Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2012, n. 4397 - Concorso di colpa dell'infortunato: anche il lavoratore è destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica
Responsabilità del capo cantiere di una s.r.l. per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore che, durante i lavori di manutenzione della colonna di assorbimento dell'acido solforico, durati per circa due ore, non faceva uso dell'apposita maschera protettiva inalando così i vapori nocivi che gli procuravano una insufficienza respiratoria.
Sia in primo che in secondo grado viene riconosciuta la responsabilità dell'imputato e nello stesso tempo il concorso di colpa dell'infortunato nella misura del 50%.
Ricorre in Cassazione la parte civile - Rigetto.
Va rilevato, afferma la Corte, che nel caso in esame il concorso di colpa della parte offesa è stata correttamente ricondotta all'omesso utilizzo della maschera antigas, la cui messa a disposizione del lavoratore è stata oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito.
Questa conclusione è coerente con gli obblighi che gravano sul lavoratore in quanto anch'egli destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) PARTE CIVILE;
1) G.G. N. IL (OMISSIS);
2) F. SRL;
avverso la sentenza n. 13052/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv.to Lamgelli Elisabetta, del Foro di Roma in sostituzione dell'avv. Longo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FattoDiritto
La Corte di appello di Torino confermava il giudizio di responsabilità a carico di G.G. per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, commesso in data (OMISSIS), in qualità di capo cantiere della F. s.r.l., in danno di M.P., confermando altresì il riconoscimento del concorso di colpa dell'infortunato nella misura del 50% e statuendo la condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 2000,00.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso al M. che, durante i lavori di manutenzione della colonna di assorbimento dell'acido solforico, durati per circa due ore, senza fare uso dell'apposita maschera protettiva, inalava i vapori nocivi, così procurandosi le indicate lesioni, consistite in insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
I giudici di merito ritenevano la responsabilità del prevenuto che, nella qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza che sarebbe derivata dall'indossare la maschera antigas in quella occasione ed affermavano la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, evidenziando la condotta indubbiamente disavveduta e trascurata tenuta dall'infortunato, che non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive ed essendo stato indicata la stessa nel permesso di lavoro quale misura di prevenzione del rischio specifico.
Propone ricorso per cassazione la parte civile articolando due motivi.
Con il primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto concorso di colpa sostenendo che il permesso di lavoro recava la semplice prescrizione di "tenere a disposizione" occhiali, guanti e maschera antigas mentre l'apposita casella, che prescriveva di indossare tali dispositivi di sicurezza non era barrata nè erano state fornite istruzioni specifiche di indossare la maschera. Sul punto si sostiene che erano state del tutto trascurate le dichiarazioni testimoniali della parte offesa e dell'altro operaio che assisteva il danneggiato nel lavoro di smontaggio della colonna recupero acido solforico, i quale concordemente avevano escluso che fosse stato loro prescritto di indossare la maschera.
Con il secondo motivo lamenta l'irrisorietà della somma liquidata a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla parte civile per entrambi i gradi di giudizio.
Diritto
Il ricorso è infondato, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.
Con riferimento al primo motivo, va rilevato che nel caso in esame il concorso di colpa della parte offesa è stata correttamente ricondotta all'omesso utilizzo della maschera antigas, la cui messa a disposizione del lavoratore è stata oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito.
Questa conclusione è coerente con gli obblighi che gravano sul lavoratore in quanto anch'egli destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica. Importante, in proposito, è la disposizione che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (cfr., in particolare, il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6), gli obblighi comportamentali dei lavoratore (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20). Di rilievo, in particolare, è l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, comma 1) nonchè, di particolare rilievo nel caso di interesse, quelli di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (art. 20, lett. b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20, lett. d). Si tratta di obblighi cautelari "specifici", la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima, come nel caso in esame, ovvero, in caso di danno a terze persone, con gli effetti di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590, comma 3. La censura proposta, secondo la quale il giudicante avrebbe trascurato la circostanza che nel permesso di lavoro si dava atto della messa a disposizione della maschera antigas ma non della prescrizione di indossarla, è destituita di fondamento, tenuto conto che i giudici di merito hanno espressamente escluso l'omessa informazione del lavoratore, evidenziando l'incontro sul tema della sicurezza svoltosi qualche giorno prima dell'incidente. Va ricordato, inoltre, che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 77 dedicato agli obblighi del datore di lavoro, espressamente prevede al comma 3, l'obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali idonei mentre l'art. 78 dello stesso Decreto stabilisce che i lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 20, comma 2, lett. d) del citato Decreto Legislativo utilizzino i dispostivi di protezione messi a loro disposizione.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che non è consentito al giudice di legittimità valutare la congruità della liquidazione, compito riservato esclusivamente al giudice di merito. I limiti della valutazione della Corte di cassazione si riferiscono esclusivamente alla violazione, da parte del giudice di merito, dei minimi di tariffa ma appare evidente che è onere del ricorrente indicare specificamente, proprio per consentire alla Corte di esercitare il richiesto controllo di legittimità, le specifiche violazioni di tali minimi. Nel caso in esame la parte civile ricorrente si è limitata a censurare genericamente i criteri utilizzati dal primo giudice per liquidare le spese ma non ha ricostruito, a fronte di una liquidazione complessivamente operata, se il calcolo delle singole voci singolarmente considerate sia idoneo a ritenere violati i minimi di tariffa (v. Sez. 4, 14 marzo 2002, n. 16019, P.C., rv. 221944).
Sui problemi dei limiti del sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese tra le parti si è più volte pronunziata la cassazione civile che ha sempre precisato come tale sindacato sia ammissibile solo se il ricorrente non si limiti a generiche censure ma indichi specificamente le voci di tabella che si ritengono violate (cfr., sez. 3, 29 ottobre 2001 n. 13417; sez. 2, 1 dicembre 2000 n. 15373; sez. 3, 25 maggio 2000 n. 6864; sez. 2, 23 maggio 2000 n. 6733; sez. lav., 18 agosto 1999 n. 8721). Questo onere, a parere della Corte, incombe sulla parte anche nel caso di liquidazione operata complessivamente dal giudice di merito. Parimenti, per quanto riguarda le spese vive sostenute, non si precisa nel ricorso se le medesime siano state documentalmente provate (cfr., sez. 3 civ., 23 gennaio 2002 n. 738). In ogni caso l'errore nella determinazione delle spese vive sostenute, secondo altra decisione della cassazione civile (sez. 2, 1 dicembre 2000 n. 15373), è rimediabile o con la correzione o con la revocazione del provvedimento che le ha liquidate.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.