3.13. Comunicazioni, segnalazioni e documenti
L’art. 258 del regolamento militare attua in maniera del tutto eccezionale, tenuto conto delle peculiarità organizzative delle Forze armate, le disposizioni contenute nell’art. 40 del testo unico sulla sicurezza in tema di comunicazioni ed informazioni a carico del medico competente.
In particolare, “le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all’articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alla Direzione generale della sanità militare, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per l’area tecnico – operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale” (comma 1).
Anche in questo caso, compiti specifici relativi alla raccolta dei dati, all’esame degli stessi e alla loro comunicazione all’INAIL sono attribuiti a DIFESAN (comma 2).
Tali disposizioni si applicano soltanto nei confronti del personale militare, come risulta chiaramente dalla formulazione del primo comma dell’art. 258. Si parla apertamente di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, per il caso delle comunicazioni o segnalazioni ai servizi di vigilanza. Per le similari comunicazioni che il medico competente deve inoltrare a DIFESAN, la trasmissione riguarda informazioni limitate al personale militare. Da ciò si evince che per il personale civile dell’Amministrazione della difesa si applica in toto la disciplina stabilita con l’art. 40 del testo unico sulla sicurezza: comunicazione da parte del medico competente, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, alle ASL territorialmente competenti delle informazioni concernenti i lavoratori civili dell’A.D. sottoposti a sorveglianza sanitaria. Comunicazione all’INAIL, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle suddette informazioni aggregate dalle ASL.