Regione Sicilia
Assessorato della salute
Circolare 21 dicembre 2011, n. 1285.
Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate.
(G.U.R.S. 17 febbraio 2012, n. 7)


Titolo IX - capo III del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii
Premessa

A seguito degli incontri periodici con i responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana (AA.SS.PP.), presso la sede del servizio 3 del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro “Amianto”, al fine di fornire indicazioni sul modello organizzativo da adottare per la trattazione della problematica di cui all’oggetto, con l’obiettivo di realizzare una linea guida che rendesse uniformi e omogenee su tutto il territorio regionale le procedure utilizzate dalle AA.SS.PP. e dalle aziende coinvolte nelle attività di manutenzione e rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti.

Campo di applicazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 257/92, le imprese che intendono effettuare lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto presso edifici, strutture, apparecchi e impianti, mezzi di trasporto, compreso lo smaltimento ed il trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, devono adeguare la loro attività a quanto previsto nel titolo IX - capo III del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
Il datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 81/08, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
In caso di sospetta presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal sopra citato capo.
Il datore di lavoro, in caso di sussistenza del rischio, procede, ai sensi degli artt. 28 e 249 del D.Lgs. n. 81/08, alla valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:
1) lavori non soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n. 81/08;
2) lavori soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n. 81/08;
3) lavori soggetti a presentazione del “piano di lavoro” ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08.

Lavori non soggetti a “notifica”
La commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/08, ha approvato, in data 19 gennaio 2011, il documento “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI)”, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 249 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.., diffuso tramite circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2011 e pubblicata nel sito www.lavoro.gov.it. Nei casi di “ESEDI” (acronimo di “Esposizioni sporadiche di debole intensità”) non si applicano gli artt. 250 (notifica preliminare), 251, comma 1 (particolari misure di prevenzione e protezione in materia di amianto), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (iscrizione nel registro degli esposti) del D.Lgs. n. 81/2008.
Le superiori esenzioni si applicano a condizione che le attività lavorative espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto e le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000).
Le attività “ESEDI” vengono identificate nelle lavorazioni che vengono effettuate:
a. per un massimo di 60 ore l’anno;
b. per non più di 4 ore per singolo intervento;
c. per non più di due interventi al mese.
L’espletamento della superiore attività corrisponde ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore.
All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
A titolo indicativo e non esaustivo, nei seguenti punti a), b), c) e d) si riporta un elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività “ESEDI”:
a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
a1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
a2) riparazione di una superficie ridotta (massimo 10 mq) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
a3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
a4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
a5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo 10 mq), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
a6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
a7) attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
a8) inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
a9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:
b1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
b2) rimozione di una superficie limitata (massimo 10 mq) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
b3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 mq) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
c1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
c2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 mq), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
d1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, prima dell’effettuazione delle attività “ESEDI”, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di cessazione dell’impiego dell’amianto e smaltimento dei rifiuti, il datore di lavoro deve dichiarare nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08, che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro.
Tale valutazione può essere effettuata mediante misurazioni ambientali eseguite in occasione di operazioni di rimozione e/o bonifica o, in subordine, facendo ricorso a informazioni tratte da banche dati o specifica bibliografia.

Lavori soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n. 81/08
La notifica va inviata allo S.Pre.S.A.L. dell’ASP territorialmente competente, a cura del datore di lavoro dell’impresa incaricata dell’attività di rimozione, prima dall’inizio delle seguenti tipologie di lavori, senza alcuna limitazione in termini di quantità e durata delle lavorazioni:
a) Attività di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
a1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
a2) riparazione di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
a3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
a4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
a5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
a6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
a7) attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
a8) inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
a9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:
b1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
b2) rimozione di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
b3) raccolta di piccoli pezzi di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
c1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
c2) messa in sicurezza di materiale frammentato, con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
d1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
La notifica deve contenere la descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) anagrafica completa del committente e dell’impresa esecutrice;
b) ubicazione del cantiere;
c) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
d) attività e procedimenti applicati;
e) numero di lavoratori interessati;
f) data di inizio dei lavori e relativa durata;
g) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto;
h) dichiarazione attestante che:
h1) la ditta è regolarmente iscritta all’albo nazionale gestione dei rifiuti nella categoria “10A” (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi);
h2) i lavoratori sono regolarmente sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria;
h3) i lavoratori sono regolarmente assicurati all’INAIL per il rischio specifico ed in possesso dei titoli di abilitazione ex art. 10, 7° comma, del D.P.R. 8 agosto 1994 e decreto Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006.

