Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 3 dicembre 1963
Validità: 01.11.1963 - 31.10.1965
Parti: Associazione degli Industriali Mugnai e Pastai d'Italia, l’Associazione fra gli industriali pastificatori e Filziat, Fulpia, Uilia
Settori: Agroindustriale, Macinazione e pastificazione, Industria

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Premio di produzione aziendale.
• Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie sul premio
Art. ... - Orario di lavoro (Operai e intermedi).
Categorie e coefficienti retributivi.
Indennità lavori disagiati e pesanti.
Accordo per la parità salariale per i pastai e mugnai, 3 novembre 1962.
Accordo interconfederale per la parità retributiva al personale impiegatizio, 22 marzo 1962.
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti la industria della macinazione e della pastificazione

Addì 3 dicembre 1963, in Roma, tra l’Associazione degli Industriali Mugnai e Pastai d'Italia, l’Associazione fra gli industriali pastificatori, e la Filziat, la Fulpia, la Uilia, si è convenuto quanto segue per la rinnovazione del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della macinazione e della pastificazione.

1) «Premessa», come da allegato.
2) Premio di produzione aziendale, come da allegato.
3) Orario di lavoro (Operai e Intermedi), come da allegato.
4) Categorie e coefficienti retributivi, come da allegato.
5) Regolamentazione del lavoro a cottimo. Si adotta la regolamentazione stabilita sull’argomento nel contratto per l’industria lattiero-casearia.
6) Aumenti periodici di anzianità (Operai). ...
7) Retribuzione minori 18-20 anni (Operai). ...
8) Congedo matrimoniale. ...
9) Servizio militare. ...
10) Lavoro straordinario notturno e festivo. ...
11) Premio speciale. ...
12) Indennità di licenziamento operai. ...
13) Ferie operai. ...
14) Ferie categorie speciali. ...
15) Aumenti periodici categorie speciali. ...
16) Ferie impiegati. ...
17) Aumenti periodici impieganti. ...
18) Indennità per lavori disagiati. Come da allegato.
19) Versamento contributi sindacali. ...
20) Affissioni. Clausola già concordata con le organizzazioni sindacali negli altri settori dell’alimentazione.
21) Permessi retribuiti per cariche sindacali. ...
22) Aumenti tabellari: ...
Decorrenza: 1° novembre 1963. Scadenza: 31 ottobre 1965.

Premessa
1) Il presente contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza alla disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste, a tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende esercenti le industrie della macinazione e della pastificazione.

Art. ... - Orario di lavoro (Operai e intermedi).
1) La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
2) Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
3) L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.
4) L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
5) Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
6) Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell’orario normale di lavoro, la durata dell’orario settimanale di lavoro per il singolo operaio viene fissata a far data dal 1° novembre 1963, in 44 ore.
7) A fronte di tale riduzione sarà corrisposto un compenso pari rispettivamente a 4 quote orarie di retribuzione globale di fatto dal 1° novembre 1963.
[...]
8) In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui al punto 7 potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 48 a 44 ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel primo caso, oltre a retribuire le ore lavorate, le aziende corrisponderanno il compenso di cui al punto 8 ragguagliato, per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione a 40 minuti (300 secondi per ogni ora).
Nel secondo caso si provvederà ad accantonare le quote orarie di cui al punto 7 per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione, non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.
9) Agli operai discontinui la riduzione della durata dell’orario di lavoro, di cui ai punti precedenti, verrà applicata nelle seguenti misure:
Discontinui con orario normale di 60 ore settimanali ... 100 %
Discontinui con orario di 54 ore settimanali . . . 90 %
Discontinui con orario normale di 48 ore settimanali ... 80 %
e la retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui all'art. ... del presente contratto.
10) Nel caso non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto e qualora siano trascorsi oltre sei mesi dalla maturazione del diritto medesimo; saranno corrisposte in sostituzione tante quote orarie di retribuzione, calcolate ai sensi del punto 8 quante sono le correlative ore già maturate e l’importo relativo sarà maggiorato del 20 per cento.
Tuttavia tale ultimo metodo di compenso non potrà operare ove nel semestre l’azienda abbia utilizzato tutte le 12 ore settimanali di lavoro straordinario consentite dalla vigente legge oltre l’orario massimo normale.
Norma transitoria.
Si procede all’assorbimento di concessioni aziendali in conto di riduzione di orario, anche se attuate in forma impropria, con esame tra le Organizzazioni Sindacali in caso di contestazione.
Dichiarazione a verbale.
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall’ultimo comma del punto 9.
2) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al punto 4° del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Indennità lavori disagiati e pesanti.
A) Industria della macinazione.
Agli operai addetti:
1) allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2) alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi; sempre che non esistano impianti di aspirazione atti a depurare l’ambiente della polvere;
sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una indennità nella misura dal 7 all’11 % della paga globale di fatto.
La determinazione dell’indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 % della differenza tra il minimo salariale dell’operaio qualificato e quello del manovale specializzato.
B) Industria della pastificazione.
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali, per esigenze di lavoro, la temperatura e l’umidità ambientali congiuntamente raggiungono o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75 %, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, una indennità nella misura dal 10 % al 16 % della paga globale di fatto.
La determinazione dell’indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo salariale dell’operaio e quello del manovale specializzato.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]