Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2012, n. 3999 - Uso di un autocarro con bracci estraibili difettosi e omissione di doveri formativi ed informativi: infortunio mortale
Responsabilità dell'amministratore unico di una srl (P.) per infortunio mortale occorso ad un lavoratore (Pa.): accadeva che altro lavoratore, B. F., nell'utilizzare un muletto elevatore Hyster per estrarre un braccio stabilizzatore di un autocarro Fiat 100 azionava inavvertitamente la marcia avanti del mezzo e così schiacciava il capo del Pa. che era intento a controllare l'operazione di estrazione frapponendosi tra il muletto e l'autocarro.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte territoriale e prima ancora il Tribunale hanno fornito un'adeguata e corretta risposta agli interrogativi sollevati dal ricorrente, laddove, da un canto, si è rilevato che era stata erroneamente consentito da parte del P. ai dipendenti l'uso dell'autocarro con bracci estraibili difettosi e, dall'altro, che non era stato spiegato cosa fare in caso di mal funzionamento e sul rischio derivante dall'interposizione di una persona dinanzi alle forche del carrello, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra l'omissione di tali doveri formativi ed informativi e l'evento mortale.
Di certo la condotta della vittima Pa., chiamato dal B. a svolgere un compito estemporaneo e non rientrante nelle sue mansioni (assunto con un contratto di formazione individuale), che si pose tra il carrello e l'autocarro, non fu affatto oculata e prudente, ma comunque non al punto da potersi qualificare come eccezionale nè fu, tanto meno, frutto di una sua autonoma iniziativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.A.G., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3544/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Paladino Paolo, del foro di Marsala, che chiede l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.A. G. avverso la sentenza emessa in data 3.2.2011 dalla Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma di quella in data 12.12.2008 del Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Mazara del Vallo, riduceva la pena condizionalmente sospesa inflitta al ricorrente, per il delitto di cui all'art. 40 c.p., comma 2, art. 41 c.p., art. 589 c.p., comma 2 in relazione alle norma di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 8, 21 e 22, art. 389, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168 e 170 (fatto acc. il (OMISSIS)), a mesi otto di reclusione (avendo ravvisato il prevalente grado di colpa in capo al dipendente B.F.).
I fatti come riportati nell'impugnata sentenza.
L'Infortunio si verificò all'interno dell'azienda I. srl, il cui amministratore unico era l'odierno ricorrente, quando il dipendente B. F., nell'utilizzare un muletto elevatore Hyster per estrarre un braccio stabilizzatore di un autocarro Fiat 100 azionava inavvertitamente la marcia avanti del mezzo e così schiacciava il capo del Pa. che era intento a controllare l'operazione di estrazione frapponendosi tra il muletto e l'autocarro.
Dalle successive indagini risultava che la vittima (OMISSIS) era stata assunta il precedente 31 maggio con contratto di formazione lavoro ed il suo tutor aziendale era proprio il P.; il B., invece, era stato assunto presso la medesima azienda il precedente 21 giugno con contratto a tempo determinato ma risultava avere già avuto diverse esperienze quale operaio addetto alla guida ed al controllo di gru, mezzi pesanti ed altre apparecchiature presso altre aziende.
Il giudice di primo grado affrontava innanzi tutto la problematica della valutazione della condotta del B. escludendone l'abnormità ai fini della valutazione del nesso di causalità rispetto a quella omissiva del datore di lavoro affermando che, per quanto l'utilizzazione del muletto per quello scopo dovesse qualificarsi scelta inopportuna, la stessa non poteva però ritenersi comportamento esorbitante l'attività lavorativa e le mansioni del B. che, conseguentemente, non poteva avere cagionato da solo l'evento letale del Pa..
Quanto poi all'osservanza della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro P.A., il primo giudice rilevava che, a seguito del dibattimento svoltosi, era emerso in maniera evidente l'Inadempimento del dovere di informazione e formazione del B. in tema di utilizzo di apparecchi meccanici e di trasporto;
sicchè ne affermava la responsabilità trattandosi di condotta omissiva che aveva concorso alla causazione dell'evento.
Il ricorrente, allegando sia la sentenza di prime cure sia l'atto d'appello, deduce la violazione degli artt. 40, 41 e 580 c.p. e del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 35, 37 e 38 ed il vizio motivazionale per infedeltà agli atti del processo in relazione all'asserita omissione di adeguata formazione ed informazione nonchè della condotta posta in essere dalla vittima e da B.F., dal momento che la sentenza di appello, al pari di quella del Tribunale, non chiariva quale specifica informazione avrebbe dovuto essere data (su come sopperire all'inconveniente determinato dalla difettosa estrazione del braccio stabilizzatore di un camion e delle peculiarità di funzionamento del pedale di avanti/indietro) sicchè l'atto omesso rimaneva del tutto indeterminato, atteso che la conduzione del carrello era semplice ed il B. ne era ben consapevole. L'indeterminatezza dell'informazione si poneva in violazione delle norme speciali richiamate che prescrivevano la sufficienza ed adeguatezza delle stesse. Ribadisce l'abnormità ed imprevedibilità della condotta del B., e, per certi versi, anche della vittima Pa. (che si era frapposto nel breve spazio tra il muletto in manovra e l'ostacolo fisso costituito dal camion).
Diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le censure mosse hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi al giudice a quo che le ha disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
La Corte territoriale e prima ancora il Tribunale (pagg. 20-22 sentenza di 1^ grado) hanno fornito un'adeguata e corretta risposta agli interrogativi sollevati dal ricorrente, laddove, da un canto, si è rilevato che era stata erroneamente consentita da parte del P. al dipendenti l'uso dell'autocarro con bracci estraibili difettosi e, dall'altro, che non era stato spiegato cosa fare in caso di mal funzionamento e sul rischio derivante dall'interposizione di una persona dinanzi alle forche del carrello, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra l'omissione di tali doveri formativi ed informativi e l'evento mortale.
In proposito, è stato correttamente osservato che gli operai, sebbene avessero a disposizione quel particolare autocarro, non erano stati informati da alcuno circa il modo in cui riuscire ad estrarre i bracci stabilizzatori in condizioni di sicurezza, sicchè gli stessi, in assenza di qualsiasi direttiva aziendale, ricorrevano all'impropria utilizzazione del carrello elevatore che poi cagionava il sinistro. Nè il dovere di informazione abbisognava di concretizzarsi nell'emanazione di una specifica direttiva: al contrario, in assenza di qualsiasi istruzione circa accorgimenti da tenere nell'uso dell'autocarro, ovvero, al limite, dell'espresso divieto di adoperarlo, implica a sufficienza l'integrazione di quel difetto d'informazione oggetto di contestazione.
Inoltre, va evidenziato che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. pen. Sez. 4, n. 7267 del 10.11.2009, Rv. 246695); cioè solo in presenza di un comportamento del lavoratore, persona offesa (e non già di altro dipendente corresponsabile dell'evento) del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto ai procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute. Ma di certo la condotta della vittima Pa., chiamato dal B. a svolgere un compito estemporaneo e non rientrante nelle sue mansioni (assunto con un contratto di formazione individuale) che si pose tra il carrello e l'autocarro, non fu affatto oculata e prudente, ma comunque non al punto da potersi qualificare come eccezionale nè fu, tanto meno, frutto di una sua autonoma iniziativa, dal momento che si pose in quella peculiare e pericolosa posizione solo a seguito di specifica richiesta del collega di lavoro B. di verificare la presenza di eventuali ostacoli.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.