Cassazione Penale, Sez. 3, 09 febbraio 2012, n. 5049 - Detenzione nei luoghi di lavoro di un quantitativo di gasolio pari a litri 8.306 senza l'autorizzazione prescritta dalla normativa in materia di prevenzione incendi
Responsabilità del legale rappresentante e dell'amministratore delegato di una S.P.A. per aver detenuto presso la sede della società, in luoghi ove si svolgeva l'attività lavorativa, un quantitativo di gasolio pari a litri 8.306 senza l'autorizzazione prescritta dalla normativa in materia di prevenzione incendi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Gr. Gi. , difensore di fiducia di Ga. Ma. Ca. , n. a (Omissis), e di Po. Do. , n. a (Omissis);
avverso la sentenza in data 22.10.2010 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con la quale vennero condannati, la Ga. alla pena di euro 2.500,00 di ammenda ed il Po. alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, quali colpevoli del reato di cui all'articolo 110 c.p., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 e articolo 389, lettera b) e c).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Gr. Gi. , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, ha affermato la colpevolezza di Ga. Ma. Ca. e Po. Do. in ordine al reato di cui all'articolo 110 c.p., 36,37 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 389, lettera b) e c), loro ascritto per avere, la prima nella qualità di legale rappresentante ed il secondo di amministratore delegato della società "Al. pi. S.P.A.", detenuto presso la sede della società, in luoghi ove si svolgeva l'attività lavorativa, un quantitativo di gasolio pari a litri 8.306 senza l'autorizzazione prescritta dalla normativa in materia di prevenzione incendi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge.
Diritto
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 179 c.p.p. e articolo 185 c.p.p., comma 3, per omessa notifica del decreto di giudizio immediato al difensore. Si deduce, in sintesi, che al momento della contestazione gli imputati avevano nominato difensore l'Avv. Ad. R. Ca. . Successivamente gli imputati hanno nominato proprio difensore di fiducia l'Avv. Gi. Gr. , revocando la nomina effettuata in precedenza, e la nuova nomina è stata depositata al momento di chiedere copia degli atti finalizzati alla proposizione della opposizione.
All'Avv. Gr. , però, non è stato dato l'avviso del giudizio immediato. Anche a seguito della declaratoria di nullità di un precedente decreto di citazione a giudizio per la indicata ragione è stato nuovamente omesso l'avviso al difensore di fiducia con la conseguente nullità dell'intero procedimento.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l'errata applicazione della legge penale con riferimento alla contestazione della recidiva ex articolo 99 c.p. nei confronti dell'imputata Ga. Ma. Ca. ed alla applicazione dell'aumento di pena ad essa connesso. Si deduce che a seguito delle modificazioni apportate all'articolo 99 c.p. dalla Legge n. 251 del 2005, articolo 4 non può essere applicata la recidiva in materia di contravvenzionale.
Con l'ultimo mezzo di annullamento, infine, si denuncia violazione ed errata applicazione di legge con riferimento alla affermazione di colpevolezza del Po. .
Si deduce che rappresentante legale della società era la coimputata Ga. , mentre il Po. ricopriva esclusivamente la carica di consigliere di amministrazione ed è stato indicato quale responsabile del fatto solo in quanto presente al momento dell'accertamento. è fondato il ricorso della Ga. limitatamente alla censura afferente all'errata contestazione della recidiva.
La nuova formulazione dell'articolo 99 c.p., come sostituito dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 4, preclude la possibilità di contestare la recidiva in materia contravvenzionale, nonchè nell'ipotesi di delitti colposi.
Orbene, si rileva dal capo di imputazione che alla Ga. Ma. Ca. è stata contestata l'aggravante della recidiva ex articolo 99 c.p. ed il giudice di merito non solo non ne ha escluso l'applicazione, ma appare averne tenuto conto nella dosimetria della pena, determinata in misura maggiore per detta imputata rispetto a quella inflitta al Po. , senza alcuna altra giustificazione del differente trattamento sanzionatorio. Il primo motivo di gravame di entrambi gli imputati è, invece, manifestamente infondato.
Emerge dall'esame degli atti che all'udienza del 9 aprile 2010 il difensore di fiducia degli imputati, Avv. Gr. , era presente ed il giudice, a seguito dei rilievi del medesimo in ordine all'omessa notifica dell'avviso di giudizio immediato, ha disposto la notifica di detto avviso che è stata immediatamente effettuata. è stato, poi, disposto il rinvio del dibattimento per rispettare i termini di legge.
Per impedimento del difensore di fiducia, peraltro, è stata rinviata l'udienza del 14.5.2010 e l'Avv. Gr. risulta presente alla successiva udienza del 22.10.2010.
Alla luce di tali risultanze l'eccezione di nullità risulta del tutto pretestuosa.
è altresì manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame afferente alla posizione del Po. .
Dall'accertamento di merito emerge che l'imputato rivestiva la carica di amministratore delegato della società; carica alla quale sono connessi compiti di gestione, che comprendono l'applicazione delle misure previste dalla legge in materia di sicurezza del lavoro.
Nè in sede di legittimità può essere contestato sulla base di dati fattuali l'accertamento di merito sul punto della carica effettivamente rivestita dal Po. .
Per effetto di quanto rilevato la sentenza deve essere annullata nei confronti della Ga. limitatamente al trattamento sanzionatorio, dal quale deve essere escluso qualsiasi aumento per la recidiva, con rinvio al giudice di merito per la relativa determinazione.
Il ricorso della Ga. va rigettato nel resto.
Il ricorso del Po. deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte annuita la sentenza impugnata nei confronti di Ga. Ma. Ca. limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Catania. Rigetta nel resto il ricorso della Ga. . Dichiara inammissibile il ricorso di Po. Do. , che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa della ammende.