T.A.R. Lazio, Sez. 3 Quater, 23 novembre 2011, n. 9192 - Demansionamento e comportamenti di mobbing: domanda di risarcimento del danno biologico, esistenziale, alla professionalità ed all'immagine


 

 

 

9192/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07997/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 7997 del 2010, proposto da:

P.B., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Serges, presso il cui studio, Roma, via Vittorio Veneto, 7, è elettivamente domiciliato;
contro
Azienda Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Boccia e Iosè Guzzo, con domicilio eletto in Roma, viale del Policlinico, 155;
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliata;
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle mansioni svolte fino al dicembre 2006 proprie del CCNL dell'area della dirigenza medico- veterinaria del SSN, nonché per la condanna delle Amministrazioni alla cessazione del demansionamento e dei comportamenti di mobbing ed al risarcimento del danno biologico, esistenziale alla professionalità ed all'immagine arrecati al dott. B. dall'illegittimo demansionamento e dal mobbing patiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Azienda Policlinico Umberto I e dell'Universita' degli Studi di Roma La Sapienza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Fatto

 

Con ricorso notificato il 29 luglio 2010 e depositato il successivo 17 settembre il ricorrente, il quale è ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e dal 27 marzo 2008 presta attività assistenziale quale dirigente medico di primo livello presso l'Azienda Policlinico Umberto I, ha adito questo Tribunale per l'accertamento del diritto ad essere reintegrato nelle mansioni svolte fino al dicembre 2006, proprie del CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate alla cessazione del demansionamento e dei comportamenti di mobbing ed al risarcimento del danno biologico, esistenziale alla professionalità ed all'immagine arrecato dall'illegittimo demansionamento e dal mobbing patiti. Il ricorrente lamenta che a decorrere dal dicembre 2006 gli sarebbe stata impedita l'attività clinica, diagnostica ed assistenziale unitamente all'attività di trapianti di rene e di prelievi multi organo. Infatti, nel periodo 2005/2007 egli sarebbe stato sostanzialmente inoperoso, avendo potuto svolgere solo n. 6 piccoli interventi di chirurgia generale.
Deduce di essere stato l'unico medico del reparto ad essere stato escluso dall'ambulatorio pre e post trapianto nonché da qualsiasi attività di reparto. Il ricorrente prosegue citando episodi volti a configurare condotte di mobbing.


Deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d. lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 2087 e 2103 cc, nonché dell'art. 97 Cost.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, eccepiscono, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, nonché (Azienda Policlinico Umberto I) la estinzione del giudizio per inosservanza dei termini di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 59. Nel merito entrambe concludono per l'infondatezza del ricorso. All'Udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

 

