Tipologia: CCNL
Data firma: 16 aprile 1962
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1963
Parti: Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo, Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Enti lirici

Sommario:

Parte I - Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Norme di assunzione.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Retribuzione ed elementi della retribuzione.
Art. 6. - Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro.
Art. 7. - Comunicazione della categoria.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Passaggio temporaneo di categoria.
Art. 10. - Passaggio di categoria.
Art. 11. - Prestazioni in costume.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13. - Orario di lavoro.
Art. 14. - Prestazioni serali.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16. - Lavoro notturno.
Art. 17. - Lavoro notturno in caso di noleggio del teatro.
Art. 18. - Riposo settimanale.
Art. 19. - Ricorrenze festive.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22. - Permessi e brevi congedi.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Iscrizione dei lavoratori all’Enpals.
Art. 26. - Trattamento di malattia.
Art. 27. - Infortuni sul lavoro.
Art. 28. - Norme disciplinari.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 31. - Notifica della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 32. - Indennità di anzianità.
Art. 33. - Certificati di lavoro.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Cassa assistenza straordinaria.
Parte II - Norme speciali per gli equiparati
Art. 36. - Trattamento equiparati.
Art. 37. - Tredicesima mensilità.
Art. 38. - Ferie.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40. - Aumenti periodici equiparati.
Art. 41. - Indennità di anzianità.
Parte III - Disposizioni finali
Art. 42. - Condizioni più favorevoli.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Decorrenza e durata del contratto.
Dichiarazione a verbale.
Parte IV - Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Norme di assunzione.
Art. 5. - Categorie degli impiegati amministrativi, tecnici ed artistici.
Art. 6. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 7. - Retribuzione ed elementi della retribuzione.
Art. 8. - Indennità vestiario per speciali mansioni.
Art. 9. - Tredicesima mensilità.
Art. 10. - Mutamento di mansioni.
Art. 11. - Passaggio dalla qualifica di operaio od intermedio a quella di impiegato.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Trasferte.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 18. - Prestazioni serali.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Ricorrenze festive.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Permessi.
Art. 23. - Aspettativa.
Art. 24. - Indennità per maneggio di denaro.
Art. 25. - Trattamento di malattia.
Art. 26. - Indennità in caso di morte.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Tutela della maternità.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Termini di preavviso.
Art. 34. - Indennità di anzianità.
Art. 35. - Cassa di assistenza straordinaria.
Art. 36. - Commissioni interne.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.
Accordo economico, 22 giugno 1962.
Tabelle dei minimi retributivi conglobati vigore per i dipendenti dagli enti lirici e sinfonici dal 1° luglio 1962
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Norme di assunzione.
Art. 4. - Qualifica impiegatizia.
Art. 5. - Assunzioni fuori piazza.
Art. 6. - Assunzioni temporanee.
Art. 7. - Comporto.
Art. 8. - Categorie.
Art. 9. - Tredicesima mensilità.
Art. 10. - Direzione orchestrale.
Art. 11. - Prestazioni speciali.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Doppio spettacolo.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Orario di lavoro.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Ricorrenze festive.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Permessi ed aspettativa.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento di malattia.
Art. 23. - Divieti e norme disciplinari.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Assenze.
Art. 26. - Termini di preavviso.
Art. 27. - Certificati di servizio.
Art. 28. - Indennità di anzianità.
Art. 29. - Indennità in caso di morte.
Art. 30. - Anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 31. - Servizio militare.
Art. 32. - Cassa di assistenza straordinaria.
Art. 33. - Iscrizione Ente nazionale previdenza assistenza lavoratori spettacolo.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Decorrenza e durata.
Accordo economico, 22 giugno 1962
Tabella dei minimi retributivi conglobati in vigore per i dipendenti dagli enti lirici e sinfonici dal 1" luglio 1982
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai ed equiparati dipendenti dagli enti lirici e sinfonici

L’anno 1962, il giorno 16 del mese di aprile in Roma, tra l’Associazione nazionale enti lirici e sinfonici [...], assistito dal Sovraintendente del Teatro Arena di Verona [...], dal Sovraintendente del Teatro Massimo di Palermo [...], dal Sovraintendente del Teatro alla Scala [...], dal Sovraintendente del Teatro comunale di Bologna [...] e la Federazione italiana lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai e gli equiparati dipendenti dagli Enti lirici e sinfonici.

