Tipologia: CCNL
Data firma: 19 marzo 1964
Validità: 01.03.1964 - 28.02.1966
Parti: Associazione nazionale esercenti cinema e Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo, Uil-Spettacolo e Fisnals-Cisnal
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cinematografi

Sommario:

Titolo I - Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti di lavoro.
Art. 3. - Assunzione dei ragazzi.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Personale addetto ai turni.
Art. 9. - Divise.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 12. - Recuperi.
Art. 13. - Chiusura stagionale.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Festività.
Art. 17. - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Indennità di missione.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Permessi.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Malattia ed infortunio.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Mancanze e punizioni.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Titolo II - Disposizioni speciali per gli operatori
Art. 35. - Personale di cabina.
Art. 36. - Ferie.
Art. 37. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Dimissioni.
Titolo III - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 40. - Assunzione.
Art. 41. - Visita medica.
Art. 42. - Periodo di prova.
Art. 43. - Categorie degli impiegati.
Art. 44. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 45. - Passaggio di categoria.
Art. 46. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 47. - Orario di lavoro.
Art. 48. - Riposo settimanale.
Art. 49. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 50. - Festività.
Art. 51. - Indennità di cassa.
Art. 52. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 53. - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
Art. 54. - Ferie.
Art. 55. - Tredicesima mensilità.
Art. 56. - Missioni temporanee.
Art. 57. - Trasferimenti.
Art. 58. - Permessi.
Art. 59. - Congedo matrimoniale.
Art. 60. - Tutela della maternità.
Art. 61. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 62. - Servizio militare.
Art. 63. - Assenze.
Art. 64. - Doveri dell’impiegato.
Art. 65. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 66. - Preavviso.
Art. 67. - Indennità di licenziamento.
Art. 68. - Dimissioni.
Art. 69. - Indennità in caso di morte.
Titolo IV - Disposizioni comuni
Art. 70. - Cambiamento di spettacolo.
Art. 71. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 72. - Commissioni interne.
Art. 73. - Contributo sindacale.
Art. 74. - Norme speciali.
Art. 75. - Contratti a termine.
Art. 76. - Piccolo esercizio.
Art. 77. - Condizioni di miglior favore.
Art. 78. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 79. - Decorrenza e durata del contratto.
Dichiarazioni a verbale.
Verbale di accordo
Premessa
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6
Art. 7. Decorrenza e durata.
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali

Titolo I - Disposizioni relative agli operai
Art. 3. - Assunzione dei ragazzi.

L’ammissione al lavoro ed il lavoro dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro l’operaio potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
In relazione alle esigenze di servizio l’operaio potrà essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria categoria, purché ciò non implichi alcun danno economico né alcun sostanziale mutamento della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Personale addetto ai turni.
Il personale assunto con lo specifico compito di sostituire altri lavoratori nei turni settimanali di riposo avrà diritto al trattamento economico e normativo stabilito per la categoria alla quale appartengono i lavoratori sostituiti.

Art. 9. - Divise.
[...]
Al personale di pulizia l’azienda fornirà 1 necessari indumenti di lavoro.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia non può superare le 10 ore giornaliera.
[...]
Le norme di cui al secondo e terzo comma non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l’orario di lavoro superi le sei ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad un’ora, da escludersi dal computo dell’orario di lavoro.
Se la ditta, per esigenze di lavoro richiederà all’operatore di rinunciare, col suo consenso alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30 per cento.
Le prestazioni complementari e preparatorie quali la pulizia degli apparecchi, la manutenzione ordinaria e il montaggio e smontaggio delle pellicole, ove siano effettuate oltre l’orario normale saranno compensate con la retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all’articolo 15.

Art. 12. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Agli operai spetta, una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, i turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare agli operai nell’ambito del mese la coincidenza con la domenica di una giornata di riposo settimanale.
Il giorno di ripose compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’operaio dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di orario giornaliero di cui all’articolo 10.
Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 1 alle ore 7; straordinario notturno quello compiuto in tali ore in eccedenza all’orario normale di lavoro giornaliero.
[...]

