Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2012, n. 6398 - Macchinario, pur conforme alla normativa CE, modificato per sopperire ad un guasto e privo di manutenzione: responsabilità dell'amministratore unico di una srl


 



Responsabilità dell'amministratore unico di una srl per infortunio ad un dipendente che, lavorando con una macchina lucidatrice, per sopperire ad un difettoso funzionamento del rullo, era intervenuto direttamente sul macchinario, dapprima azionando il comando manuale e poi addirittura salendo sul banco, sì da essere investito dal rullo e da riportare lesioni personali. L'addebito era basato sulla mancata messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature idonee e sicure, sul rilievo che una macchina lucidatrice, pur originariamente conforme alla direttiva CE, era stata modificata per sopperire ad un guasto di funzionamento attraverso l'introduzione di un comando manuale posto accanto alla macchina (che sostituiva l'originario comando posto su un pulpito) per l'azionamento del rullo. Tale modifica, in uno con la conseguente mancata manutenzione del macchinario, aveva posto le cause dell'infortunio.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Il giudicante, quando ha radicato la responsabilità del datore di lavoro sull'inidoneità della macchina, ha fatto buon governo del principio secondo cui tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari dei tutto sicuri, dovendo in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Tale principio (ora, del resto, puntualmente sviluppato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 69 e segg.) è desumibile tra l'altro dal disposto dell'articolo 2087 c.c., che costituisce "norma di chiusura" rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Sotto questo profilo non rileva certamente il fatto che il macchinario fosse conforme alla direttiva CE, ove si consideri che l'addebito è stata radicato sia sull'improvvido, consentito intervento in tema di meccanismo di funzionamento sia sulla omissione di adeguata manutenzione.


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis), N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 56/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore avv. (Omissis), del foro di (Omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



(Omissis) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, nella sua qualità di amministratore unico della (Omissis) srl e, quindi, di datore di lavoro, lo ha riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose (lussazione bifocale piede destro) subite da (Omissis), dipendente di detta società.

L'addebito era basato sulla mancata messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature idonee e sicure, sul rilievo che una macchina lucidatrice, pur originariamente conforme alla direttiva CE, era stata modificata per sopperire ad un guasto di funzionamento attraverso l'introduzione di un comando manuale posto accanto alla macchina (che sostituiva l'originario comando posto su un pulpito) per l'azionamento del rullo. Tale modifica, in uno con la conseguente mancata manutenzione del macchinario, aveva posto le cause dell'infortunio, giacchè il lavoratore infortunatosi, per sopperire ad un difettoso funzionamento del rullo, era intervenuto direttamente sul macchinario, dapprima azionando il comando manuale e poi addirittura salendo sul banco, sì da essere investito dal rullo e da riportare le lesioni suddette.

La colpa, quindi, era stata ravvisata nella scelta di modificare il funzionamento della macchina che veniva dotata di un meccanismo di manovra (il comando manuale) non adeguatamente segregato, sì da impedire l'avvicinamento non sicuro del lavoratore agli organi in movimento. Sotto questo profilo, la mera apposizione di un cartello di divieto di intervenire sulla macchina in movimento non era strumentario di sicurezza satisfattivo.

La colpa veniva ravvisata anche nella difettosa manutenzione, dimostrata dal fatto che già in precedenza si erano apprezzati analoghi problemi di funzionamento, che quindi non erano stati tempestivamente risolti, se non con il ricorso a "palliativi" che avevano finito con il consentire l'utilizzo del macchinario in condizioni di non sicurezza.

Con il ricorso vengono articolati diversi motivi.

Con il primo, si deduce la nullità del giudizio di appello, sul rilievo che il decreto di citazione per il giudizio non sarebbe stato notificato al difensore altro che il ventesimo giorno prima dell'udienza: oltre, quindi, il termine stabilito dall'articolo 601 c.p.p., comma 3. Di qui, si sostiene, la nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendosi che l'addebito riguardava la condotta omissiva del non avere dotato i lavoratori di macchinari idonei, mentre la condotta aveva poi riguardato la condotta commissiva dell'avere effettuato una modifica della macchina lavoratrice.

Con il terzo motivo, si contesta il giudizio di responsabilià, sostenendosi che l'imputato aveva adempiuto agli obblighi prevenzionali. In particolare, aveva cioè acquistato una macchina conforme alla direttiva CE, aveva fatto eseguire la prescritta manutenzione, aveva formato e informato il personale e aveva, in ogni caso, apposto cartelli di divieto onde interdire l'avvicinamento alla macchina in movimento da parte dei lavoratori.

Con il quarto motivo, prospetta l'abnormità della condotta del lavoratore, che il giudice di merito aveva escluso pur riconoscendo un concorso di colpa del lavoratore, intervenuto sulla macchina in movimento contravvenendo alle prescrizioni impartite.