Parte I - Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’Ente potrà richiedere:
[...]
b) il certificato di sana costituzione fisica;
[...]

Art. 3. - Norme di assunzione.
[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato ad eccezione di quelle relative al preavviso.
[...]

Art. 6. - Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro.
A tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto l’Ente fornirà gli attrezzi indispensabili alle prestazioni .di ciascuno di essi nonché gli indumenti di lavoro.

Art. 9. - Passaggio temporaneo di categoria.
Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a categoria diversa da quella per la quale è stato assunto purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale alla sua posizione morale nei confronti dell’Ente.
[...]

Art. 13. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro dei lavoratori a cui il presente contratto si riferisce è fissato in otto ore giornaliere con un intervallo non superiore a due ore per il pasto.
Durante ciascuna delle prestazioni i lavoratori avranno diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, l’orario normale è fissato in 10 ore giornaliere con il trattamento previsto dagli accordi interconfederali.
Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, non potrà superare le ore 7 con la sosta di 15 minuti.
Nei giorni di sabato dei periodi interstagionali la prestazione sarà espletata in un unico periodo, compatibilmente con le esigenze della preparazione degli spettacoli.
Nei giorni di domenica l’orario normale di lavoro è fissato in 4 ore.

Art. 14. - Prestazioni serali.
Gli operai chiamati a partecipare allo spettacolo, alle antiprove, alle prove generali e alle prove ordinarie, oltre e non in prolungamento del normale orario di lavoro, percepiranno un compenso forfettario pari al 60 per cento della retribuzione effettiva giornaliera. In tal caso non si applicano le maggiorazioni previste dall’articolo 15 del presente contratto.
Le prestazioni di cui sopra avranno inizio per il personale di palcoscenico mezz’ora prima dell’orario fissato nell’ordine del giorno ed un’ora prima per il personale di sala, ed avranno termine entro le ore 24 per le prove ordinarie e le ore una negli altri casi.
Per i teatri che svolgono attività estiva all’aperto il limite di cui sopra è protratto rispettivamente alle ore 0,30 ed alle ore 1,30.
L’eventuale superamento dei limiti d’orario previsti dal 2° e 3° comma del presente articolo, dovuto alle operazioni di smontaggio delle scene e di riordino del palcoscenico, sarà retribuito con un compenso forfettario pari al 10 per cento dell’ammontare del serale.
Qualora invece detto superamento sia determinato da esigenze connesse con lo svolgimento delle prove e dello spettacolo ogni mezz’ora di superamento sarà retribuita in base alle norme previste dall’art. 15 e l’eventuale eccedenza con il compenso forfettario di cui al comma precedente.
Il personale assunto per la sola prestazione serale percepirà un compenso pari al 65 per cento del minimi tabellari previsti per la categoria cui verrà assegnato.

Art. 15. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto in prosecuzione dell’orario normale di cui all’art. 13 sarà compensato con la maggiorazione del 50 per cento sulla retribuzione globale e, se compiuto fra le ore 24 e le ore 7, con la maggiorazione del 100 per cento.

Art. 16. - Lavoro notturno.
Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15 e del 25 per cento.

Art. 17. - Lavoro notturno in caso di noleggio del teatro.
Nel caso di noleggio del teatro a terzi (ripresa cinematografica e sonora, manifestazioni varie, ecc.) sarà considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 20 e le ore 6 e sarà compensato con la maggiorazione del 100 per cento sulla paga oraria globale.
Le frazioni di mezz’ora saranno arrotondate alla mezz’ora intera.

Art. 18. - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale retribuita.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione agli interessati almeno due giorni prima.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modifiche.
[...]

Art. 26. - Trattamento di malattia.
[...]
L’Ente ha facoltà di far constatare dal medico o dai medici di sua fiducia, la malattia del lavoratore tanto al principio che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente guarito riprenda eventualmente servizio.
[...]

Art. 27. - Infortuni sul lavoro.
[...]
Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale sia residuata al lavoratore una inabilità permanente parziale, l’Ente esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

Art. 28. - Norme disciplinari.
I lavoratori sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’Ente in appositi regolamenti interni purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Le infrazioni al presente contratto o al regolamento dell’Ente potranno essere punite con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
b) multa non superiore alle tre ore di paga;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi giravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Tuttavia l’indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente al lavoratore che abbia almeno tre anni di servizio salvo che la mancanza da lui commessa non costituisca un reato.