Art. 25. - Tutela della maternità.
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodi di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

Art. 30. - Mancanze e punizioni.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al prestatore d’opera:
а) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla Direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto;
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
а) che fumi o introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della Direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall’interessato, le infrazioni indicate al primo comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nel confronti dell’operaio colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni cosi gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4)

Titolo II - Disposizioni speciali per gli operatori
Art. 35. - Personale di cabina.

Non possono essere ammessi a lavorare nella cabina di proiezione operatori che non siano muniti del patentino di idoneità rilasciato dalla competente Commissione provinciale di vigilanza sugli spettacoli.
Gli operatori non sono tenuti al ritiro ed al trasporto delle pellicole.
Il primo e secondo operatore sono inquadrati nella categoria degli operai specializzati e svolgono identiche mansioni.
Ad entrambi compete il provvedere alla proiezione ed alla manutenzione delle macchine e degli impianti di cabina, degli impianti elettrici e degli impianti acustici.
Il datore di lavoro affiderà la responsabilità del perfetto funzionamento dei predetti impianti ad uno degli operatori di cabina, il quale risponde verso il datore di lavoro medesimo della loro piena e costante efficienza. Il conferimento di tale responsabilità attribuisce al lavoratore la qualifica di primo operatore.

Titolo III - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 41. - Visita medica.

Prima dell’assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro l’impiegato potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 44. - Mutamento temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 47. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme legislative vigenti. Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio è di dieci ore giornaliere.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l’orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori dei cinema terminerà di norma alle ore 13.

Art. 48. - Riposo settimanale.
Agli impiegati spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. Compatibilmente con le esigenze aziendali, i turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare agli impiegati nell’ambito del mese la coincidenza con la domenica di una giornata di riposo settimanale. Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 49. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario giornaliero di cui all’art. 47.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino. Per gli impiegati che lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 1 e le ore 7. Straordinario notturno quello effettuato nelle ore innanzi precisate in eccedenza all’orario normale di lavoro giornaliero.
[...]

Art. 60. - Tutela della maternità.
Per il trattamento delle impiegate durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 64. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 65. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’impiegato alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio o dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applica
bile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relativo a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di impiego.

Titolo IV - Disposizioni comuni
Art. 72. - Commissioni interne.

Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 74. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell’azienda stessa a ciascun lavoratore.

Art. 75. - Contratti a termine.
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e relative norme integrative.

Art. 76. - Piccolo esercizio.
Si intendono piccoli esercizi quelli che, normalmente, svolgono attività saltuaria o ridotta e quelli che, comunque, in relazione al prezzo praticato, al numero dei posti, alla categoria ed all’ordine di visione saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali.
Per detti esercizi:
1) le organizzazioni territoriali, entro 2 mesi, concorderanno opportune riduzioni retributive e le eventuali deroghe al presente contratto.
In caso di mancato accordo il contrasto sarà deferito alle organizzazioni nazionali, che lo risolveranno entro un mese dalla data del deferimento.
[...]

Verbale di accordo
L’anno 1964, Marzo 19 del mese di marzo in Roma, tra, l’Associazione nazionale esercenti cinema [...] e la Federazione italiana lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo [...], la Uil-Spettacolo [...]
L'anno 1964, il giorno 19 del mese di marzo in Roma, tra l’Associazione nazionale esercenti cinema [...] e la Federazione italiana sindacati nazionali artisti e lavoratori dello spettacolo (Fisnals-Cisnal) [...]

Premesso
che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell’esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che in relazione a ciò, le parti assumono l’impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere ed a intervenire perché siano comunque evitate a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare od innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale;
è stato stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Art. 6. - È rimesso alla competenza delle organizzazioni territoriali d’integrare il contratto nazionale, con la preventiva approvazione delle parti stipulanti il presente accordo, con disposizioni particolari tassativamente limitate ai seguenti istituti: disciplina degli spettacoli notturni;
disciplina dell’orario di lavoro nelle festività di Natale e Capodanno in relazione alle consuetudini locali; rimborsi in mancanza di mezzi pubblici di trasporto notturni.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]