Lavori soggetti al “piano di lavoro” ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08
Nei lavori, non compresi nei precedenti casi n. 1) e n. 2), che comportano la demolizione o la rimozione di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché mezzi di trasporto, dovrà essere predisposto un piano di lavoro.
Il datore di lavoro, quindi, almeno trenta giorni prima di eseguire una delle sopra indicate attività, dovrà predisporre e trasmettere allo S.Pre.S.A.L. dell’ASP territorialmente competente un piano di lavoro atto a prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) anagrafica completa del committente e dell’impresa esecutrice;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) natura dei lavori, data d’inizio e loro durata presumibile;
d) numero di lavoratori impegnati in cantiere;
e) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
f) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
g) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
h) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
i) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
l) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254 del D.Lgs. n. 81/08, delle misure di cui all’articolo 255 del medesimo decreto, adattate alle particolari esigenze del lavoro specifico;
m) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
n) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere h), i), l), m) ed o);
o) indicazione delle misure di sicurezza finalizzate all’eliminazione dei rischi infortunistici scaturenti durante le fasi di smontaggio e/o demolizione dei manufatti (rischio di caduta dall’alto, seppellimento, annegamento, investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, uso di sostanze chimiche, elettrocuzione, etc.);
In allegato al superiore piano deve essere prodotta la seguente documentazione:
1. giudizi d’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica rilasciati dal medico competente aziendale (lavoratori addetti alla demolizione e/o rimozione di materiali contenenti amianto);
2. atti probanti l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, ex artt. 37 e 258 del D.Lgs. n. 81/08 e decreto dell’Assessorato della sanità Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006 e ss.mm.ii. come da decreto Assessorato della salute Regione siciliana n. 1866/10 del 22 luglio 2010;
3. titolo di abilitazione “gestionale” del responsabile di cantiere, ex art. 10, 7° comma, del D.P.R. 8 agosto 1994 e decreto Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006 e ss.mm.ii. come da decreto n. 1866/10 del 22 luglio 2010;
4. titoli di abilitazione “operativi” dei lavoratori, ex art. 10, 7° comma, del D.P.R. 8 agosto 1994 e decreto Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006 e ss.mm.ii. come da decreto n.1866/10 del 22 luglio 2010;
5. provvedimento d’iscrizione, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs n. 152/06, (ex art. 30, 4° c., del D.Lgs. n. 22/97), all’albo nazionale gestione dei rifiuti nella categoria “10A” (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) o “10B” (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d’attrito, materiali isolanti – pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto);
6. copia del registro degli esposti previsto dall’art. 260 del D.Lgs. n. 81/08.
I servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle AA.SS.PP., al fine di evitare di acquisire più volte la medesima documentazione, possono costituire, per ogni singola azienda operante nel settore in esame, appositi archivi cartacei o informatici ove custodire, fino alla naturale scadenza, copia delle certificazioni di cui ai superiori punti dal n. 1) al n. 6).
In deroga alle previsioni di cui al comma 5 dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, nel caso in cui ravvisasse la necessità di effettuare l’intervento di demolizione o rimozione prima di trenta giorni dalla data di invio del piano di lavoro, dovrà integrare la superiore documentazione con l’attestazione di versamento di € 52,00 sul c/c postale della competente ASP.
Causale del versamento: esame piano di lavoro per rilascio nulla osta ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08.
Lo S.Pre.S.A.L., entro 10 giorni dalla data di invio del piano di lavoro, provvederà a rilasciare al richiedente apposito nulla-osta atto a consentire l’immediata esecuzione dell’intervento di bonifica.
Nei casi di urgenza, il datore di lavoro non deve rispettare il suddetto obbligo di preavviso di trenta giorni.
In tale caso, però, il datore di lavoro dovrà ugualmente inviare allo S.Pre.S.A.L. della locale ASP un piano di lavoro, contenente le informazioni di cui al superiore elenco e, oltre alla data d’inizio, dovrà essere fornita l’indicazione dell’orario d’inizio dell’attività.
Gli S.Pre.S.A.L. valuteranno con maggiore attenzione e cura tale tipologia di lavori, eseguiti con carattere d’urgenza, e provvederanno ad intensificare la vigilanza in tali luoghi di lavoro.

Certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto (ex punto 6 dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994)
Per ottenere la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto in matrice friabile, finalizzata ad assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, occorre redigere apposita istanza da parte del proprietario del bene bonificato o del datore di lavoro dell’impresa esecutrice di tali lavori, indirizzata allo S.Pre.S.A.L.
Alla suddetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del “formulario/i d’identificazione dei rifiuti”, ex art. 15 del D.Lgs. n. 22/97;
b) rapporti di prova relativi ai campionamenti d’aria effettuati durante l’attività di bonifica con le modalità previste dall’art. 253 del D.Lgs. n. 81/08 e dal D.M. 6 settembre 1994, con determinazione analitica in MOCF o SEM della concentrazione di fibre di amianto aerodisperso nel luogo di lavoro e nell’ambiente esterno, eseguita da laboratorio autorizzato;
c) attestazione di avvenuto versamento di € 113,00 sul c/c postale appositamente previsto dall’ASP territorialmente competente.
Gli S.Pre.S.A.L. provvederanno al rilascio della certificazione di restituibilità in conformità a quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994.

Controllo dell’esposizione e valore limite (art. 253 del D.Lgs. n. 81/08)
In tutti i lavori comportanti esposizione al rischio amianto, le imprese esecutrici devono assicurarsi del mantenimento del rispetto del valore limite di 0,1 fibra per cm3 nell’aria dell’ambiente di lavoro mediante misurazioni periodiche.
Queste misurazioni devono essere eseguite durante i lavori e, a seconda della tipologia di intervento (lavori di rimozione amianto in matrice compatta e non deteriorato), sono consentiti, previa assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro, riferimenti a misurazioni standard riferite a identiche situazioni.
La determinazione della concentrazione nell’aria deve essere effettuata conteggiando le fibre mediante microscopia a contrasto di fase (MOCF) o microscopia elettronica (SEM).
Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il su citato valore limite di 0,1 fibra per cm3, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:
a) assicura che i lavoratori esposti utilizzino dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite;
b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti (RLS) sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

Informazione e formazione dei lavoratori (artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08)
I lavoratori adibiti ad attività di demolizione o rimozione, ai sensi di quanto sancito dall’art. 258 del D.Lgs. n. 81/08, devono essere in possesso dell’attestato di formazione professionale previsto dall’art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
I corsi dovranno essere organizzati tenendo conto delle indicazioni e dei programmi didattici previsti dal decreto dell’Assessorato della sanità Regione siciliana n. 9386 del 22 dicembre 2006 e dal decreto dell’Assessorato della salute Regione siciliana n. 1866/10 del 22 luglio 2010.
A tal fine è stato costituito presso il servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute il “Registro regionale dei soggetti abilitati alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”. Il registro è consultabile on-line al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_AreeTematiche/PIR_RegistroRegionaleAmianto
Al fine di mantenere costantemente aggiornato il predetto registro, i soggetti formatori devono attenersi alle procedure di invio degli attestati previste dall’ultimo comma dell’art. 10 e dall’art. 15 del decreto 22 dicembre 2006.

Sorveglianza sanitaria - Registro esposti - Cartella sanitaria (art. 259 del D.Lgs. n. 81/08)
I lavoratori esposti a rischio amianto, salvo nei casi di esposizione definita sporadica e di breve durata (ESEDI), devono essere avviati a sorveglianza sanitaria.
Il controllo sanitario deve comprendere, così come indicato all’art. 259 del D.Lgs. n. 81/08, una visita preventiva prima dell’immissione al lavoro e visite periodiche, stabilite dal medico competente con giusta motivazione.
In caso di esposizione a rischio per superamento del valore limite previsto dall’art. 251 c. 1 lett. b e 254 comma 1 del D.lgs. n. 81/08, o in caso di attività lavorativa su amianto friabile, o qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’anomala esposizione dei lavoratori all’amianto (art. 240 comma 1), è opportuno che la superiore periodicità non superi l’anno e che il relativo protocollo sanitario preveda esami della funzionalità respiratoria, nonché la ricerca dei corpuscoli dell’asbesto nell’espettorato.
Nella cartella sanitaria di rischio, compilata dal medico competente, deve essere espressamente indicato il valore di esposizione personale a cui il lavoratore è risultato esposto.
In caso di esposizione a rischio per superamento del valore limite previsto dall’art. 251, c. 1, lett. b, e 254, comma 1, del D.lgs. n. 81/08, o qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’anomala esposizione all’amianto (art. 240, comma 1), i lavoratori devono essere iscritti nel registro degli esposti previsto dall’art. 243, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel suddetto registro, per ciascun iscritto, devono essere indicati:
a) l’attività svolta;
b) il tipo di amianto a cui si è esposti;
c) il valore di esposizione determinato.
Il suddetto registro deve essere inviato in copia al servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’ASP territorialmente competente e all’INAIL.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il registro, per il tramite del medico competente, deve essere inviato all’INAIL, unitamente alla cartella sanitaria di rischio.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’Assessore: RUSSO