3.11. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
In tema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), l’art. 256 del regolamento militare detta norme peculiari applicabili in ambito difesa, le quali integrano le disposizioni previste dal legislatore delegato nell’art. 26 del testo unico sulla sicurezza. In particolare il comma 3 dell’art. 26 stabilisce che il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro elaborando un DUVRI, da allegare al contratto d’appalto.
Sulla base di tale disposizione, il primo comma dell’art. 256 individua alcuni criteri finalizzati alla tutela delle informazioni di cui è vietata la divulgazione, nell’interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa. I criteri da applicare ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione sono i seguenti:
– “nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell’Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione”;
– “il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall’Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all’inizio delle attività dell’appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell’Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All’attività di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore”
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Il secondo dei criteri sopradescritti prende spunto dalla disposizione contenuta nel comma 3-ter del testo unico sulla sicurezza, la quale prevede che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard. Spetta poi al soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici presenti. Tuttavia, il criterio in esame individua una procedura particolare applicabile esclusivamente in ambito difesa: nei casi di appalti aggiudicati dagli enti centrali, il DUVRI viene elaborato, previa verifica delle effettive interferenze, contestualmente all’inizio delle attività dal datore di lavoro committente, ovvero, se diverso, dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, dei lavori, delle opere o delle forniture.
Il secondo comma dell’art. 256 prevede che il DUVRI deve essere sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore. Specificazione questa che non trova analogo riscontro nel testo unico, ma che, opportunamente, accoglie l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità circa le finalità del documento, vale a dire la cooperazione e il coordinamento, per garantire i quali il committente e l’appaltatore valutano insieme la fonte di pericolo e insieme come meglio eliminarla 64. Anche la parte più avveduta della dottrina concorda con tale lettura argomentando sul fatto che, se il presupposto della cooperazione e del coordinamento è l’informazione reciproca tra i due soggetti obbligati in merito ai rispettivi rischi lavorativi, sembra incoerente estraniare l’appaltatore dalla redazione del piano 65.
È inoltre previsto che, qualora il DUVRI contenga inevitabili informazioni delle quali è ritenuta vietata la divulgazione, lo stesso:
– non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
– può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell’Amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest’ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell’Amministrazione della difesa, di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
Il terzo comma dell’art. 256 specifica che, in ogni caso, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza, nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, sono a carico del datore di lavoro appaltatore. La disposizione appare di difficile inquadramento e di lettura non agevole. Con essa il legislatore, a parere di chi scrive, ha forse voluto ribadire il concetto della limitazione della responsabilità del datore di lavoro committente esclusivamente ai rischi interferenziali.
In tema di costi della sicurezza nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, infine, il comma 4 dell’art. 256 integra la disposizione del comma 5 dell’art. 26 del testo unico sulla sicurezza, il quale, per espressa disposizione legislativa, non si applica ai contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, specificando che “si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all’articolo 245” (vedi supra § 3.8).