Come esposto in narrativa, oggetto del presente ricorso è la pretesa del ricorrente tendente alla reintegrazione nelle mansioni svolte fino al dicembre 2006, proprie del CCNL dell'area della dirigenza medico¬veterinaria del SSN, nonché alla condanna delle Amministrazioni alla cessazione del demansionamento e dei comportamenti di mobbing ed infine al risarcimento del danno biologico, esistenziale alla professionalità ed all'immagine arrecati al dott. B..
Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione formulata dalla difesa dell'Azienda Policlinico Umberto I di tardiva riassunzione del giudizio davanti a questo Tribunale.
Risulta, invero, pacifico che la sentenza del Giudice del Lavoro n. 1666, depositata il 23 ottobre 2008, che declina la giurisdizione di quel Giudice in favore del Giudice amministrativo in ragione del particolare status del ricorrente quale Ricercatore Universitario è passata in giudicato in data 22 ottobre 2009, sicché il termine trimestrale per la riproposizione del ricorso davanti al Giudice competente andava a scadere in data 22 gennaio 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 29 luglio 2010 e l'iscrizione in ruolo è avvenuta in data 17 settembre 2010 e, quindi, oltre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 59 della legge n. 69 del 2008. Tuttavia, osserva il Collegio, che il ricorso all'esame costituisce un nuovo giudizio, con perdita degli effetti della prima domanda, relativo, in particolare, ad eventi anche successivi alla data della sentenza del Giudice civile che comprovano — secondo la prospettazione di parte ricorrente — il perdurare della situazione di demansionamento e di comportamenti di mobbing. Il riferimento agli eventi pregressi costituisce, infatti, mero presupposto temporale, atteso che la situazione di asserito demansionamento è proseguita anche negli anni successivi.
Entrambe le Amministrazioni resistenti eccepiscono, altresì, la carenza di legittimazione passiva.
Anche tale eccezione non può essere condivisa.
Invero, il dott. B., riveste la posizione di Ricercatore universitario e svolge compiti assistenziali presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma.
Osserva il Collegio che il thema decidendum investe, invero, sia gli assetti organizzativi dell' Azienda Ospedaliera, nel cui ambito è resa l' attività assistenziale che, nel contempo, la posizione del ricorrente come Ricercatore universitario, la quale sarebbe pregiudicata dagli evidenziati comportamenti di mobbing, sicché si rende opportuna la presenza di entrambe le Amministrazioni evocate in giudizio. Nel merito il ricorso è peraltro infondato.
La natura della controversia impone di procedere all'analisi in concreto delle condotte riferite da parte ricorrente come mobbizzanti, al fine di verificare la ricorrenza, nella fattispecie, dei relativi elementi costitutivi. Prima di procedere a tale imprescindibile esame degli elementi di fatto
indicati in ricorso quali integranti la fattispecie di mobbing, giova dedicare un breve cenno ricostruttivo alla fisionomia del mobbing, quale fenomeno giuridicamente rilevante, individuato in sede giurisprudenziale, al fine di delinearne l'ambito di estensione attraverso l'individuazione dei relativi presupposti, per poter poi procedere alla verifica della possibilità di ascrivere il caso in esame a tale istituto, che il Collegio, come anticipato, ritiene preclusa.
Va, quindi, precisato che costituisce mobbing l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente realizzate attraverso comportamenti materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Occorre inoltre, per la configurabilità del mobbing, che le singole condotte, anche eterogenee, indicate come segmenti di un comportamento illecito del datore di lavoro, siano unificate da un comune disegno persecutorio sistematicamente perseguito cui le stesse, nel complesso considerate, risultino finalizzate, potendo essere qualificate come mobbing ed assumere giuridico rilievo per la loro idoneità offensiva, se connotate dal carattere di sistematicità e reiterazione e dalla significativa durata nel tempo, che, per le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, assumano esclusiva connotazione emulativa e pretestuosa, risolvendosi in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (Cass. Civ. Sez. lav., 6 marzo 2006 n. 4774; Cons. Stato, Sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2015).
Consegue che la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze, deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata solo attraverso la prova della sistematicità e durata dell'azione nel tempo e dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva posta in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno dalla stessa derivante, deve quindi emergere, in sede processuale, la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e la sussistenza del disegno o dell'intento persecutorio, da ravvisarsi in ipotesi di comportamenti materiali o di provvedimenti contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali -identificabile quale elemento soggettivo della fattispecie illecita (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2008 n. 2015; Sez. VI - 1 ottobre 2008 n. 4748; Sez. IV - 7 aprile 2010 n. 1991; 21 aprile 2010 n. 2272; Corte Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2008 n. 22858; 17 febbraio 2009 n. 3785; 26 marzo 2010 n. 7392; TAR Lazio - Sez. I - 8 febbraio 2010 n. 130). L'elemento oggettivo della fattispecie è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori danno luogo al cd. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi danno origine al cd. mobbing orizzontale, i quali, come accennato, possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando aventi l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinarne il suo isolamento (fisico, morale e psicologico) all'interno del contesto lavorativo.