Diritto



Il ricorso è infondato, a fronte di una decisione giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in fatto quanto alla ricostruzione dell'addebito ed ai profili di colpa; tra l'altro, sotto questo profilo, con argomenti ampiamente convergenti rispetto a quelli del giudice di primo grado.

Le doglianze del ricorrente sono infondate in diritto e, sotto certi profili, si basano su una opinabile, rinnovata ricostruzione dell'accaduto che non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto alla Corte di legittimità non è consentita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).

Inaccoglibile è il primo motivo, ove si consideri che, secondo assunto pacifico, in tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine minimo di venti giorni, stabilito dall'articolo 601 c.p.p., comma 5, per la notifica dell'avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179 c.p.p., ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine di cui all'articolo 491 c.p.p., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta (come nel caso di interesse) per la prima volta in sede di legittimità (Sezione 5, 18 febbraio 2009, Angelini, rv. 243614).

Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa quanto alla contestazione dell'addebito.

Vale il principio secondo cui, in tema di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (Sezione 4, 5 novembre 2009, Cacioppo ed altro): nella specie, non vi è dubbio che la contestazione dell'addebito è stata corretta e rispettosa del diritto di difesa, a fronte già di un giudizio di primo grado laddove si è circoscritto puntualmente il contenuto dell'addebito basato sulla inidoneità del macchinario, pur in origine conforme alla direttiva CE, a seguito della consentita modifica del meccanismo di funzionamento.

Del resto non va trascurato di considerare che la disciplina di garanzia di cui all'articolo 522 c.p.p. non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria , ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, essendo il sistema di garanzia ispirato all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un "fatto", inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non hanno potuto difendersi. In questa prospettiva, in tema di reati colposi, non sussistebbe la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica: come nel caso di specie), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacchè il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sezione 4, 16 settembre 2008, Tomietto; Sezione 4; 15 aprile 2009, Florio ed altro).

è principio qui calzante, ove si consideri che puntualmente l'addebito di cui all'imputazione è stato chiaramente formulato, già in origine, avendo riferimento all'inidoneità del macchinario, essendosi poi nel corso del giudizio focalizzato il contenuto della colpa nei termini suddetti (soprattutto, con riguardo all'intervento sul funzionamento del macchinario).

Ineccepibile e correttamente motivato è, poi, l'addebito di responsabilità, non potendosi accedere alla diversa ricostruzione in fatto fornita qui dal ricorrente e tesa a svalutare i plurimi profili di colpa evidenziati dal giudice di merito.

A ben vedere, il giudicante quando ha radicato la responsabilità del datore di lavoro sull'inidoneità della macchina ha fatto buon governo del principio secondo cui tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari dei tutto sicuri, dovendo in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Tale principio (ora, del resto, puntualmente sviluppato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 69 e segg.) è desumibile tra l'altro dal disposto dell'articolo 2087 c.c., che costituisce "norma di chiusura" rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (tra le tante, Sezione 4, 25 novembre 2010, Nemfardi).

Sotto questo profilo non rileva certamente il fatto che il macchinario fosse conforme alla direttiva CE, ove si consideri che l'addebito è stata radicato sia sull'improvvido, consentito intervento in tema di meccanismo di funzionamento sia sulla omissione di adeguata manutenzione.

Corretta e congruamente motivata è la valutazione del giudice di merito di inadeguatezza, per escludere la colpa, dell'obbligo di informazione ai lavoratori da parte del datore di lavoro assolto mediante l'apposizione del cartello di divieto di avvicinamento alla macchina in movimento, ove si consideri che proprio la modifica effettuata e le apprezzate difficoltà di funzionamento potevano porre le condizioni per comportamenti (imprudenti) quale quello tenuto dal lavoratore infortunato (per riferimenti, Sezione 4, 19 gennaio 2011, Locatelli).

Sotto quest'ultimo profilo, per corrispondere all'ultimo motivo di doglianza, corretto è l'avvenuto riconoscimento del concorso di colpa del lavoratore, con l'esclusione però della pretesa abnormità di tale condotta.

è affermazione corretta ove si consideri che qui possono utilmente richiamarsi i due fondamentali principi operanti in materia di rilevanza della condotta colposa del lavoratore ai fini della possibile esclusione della responsabilità del datore di lavoro.

In primo luogo, vale il rilievo pacifico che i comportamenti "abnormi" del lavoratore come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e idonei ad escluderne la responsabilità, non possono ravvisarsi in presenza di un comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Sezione 4, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri; nonchè, Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altro).

In secondo luogo, vale il rilievo parimenti pacifico secondo cui, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (Sezione 4, 25 marzo 2011, D'Acquisto).

Principi entrambi evocabili nel caso di specie, in considerazione dell'evidente connessione dell'infortunio con l'attività lavorativa e dei plurimi profili colposi del datore di lavoro, cui è stata attribuita rilevanza efficiente decisiva.

Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.