T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. 3, 17 febbraio 2012, n. 311 - Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: necessità di una prova inconfutabile della certa imputazione dell’infermità all’attività svolta presso la p.a..
N. 00311/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2012, proposto da:
Maria Fontana Z., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Amico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizio Tommasi in Lecce, via Verdi 5 (piazzetta S. Chiara);
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliato ex lege presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica Cause di Servizio;
per l'annullamento
del decreto n. 4109/11N - Posizione n. 333 - H/8117/60874 del 25 luglio 2011 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III, notificato in data 19 ottobre 2011;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, incluso il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - Posizione 22794/2008 - reso in Roma nell'adunanza n. 49/2009 del 2 febbraio 2009;
e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla corresponsione in proprio favore dell'Equo Indennizzo nella misura prevista per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi l’avv. D'amico per la ricorrente e, nei preliminari, l’avv. dello Stato Pedone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FattoDiritto
1. La sig.ra Z., Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio da 10 novembre 1987 e attualmente in forza presso l’Ufficio di Polizia di frontiera – Scalo Marittimo e Aereo di Brindisi, con istanza del 21 febbraio 2005 ha richiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e del relativo equo indennizzo della patologia “gastroduodenite erosiva non correlata”.
1.1. Avverso i provvedimenti epigrafati con i quali la P.A. non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio tale patologia è insorta la stessa con il ricorso all’esame, deducendo le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione
2) Eccesso di potere per illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti – istruttoria carente, insufficiente, contraddittoria e irrazionale – violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 14 comma 1 del DPR n. 461/2001.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto che l’infermità della dipendente non possa riconoscersi dipendente da causa di servizio “trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro - diatonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità” .
In primo luogo, il Collegio deve precisare che i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono “giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” ( Cons. St. IV Sez. 22 giugno 2000 n. 3544; Cons. St. VI Sez. 26 giugno 2003 n. 3836; Cons. St. IV Sez. 14 febbraio 2004 n. 8070).
3 Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l’esposizione a quei fattori nocivi, tali da risultare effettivamente incidenti sulle suddette patologie, non risultando dimostrata e documentata l’esposizione a reiterati ed effettivi episodi lavorativi che possano aver ingenerato l’insorgenza dell’infermità dedotta.
3.1. Non emergono, difatti, prove e neppure indizi di un rapporto causale fra il servizio e la infermità.
Né può sostenersi che la mera effettuazione di turni possa avere costituito il rapporto causale citato, tanto più che quanto ai compiti affidati alla ricorrente non vi sono ragioni obiettive per ritenerli di particolare gravosità (compiti di tipo burocratico dal 1994 al 2001, di vigilanza del 2011 sino ad oggi).
Al riguardo, osserva il Collegio, che allorchè l’istante voglia ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deve offrire all’organo giudicante una prova inconfutabile della certa imputazione dell’infermità all’attività svolta presso la p.a..
Nella fattispecie, invece, le condizioni lavorative evidenziate dalla ricorrente, pur potendo teoricamente incidere sulle condizioni psico-fisiche, di fatto non risultano in alcun modo aver dimostrato tale incidenza.
Infatti, la stessa si limita ad una generica affermazione della causalità tra il servizio prestato e le infermità contratte, in assenza di alcun riferimento a specifici periodi di esposizione ad episodi stressogeni o comunque di importanza rilevante ai fini in questione.
4. Quanto al prospettato difetto motivazionale ed istruttorio del percorso seguito dalla P.A., lo stesso non risulta sussistente.
4.1. Com’è noto, allorché l'amministrazione procedente decida di conformarsi al parere dell’organo consultivo legittimato ad intervenire, non ha alcun particolare obbligo motivazionale, in quanto la motivazione del provvedimento adottato si concreta sostanzialmente nel parere tecnico che l'amministrazione ha condiviso.
4.2. Va, pertanto, osservato che il provvedimento impugnato indica chiaramente i motivi che hanno indotto l'Amministrazione a negare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, mediante l’integrale recepimento del parere negativo formulato dal Comitato di verifica delle cause di servizio.
5. Conclusivamente, i provvedimenti impugnati risultano esenti dalle censure rassegante nel ricorso, il quale va pertanto respinto.
6. Sussistono giustificati motivi, data la peculiarità della questione, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)