L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (ex plurimis: Cons. Stato Sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4738).
Occorre, inoltre, che si sia realizzato l'evento lesivo per effetto della descritta condotta, ovvero un effettivo danno alla salute o alla personalità del dipendente, consistente in uno stato di disagio psicologico e nell'insorgenza di una serie di disturbi incidenti sulla sfera relazionale, dovendo altresì emergere il nesso eziologico tra la suddetta strategia persecutoria ed il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore. Il rilievo giuridico della condotta ai fini dell'insorgenza del diritto al risarcimento del danno da mobbing va, peraltro, escluso laddove vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale. Nel quadro della ricognizione, sin qui condotta, dei tratti identificativi della fattispecie all'esame, va ulteriormente sottolineato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, la già citata pronuncia del Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2008 n. 4738), nell'ipotesi dell'accertamento di elementi mobbizzanti che si assume abbiano cagionato al prestatore di lavoro rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, potendo ipotizzarsi una configurazione aquiliana dell'actio risarcitoria solo laddove il lavoratore abbia chiesto in modo generico il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale (sul punto, cfr., ex plurimis, Corte Cass., SS.UU., 4 novembre 1996 n. 9522, 28 luglio 1998 n. 7394, 14 dicembre 1999 n. 900, 12 marzo 2001 n. 99, 11 luglio 2001 n. 9385, 29 gennaio 2002 n. 1147, 25 luglio 2002 n. 10956, 5 agosto 2002 n. 11756, 23 gennaio 2004 n. 1248).
In punto di giurisdizione, premessa la generale ascrivibilità nell'ambito della giurisdizione esclusiva dei c.d. rapporti di impiego non privatizzati e, quindi, rimasti nell'area pubblicistica, va precisato che laddove all'interno di tali rapporti venga individuata e stigmatizzata una serie di comportamenti tenuti da organi dell'amministrazione nell'ambito del rapporto di servizio, ritenuti idonei per la loro illiceità o "abusività" a generare un danno alla salute psico-fisica del lavoratore, viene fatta valere una responsabilità di natura lato sensu contrattuale per la quale pacificamente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Illustrate le coordinate sistematiche entro le quali inquadrare la vicenda di cui è controversia, risulta necessario accertare se gli atti, i comportamenti ed i fatti, dedotti dal ricorrente, siano, complessivamente considerati, idonei ad integrare il quadro tipico del mobbing o se gli stessi siano invece sostanzialmente legittimi, in quanto privi di un reale ed oggettivo collante persecutorio, essendo piuttosto soltanto percepiti o vissuti come tali dal ricorrente.
In esito a tale disamina, come anticipato, non sono invero ravvisabili, nel caso di specie, gli elementi identificativi del mobbing, per l'effetto dovendosi escludere che la descritta condotta assunta in particolare dall'Azienda Ospedaliera intimata nei confronti dell'odierno ricorrente sia caratterizzabile nel quadro di un comportamento persecutorio e possa, conseguentemente, dar luogo al pure sollecitato risarcimento del pregiudizio lamentato.
La trama dei singoli episodi posta a base della proposta azione risarcitoria contempla vicende che, nella maggior parte dei casi, appaiono invero riflettere ordinarie dinamiche lavorative, e comunque non risultano riconducibili ad un disegno unitario avente come unico scopo la mortificazione e la marginalizzazione del ricorrente, non essendo riscontrabile il carattere sistematico di una condotta che, come illustrato, deve essere caratterizzata, in senso oggettivo, da un disegno organico persecutorio. Tale presunta condotta persecutoria, peraltro, si sarebbe concentrata negli ultimi anni, tenuto conto che il ricorrente esercita la propria attività sin dal 1991 e dal 1996 ha operato quale aiuto, strutturato nell'attività di chirurgia generale nonché di prelievo e trapianto di organi. Procedendo, quindi, alla disamina della valenza da annettersi ai singoli episodi denunciati dal ricorrente come parti del comportamento illecito dell'Azienda, al fine di inferire da essi la sussistenza di una fattispecie di mobbing, viene innanzitutto in rilievo la dedotta esclusione del ricorrente dall'ambulatorio pre e post trapianto, dall'attività di reparto, con conseguente preclusione di esercitare l'attività assistenziale. Afferma il ricorrente che il Responsabile della UOC Trapianti d'organo gli impedisce di partecipare agli interventi chirurgici che si svolgono quotidianamente.
