psico – sociali, l’identificazione è assegnata a soggetti completamente avulsi ed a volte anche molto distanti dall’ambiente di lavoro (ospedali militari, istituti medico – legali, ecc...).
Nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del correlato documento, il datore di lavoro deve tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, nonché delle particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato (art. 255, comma 4 del regolamento militare). Una volta che il datore di lavoro abbia tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 255, può liberamente scegliere i criteri per la redazione del documento di valutazione (DVR) i quali, a loro volta, devono rispondere a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.
Nell’Amministrazione della difesa, il DVR deve possedere le medesime caratteristiche ed avere lo stesso contenuto previsto dall’art. 28 del testo unico sulla sicurezza.