3.15. Istituzione dei servizi di vigilanza
Ai fini dell’attività di vigilanza, l’art. 13, comma 1-bis del testo unico sulla sicurezza prevede che “nei luoghi di lavoro delle Forze armate … la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”. Tale disposizione è ribadita nel terzo comma dell’art. 260 del regolamento militare, il quale stabilisce appunto che “ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico – amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decreto”. Unica eccezione al completo trasferimento ai servizi di vigilanza militari delle competenze attribuite dal testo unico sulla sicurezza agli organi di vigilanza territorialmente competenti, riguarda i ricorsi avverso i giudizi del medico competente 69, la cui cognizione, in ambito difesa, è attribuita ad un’apposita commissione medico legale individuata con provvedimento del Direttore generale di DIFESAN (art. 260, comma 4).
Alla luce delle predette disposizioni, il primo comma dell’art. 260, riprendendo l’analoga disposizione contenuta nell’art. 3 dell’abrogato D.M. 284/2000, stabilisce che, ai sensi di quanto disposto dal testo unico sulla sicurezza e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell’ambito delle attività e dei luoghi aventi natura riservata o operativa (vedi supra § 3.14) è effettuata da personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa.
La suddetta disposizione mal si coordina con quella di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico sulla sicurezza. Quest’ultima, infatti, nell’attribuire la funzione di vigilanza in via esclusiva ai servizi sanitari e tecnici istituiti in ambito militare, si riferisce a tutti i luoghi di lavoro delle Forze armate e non soltanto a quelli aventi natura riservata o operativa come riportato nel comma 1 dell’art. 260. La formulazione del comma 1 lascerebbe intendere che nelle aree non riservate o non operative possa svolgere i propri compiti di vigilanza l’organo territorialmente competente individuato dall’art. 13 del testo unico sulla sicurezza. Dubbio immediatamente fugato dalla norma del successivo comma 3 che stabilisce che ogni competenza attribuita dal testo unico alle Aziende sanitarie locali è attribuita ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa. Probabilmente, in un’ottica di salvaguardia della norma, il comma 1 lascia intatta la possibilità di intervento in ambiti e in attività non riservate e non operative agli organi competenti per i rischi specifici, come ad esempio la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la protezione e vigilanza antincendio.
Per l’espletamento dell’attività di vigilanza sono istituiti, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, appositi servizi, i quali operano “nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché nell’ambito dell’area tecnico – operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico – amministrativa e tecnico – industriale” (art. 260, comma 2).
2012, Antonio De Paolis, Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forze armate - 3.15. Istituzione dei servizi di vigilanza
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