Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 15 aprile 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Fnamgav e Filcea-Cgil, Fisasca-Cisl, Uidaca-Uil
Settori: Servizi, Farmacie municipalizzate

Sommario:

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Tabella A/1 - Suddivisione di zone.
Tabella A/2 - Retribuzioni base per le categorie impiegatizie in vigore dal 1° gennaio 1959.
Tabella A/3 - Retribuzione base per le categorie non impiegatizie di cui all’art. 13 categoria D/1, in vigore dal 1° gennaio 1959.
Tabella A/4 - Retribuzione base per le categorie non impiegatizie, esclusivamente femminili, di cui all’art. 13 categoria D/2, in vigore dal 1° gennaio 1959.
Tabella B - Valore di un punto della scala mobile.

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1956 per i dipendenti di aziende farmaceutiche municipalizzate

Il giorno 15 aprile 1959, in Roma, tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie (Fnamgav) [....] e con l’assistenza [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati (Filcea-Cgil) [...] con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini (Fisasca-Cisl) [...] con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (Uidaca-Uil) [...], con l’intervento della Uil [...], a conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL 7 luglio 1956 si è convenuto quanto segue:

1) Con il presente Accordo il CCNL 7 luglio 1956 si intende interamente rinnovato, con decorrenza dal 1° gennaio 1959 e con scadenza al 31 dicembre 1960. Le variazioni contrattuali stabilite dai successivi punti del presente Accordo avranno pertanto vigore a decorrere dal 1° gennaio 1959.
Il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, qualora non ne venga data disdetta con lettera raccomandata da una delle Organizzazioni stipulanti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

4) Viene istituita una Commissione di studio che avrà il compito di rilevare la situazione esistente nelle varie Aziende rispetto alla durata dell’orario di lavoro in rapporto alle attuali norme che regolano la durata di apertura delle farmacie e di riferire il risultato delle indagini alle Organizzazioni Nazionali di categoria che hanno stipulato il presente Contratto, con gli eventuali suggerimenti che la Commissione stessa avesse concordato.
Qualora venisse stabilita una riduzione dell’attuale durata di apertura delle farmacie da parte dell’Autorità competente, la Commissione presenterà alle su richiamate Organizzazioni concrete proposte per un riordinamento della materia intesa a conseguire una perequata riduzione della durata normale del lavoro prevista dal CCNL in rapporto all’avvenuta riduzione della durata di apertura.
La Commissione sarà composta di 6 membri, tre dei quali designati dalla Enamgav e gli altri tre, uno per ciascuna delle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti.

5) L’ultimo comma dell’art. 9 del CCNL 7 luglio 1956 è sostituito dal seguente: «Spetteranno al personale di dette farmacie quattro mezze giornate di riposo per ogni mese; le date di godimento saranno fissate d’accordo con l’Azienda».