Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2012, n. 3562 - Lesioni personali e mancata formazione nell'uso delle attrezzature di lavoro


 

 

 

Responsabilità dell'amministratore unico di una S.r.l. per aver cagionato al lavoratore dipendente H.N. lesioni personali gravi integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 58, omettendo di assicurare che i lavoratori incaricati di usare il carrello elevatore ricevessero una formazione adeguata all'utilizzo e ai rischi relativi, specificatamente per quanto riguarda la stabilità del carico sollevato e trasportato con lo stesso carrello, così che il dipendente sopra indicato, mentre movimentava con il carrello elevatore tre pannelli di armatura, veniva colpito da un pannello che scivolava da un lato e gli cadeva sul piede sinistro, provocandogli le sopra indicate lesioni.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

La Suprema Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua. I giudici della Corte di appello di Trento hanno infatti chiaramente evidenziato, per quanto attiene alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 590 c.p., comma 3 in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, gli elementi da cui hanno dedotto la responsabilità dell' A. in ordine al reato ascrittogli, facendo in particolare riferimento alla valida documentazione sanitaria in atti non contestata dallo stesso I.N.A.I.L. e che quindi la Corte territoriale non aveva alcun motivo di disattendere. Per quanto poi attiene alla condotta del lavoratore la sentenza impugnata ha spiegato con congrua e logica motivazione le ragioni per cui tale condotta non possa ritenersi abnorme, in quanto la circostanza che l' H. abbia posto in essere una manovra errata durante l'espletamento delle sue mansioni non può esonerare da responsabilità il suo datore di lavoro A.L., al quale è stato contestato di non avere provveduto a dare al lavoratore un'adeguata formazione nell'uso delle attrezzature di lavoro a sua disposizione.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

 

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

 

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

1) A.L. N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 158/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 06/04/2011;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

 

 

Fatto

 

 

Con sentenza del 10 dicembre 2009 il Tribunale di Rovereto dichiarava A.L. colpevole del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in particolare del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, art. 38, comma 1, lett. a), e lo condannava, concessa la circostanza attenuante del danno risarcito equivalente alle aggravanti contestate, operata la riduzione di pena per il rito, alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

 

All' A. era stato contestato il reato di cui all'art. 40 c.p., art. 590 c.p., commi 3 e 5, art. 583 c.p., comma 1, n. 1 perchè, nella sua qualità di amministratore unico della ditta Impresa di Costruzioni F.lli A. S.r.l., in data 11.06.2005, aveva cagionato al lavoratore dipendente H.N. lesioni personali gravi integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 58, omettendo di assicurare che i lavoratori incaricati di usare il carrello elevatore ricevessero una formazione adeguata sul suo utilizzo e sui rischi relativi, specificatamente per quanto riguarda la stabilità del carico sollevato e trasportato con lo stesso carrello, così che il dipendente sopra indicato, mentre movimentava con il carrello elevatore tre pannelli di armatura, veniva colpito da un pannello che scivolava da un lato e gli cadeva sul piede sinistro, provocandogli le sopra indicate lesioni.

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello il difensore dell'imputato.

 

La Corte di Appello di Trento in data 6.04.2011, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali.

 

Avverso la predetta sentenza A.L., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento.

 

Il ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per i seguenti motivi:

 

1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui si afferma la sussistenza dell'aggravante della lesione grave e conseguente inosservanza, erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla negata perseguibilità a querela di parte del reato de quo. Secondo il ricorrente non vi era la prova che la durata della malattia derivata al lavoratore dalle lesioni subite avesse avuto una durata superiore ai 40 giorni e, comunque, aveva errato la Corte territoriale allorquando aveva ritenuto che, anche se la durata della malattia fosse stata inferiore a 40 giorni, pur tuttavia il reato sarebbe stato sempre procedibile di ufficio, in quanto le lesioni semplici, anche se commesse con violazione della normativa antinfortunistica del lavoro, sono punibili a querela della persona offesa.

 

2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nella parte in cui afferma la sussistenza del reato con riguardo all'elemento materiale e soggettivo. Secondo il ricorrente, infatti, il lavoratore, operaio esperto e specializzato, aveva posto in essere un comportamento imprudente con una iniziativa autonoma ed incontrollabile da parte del datore di lavoro, erroneamente punito per un evento dallo stesso non prevedibile.

 

 

Diritto

 

 

Il ricorso non è fondato.

 

Nel momento del controllo della motivazione, infatti, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369).

 

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Trento hanno infatti chiaramente evidenziato, per quanto attiene alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 590 c.p., comma 3 in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, gli elementi da cui hanno dedotto la responsabilità dell' A. in ordine al reato ascrittogli, facendo in particolare riferimento alla valida documentazione sanitaria in atti non contestata dallo stesso I.N.A.I.L. e che quindi la Corte territoriale non aveva alcun motivo di disattendere. Per quanto poi attiene alla condotta del lavoratore la sentenza impugnata ha spiegato con congrua e logica motivazione le ragioni per cui tale condotta non possa ritenersi abnorme, in quanto la circostanza che l' H. abbia posto in essere una manovra errata durante l'espletamento delle sue mansioni non può esonerare da responsabilità il suo datore di lavoro A.L., al quale è stato contestato di non avere provveduto a dare al lavoratore un'adeguata formazione nell'uso delle attrezzature di lavoro a sua disposizione, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38, in tal modo non mettendolo in condizione affinchè non si verificasse l'evento di cui è processo, ampiamente prevedibile e prevenibile.

 

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.