3.3. Comunicazioni, denunce e segnalazioni
Nei confronti del personale militare dell’A.D., le comunicazioni o segnalazioni cui il datore di lavoro, a fini statistici e informativi, nonché nei casi di infortunio sul lavoro, è obbligato ad effettuare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA 31 di dati relativi alla tutela della sicurezza e della salute, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN). Tali comunicazioni vengono effettuate secondo le procedure stabilite dal Segretariato generale della Difesa (SEGREDIFESA), in coordinamento con lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in forma anonima, con cadenza annuale ed aggregando i dati per renderli coerenti alle esigenze degli Enti assicuratori (art. 248, comma 1 del regolamento militare).
Il primo comma dell’art. 248 omette qualsiasi riferimento al dirigente quale persona coobbligata, insieme al datore di lavoro, a comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro. Tale appare essere una mera dimenticanza del legislatore, giacché nel comma 1 dell’art. 248 non si discute degli obblighi spettanti a ciascuna di queste figure, bensì il legislatore intende individuare uno specifico modello di comunicazioni che sostituisca, in ambito Difesa, quello previsto dalla normativa generale.
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alle strutture ordinative istituite dagli organi di vertice centrali delle Forze armate, dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa sulla base di specifiche esigenze. Tali informazioni sostituiscono quelle annuali all’INAIL cui è obbligato il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del testo unico sulla sicurezza. È compito di queste strutture ordinative richiedere alla struttura sindacale competente la nomina del RLST per quegli Enti per i quali non risulta eletto o nominato nessun RLS.
Ancora in tema di comunicazioni e segnalazioni, per il solo personale civile dell’Amministrazione della Difesa si applica contemporaneamente sia la procedura definita nell’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81 del 2008 (comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), sia la procedura stabilita nel comma 1 dell’art. 248 del regolamento militare (comunicazioni a DIFESAN) 32.
L’art. 248, comma 4 stabilisce, infine, che “l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti”.