Parte II - Norme speciali per gli equiparati
Art. 36. - Trattamento equiparati.

Per quanto non previsto nelle presenti norme speciali, ai lavoratori inquadrati nella categoria «equiparati», si applicano integralmente le norme previste per gli operai.

Parte III - Disposizioni finali
Art. 42. - Condizioni più favorevoli.

Le parti contraenti sono d’accordo che il presente contratto non sostituisce né modifica le condizioni più favorevoli preesistenti, sia contrattuali che di fatto applicate.

Art. 43. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale.
A chiarimento dell’articolo 14 del presente contratto le parti precisano che le prove avranno una durata pari a quella prevista per la categoria artistica impegnata.
In caso di impiego di più categorie artistiche la durata della prova sarà pari a quella dovuta dalla categoria artistica tenuta alla maggiore prestazione.
Le prestazioni serali per le quali non è previsto l’impiego di masse artistiche avranno la durata di tre ore.
Le prestazioni serali dei dipendenti addetti ai servizi ausiliari del teatro avranno la stessa durata di quelle previste per il personale di palcoscenico.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dagli enti urici e sinfonici
L’anno 1962, il giorno 16 del mese di aprile in Roma, tra l’Associazione nazionale enti lirici e sinfonici [...], assistito dal Sovraintendente del teatro Arena di Verona [...], dal Sovraintendente del Teatro Massimo di Palermo [...], dal Sovraintendente del Teatro alla Scala [...], dal Sovraintendente del Teatro Comunale di Bologna [...] e la Federazione italiana lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Parte IV - Impiegati
Art. 2. - Visita medica.

Prima dell’assunzione in servizio, l’impiegato può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell’Ente.

Art. 4. - Norme di assunzione.
[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative al preavviso.
[...]

Art. 10. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze dell’Ente può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell’Ente.
[...]

Art. 16. - Orario di lavoro.
Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 42 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Nei giorni di domenica l’orario normale di lavoro è fissato in 4 ore.
[...]

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all’art. 16.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 24 e le otto, ad eccezione delle prestazioni previste all’art. 18.
[...]

Art. 18. - Prestazioni serali.
Gli impiegati chiamati a partecipare allo spettacolo, alle antiprove, alle prove generali e alle prove ordinarie, oltre e non in prolungamento del normale orario di lavoro, percepiranno un compenso forfettario pari al 60 per cento della retribuzione effettiva giornaliera. In tal caso non si applicano maggiorazioni previste dall’articolo 17 del presente contratto.
Il compenso per le prestazioni serali è comunque escluso dal computo della retribuzione.
Le prestazioni di cui sopra avranno inizio per il personale di palcoscenico mezz’ora prima dell’orario fissato nell’ordine del giorno e un’ora prima per il personale di sala, ed avranno termine entro le ore 24 per le prove ordinarie e le ore una negli altri casi.
Per i teatri che svolgono attività estiva all’aperto il limite di cui sopra è protratto rispettivamente alle ora 0,30 ed alle ore 1,30.
L’eventuale superamento dei limiti d’orario previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, dovuto alle operazioni di smontaggio delle scene e di riordino del palcoscenico, sarà retribuito con un compenso forfettario pari al 10 per cento dell’ammontare del serale.
Qualora invece detto superamento sia determinato da esigenze connesse con lo svolgimento delle prove e dello spettacolo ogni mezz’ora di superamento sarà retribuita in base alle norme previste dall’articolo 17 e l’eventuale eccedenza con il compenso forfettario di cui al comma precedente.
L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici, sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere.
Il diritto al compenso serale sarà riconosciuto oltre i limiti dell’orario ordinario, non in prolungamento o comunque quando si verifichi la terza prestazione serale.

Art. 19. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione agli interessati almeno due giorni prima.

Art. 21. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 28. - Tutela della maternità.
Per i casi di interruzione dovuta a gravidanza e puerperio restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l’Ente conserverà all’impiegata il posto per un periodo di sei mesi, corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi quattro mesi e mezzo e la retribuzione dimezzata per il restante periodo.
[...]

Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari, e strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della gravita, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Tuttavia l’indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente all’impiegato che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio a meno che la mancanza da lui commessa non; costituisca reato.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 36. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i maestri collaboratori dipendenti dagli enti lirici e sinfonici
L’anno 1962, il giorno 20 del mese di aprile in Roma, tra l’Associazione nazionale enti lirici e sinfonici, rappresentata dal suo Presidente [...], assistito dal Sovraintendente del Teatro Arena di Verona [...], dal Sovraintendente del Teatro Massimo di Palermo [...], dal Sovraintendente del Teatro alla Scala [...], dal Sovraintendente del Teatro Comunale di Bologna [...] e la Federazione italiana lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo [...], la Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i maestri collaboratori, dipendenti dagli Enti lirici e sinfonici.

Art. 2. - Visita medica.
Prima dell’assunzione in servizio il maestro può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell’Ente.

Art. 3. - Norme di assunzione.
[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato ad eccezione di quelle relative al preavviso.
[...]

Art. 11. - Prestazioni speciali.
I maestri collaboratori hanno l’obbligo di eseguire tutte le «prestazioni speciali» che, inerenti alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro affidate dalla sovraintendenza.
Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni solistiche di rilievo in palcoscenico.
Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni la sovraintendenza corrisponderà uno speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.
Sono da annoverare tra le prestazioni speciali le strumentazioni realizzate dal maestro istruttore della banda assegnata al gruppo B.

Art. 13. - Doppio spettacolo.
Allorché vengano eseguiti due concerti o spettacoli nella stessa giornata, al maestro che partecipa ad entrambi i concerti o spettacoli sarà corrisposto un compenso pari al 100 per cento della retribuzione globale giornaliera.
A questi fini l’antiprova generale e la prova generale dell’intero spettacolo sono da considerarsi come spettacolo.

Art. 15. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro dei maestri collaboratori è fissato in sette ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata massima di quattro ore.
Tuttavia, ai soli fini delle prove di sala, l’orario giornaliero dei maestri di sala e dei maestri al ballo è fissato in sei ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore.
In caso di spettacolo, o antiprova generale, o prova generale, l’orario normale di lavoro dei maestri collaboratori è cosi suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di tre ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di tre ore ed una antiprova generale o viceversa.
c) una prestazione ordinaria di tre ore ed una prova generale o viceversa.
Fra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle due ore e trenta.
In caso di prova unica l’orario giornaliero sarà esaurito in cinque ore.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi sul posto di lavoro almeno dieci minuti prima dell’esercizio della prestazione.
Durante ciascuna prova il maestro ha diritto ad almeno dieci minuti di riposo, da computarsi nell’orario di , lavoro.
Le prestazioni antimeridiane avranno inizio alle ore 10, quelle serali non si protrarranno oltre le ore una in caso di spettacolo, antiprova generale e prova generale e oltre le ore 24 in caso di prove ordinarie.
Gli spettacoli all’aperto e le relative prove antigenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore una e trenta.
Le prestazioni antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore otto e trenta.
Nei gliomi di domenica l’orario normale di lavoro si esaurisce con una prestazione di 4 ore o con uno spettacolo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario notturno e festivo che gli venga richiesto.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui al primo comma dell’articolo 15 sarà compensato per ogni mezz’ora di prolungamento o frazione di mezza ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di prestazione maggiorata del 75 per cento. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 180.
Qualora l’Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro collaboratore un compenso globale pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore.
Le prestazioni straordinarie verranno escluse dal computo dello orario giornaliero ai fini della percentuale di cui al secondo comma del presente articolo ed ai fini delle limitazioni di orario di cui all’articolo 15.
Il lavoro notturno compiuto oltre le ore 1 o le ore 1,30 per gli spettacoli all’aperto, verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 100 per cento.
[...]

Art. 17. - Riposo settimanale.
Il maestro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione agli interessati almeno due giorni prima.

Art. 23. - Divieti e norme disciplinari.
Il maestro è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’Ente in appositi regolamenti interni, purché essi non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
In caso di inadempienza saranno applicate le norme previste dall’articolo successivo.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze potranno essere punite, secondo la gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
e) multa non superiore all’importo di due ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del maestro colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Tuttavia l’indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente al maestro che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio, a meno che la mancanza da lui commessa non costituisca reato.
Il licenziamento è inoltre indipendente dall’eventuale responsabilità nelle quali, sia incorso il maestro.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

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Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
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