Si osserva in proposito, che dagli atti di causa emerge che il dott. B., negli interventi operatori in data 15 luglio 2007 e 29 luglio 2007, in cui svolgeva, nell'uno, le funzioni di II operatore nella prima parte dell'intervento operatorio e, nel secondo, quelle di I Aiuto alla iniziale fase dell'intervento, si è allontanato dal tavolo operatorio senza l'autorizzazione del Primario e del I Operatore, cagionando, ovviamente, serie difficoltà nella prosecuzione degli interventi chirurgici.
In un ulteriore intervento, il ricorrente, pur essendo tenuto a garantire la propria reperibilità, non ha partecipato ad un trapianto di rene, effettuato durante il giorno festivo (11 giugno 2007) (V. verbale dell'intervento
dell'11.6.2007).
Al contrario, si evince dalla nota 24 luglio 2007 dell'Azienda Policlinico Umberto I, l'intento conciliatorio dell'Amministrazione di porre fine a malintesi.
Da quanto sopra emerge, invero, una situazione di disagio psicologico e problematiche relazionali da parte del ricorrente, ma non appare, tuttavia, che tale situazione sia imputabile all'Azienda.
Prosegue il ricorrente lamentando ipotesi di dequalificazione senza peraltro che tali affermazioni siano state accompagnate da adeguato supporto probatorio.
A tale riguardo appare quantomeno insolito il tentativo, da parte dell'interessato, di trarre prova del mobbing dalla assenza di provvedimenti espressi dell'Azienda ospedaliera che testimoniassero l'attività di isolamento in cui si trova. Secondo il medesimo l'assenza di tali provvedimenti sarebbe dovuta al tentativo dell'Azienda di rendere più difficoltosa la dimostrazione "dei presupposti integranti la lesione dei diritti del ricorrente". Deve convenirsi, al contrario, con l'Azienda che proprio la mancanza di tali provvedimenti, lungi dal provare la veridicità delle affermazioni di parte ricorrente, ne dimostrano l'infondatezza sul piano concreto e fattuale.
L'istante prosegue denunciando l'assegnazione, nei suoi confronti, di mansioni inferiori o, quanto meno, non equivalenti alla posizione rivestita, reclamando il diritto alla reintegrazione nelle proprie funzioni. Dagli atti di causa non emerge che al dott. B. siano state assegnate funzioni diverse da quelle assistenziali né il ricorrente medesimo ha prodotto prova in tal senso. Tale lacuna, peraltro, non può essere supplita con la richiesta dell'acquisizione in giudizio dei verbali relativi agli interventi operatori effettuati dall'Unità operativa complessa di Chirurgia generale e Trapianti d'organo, poiché da tali atti — come osservato dalla difesa dell'Azienda — emergerebbero soltanto dei tabulati numerici che elencano il numero degli interventi eseguiti. Sicché nessuna prova oggettiva e documentale risulta fornita dall'interessato.
Tuttavia, va osservato, a smentita di quanto dedotto in ricorso, che il dott. B. è responsabile di un programma di ricerca di alta specialità (FAS) relativa alle colture di epatociti, che dimostra non solo l'alta professionalità del ricorrente ma anche che lo stesso svolge funzioni e mansioni proprie della posizione lavorativa che lo caratterizza.
Ritiene in definitiva il Collegio che manchi in giudizio la prova, e talvolta ancor prima l'allegazione, delle attività persecutorie denunciate a partire dal 2006; anzi diversi degli assunti in fatto di cui al ricorso sono, come evidenziato, smentiti dalla documentazione in atti.
Un'ultima considerazione consente di rilevare che la lamentata scarsa partecipazione all'attività operatoria ed ambulatoriale del ricorrente sia piuttosto frutto di una propria incapacità di relazionarsi non solo con l'ambiente lavorativo, ma anche con i pazienti, i quali costituiscono il fulcro del raccordo tra l'attività scientifica e quella assistenziale. Il ricorrente, infatti, non ha dimostrato di avere un bacino di pazienti che abbiano un rapporto di fiducia con la sua persona, come è usuale per ciascun chirurgo, che vengono seguiti personalmente in tutto l'iter ospedaliero. Da ciò plausibilmente derivano le difficoltà del ricorrente nel suo percorso professionale e la scarsa sua partecipazione agli interventi chirurgici. Né possono valere a conferire carattere pretestuoso ed intimidatorio le osservazioni di parte ricorrente volte a rilevare che le diverse posizioni allo stesso assegnate non appaiono conformi ai canoni di economicità ed efficienza cui deve ispirarsi della Pubblica amministrazione. A parte la genericità dell'affermazione, tuttavia non è dato rilevare dagli atti di causa che il ricorrente, in seno alla Struttura di appartenenza, non sia stato adibito all' attività propria assistenziale. Tuttavia, c'è da aggiungere, che compete al dirigente della UOC, nella specie, di Chirurgia generale e Trapianti d'organo, il compito di organizzare e coordinare tutte le attività che si svolgono in seno alla Struttura che dirige.
L'approdo della effettuata disamina, che porta ad escludere la possibilità di ritenere integrata una fattispecie di mobbing e di demansionamento per effetto della complessiva condotta datoriale da parte ricorrente descritta, comporta la non fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata, siccome riferita ad asserite lesioni della sfera personale del deducente non collegabili a comportamenti illeciti dell'amministrazione ospedaliera. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00 euro) da suddividersi in parti eguali fra le stesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore Giulia Ferrari, Consigliere




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE







DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)