3.5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito denominato “RLS”) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”; in tal modo l’art. 2, comma 1, lettera i) del testo unico sulla sicurezza definisce la figura del RLS.
Negli articoli da 47 a 49 dello stesso decreto, il legislatore delegato, chiarisce le diverse figure di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, distinguendo tra rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLS-SP).
Ferme restando le attribuzioni del RLS, specificate nell’art. 50 del testo unico sulla sicurezza, il regolamento militare nell’art. 250 detta le disposizioni di attuazione finalizzate ad adattare la figura del RLS al modello organizzativo dell’Amministrazione della difesa.
La prima disposizione che viene in rilievo (comma 1) definisce il modello di rappresentanza pensato dal legislatore della semplificazione e del riassetto per l’Amministrazione della difesa. Un modello bi-fasico nel quale operano congiuntamente sia rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza militari, sia rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza civili. La ratio di questa doppia presenza trova la sua giustificazione, a parere di chi scrive, nella differenza di status che caratterizza le due figure di lavoratori 37.
A conferma di quanto detto, per i lavoratori civili il testo unico sulla sicurezza prevede che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In più è previsto che l’elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, commi 5 e 6 del testo unico sulla sicurezza).
Tali previsioni non possono trovare applicazione nei casi in cui il RLS sia un lavoratore militare, tant’è vero che ai militari, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1475 del codice militare, non è consentito:
– costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali;
– esercitare il diritto di sciopero.
In conseguenza delle predette limitazioni, il codice militare negli artt. 1476 e ss., istituisce organi di rappresentanza di militari (CO.CE.R., a carattere nazionale e interforze, CO.I.R., presso gli alti comandi e CO.BA.R., presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato).
A fronte di tali previsioni normative ed in conseguenza di un’organizzazione basata su due tipologie di lavoratore profondamente diverse tra loro per status giuridico, compiti, esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, il legislatore del riassetto è stato praticamente costretto a prevedere due distinte figure di RLS e procedure differenziate per l’individuazione delle stesse. La netta separazione tra lavoratore militare e lavoratore civile caratterizza, quindi, tutto l’impianto istitutivo del RLS previsto nell’art. 250 del regolamento militare.
Per i RLS civili, in virtù della loro equiparazione ai lavoratori delle altre pubbliche amministrazioni, è stabilito che essi sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli artt. 47 e ss. del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego (comma 2). Tale disposizione nulla cambia rispetto alle speciali regole istitutive fissate dalla legge ed integrate dalla contrattazione collettiva 38, compresa la previsione dell’election day.
Per quanto riguarda i RLS militari, il comma 3 dell’art. 250 prevede che gli stessi “sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (CO.BA.R, di cui all’articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I del regolamento militare). Nell’ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari”. Da questa disposizione scaturisce una fondamentale differenza tra l’individuazione del RLS militare, rispetto a quello civile. Il RLS militare viene designato dal datore di lavoro e non eletto dai lavoratori. Viene così a mancare il necessario collegamento del mandato rappresentativo alla manifestazione di volontà dei prestatori di lavoro 39. A parziale compensazione di ciò, il comma 4 dell’art. 250 prevede che “in funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell’organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell’organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti”.
I RLS militari devono possedere i requisiti richiesti per l’elezione nelle rappresentanze militari (comma 5) 40 e ad essi competono le attribuzioni previste dall’art. 50 del testo unico sulla sicurezza (comma 6).
Il militare designato non può rifiutarsi o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi. Cessa anticipatamente dall’incarico solo nei seguenti casi:
– cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
– trasferimento ad un reparto facente capo ad una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
– perdita di uno o più requisiti per la designazione;
– aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
L’incarico di RLS militare ha la durata di tre anni (comma 7).
Tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell’esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell’intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali, ovvero di sito produttivo, possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell’Amministrazione della difesa (comma 9). A tale scopo i RLS, sia quelli militari, sia quelli civili, devono possedere adeguata abilitazione di sicurezza.
Considerando, invece, le peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, l’autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell’autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro (comma 10).
2012, Antonio De Paolis, Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forze armate - 3.5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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