Tipologia: CCNL
Data firma: 22 novembre 1957
Validità: 01.12.1957 - 30.04.1960
Parti: Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso - Confindustria e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Fenea-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - Cisnal
Settori: Edilizia, Calce e gesso, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classifica operai.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 9. - Passaggio da operaio a intermedio.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Sospensione di lavoro.
Art. 15. - Interruzione di lavoro.
Art. 16. - Riduzione di lavoro.
Art. 17. - Ricuperi.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 20. - Maggiorazioni lavoro a turno.
Art. 21. - Incasellamento merceologico e minimi di paga base.
Tabelle salariali
Art. 22. - Cottimi.
Art. 23. - Lavori pesanti, disagiati e pericolosi.
Art. 24. - Conteggio della paga
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Premio di anzianità.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Entrata ed uscita dallo stabilimento.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. Assenze.
Art. 32. - Congedo matrimoniale.
Art. 33. - Ferie.
Art. 34. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 36. - Gravidanza e puerperio.
Art. 37. - Previdenze sociali.
Art. 38. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 39. - Pronto soccorso.
Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41. - Multe e sospensioni.
Art. 42. - Licenziamento per mancanze.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 44. - Indennità di licenziamento.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità in caso di morte. Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 47. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 48. - Certificato di lavoro.
Art. 49. - Conservazione utensili.
Art. 50. - Visite d’inventario.
Art. 51. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di maggior favore.
Art. 52. - Mense.
Art. 53. - Commissioni interne.
Art. 54. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 55. - Accordi interconfederali.
Art. 56. - Reclami e controversie.
Art. 57. - Durata e decorrenza del contratto.
Allegato 1 - Decreto 19 marzo 1956 n. 303 norme generali per l’igiene del lavoro

Contratto collettivo per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, 22 novembre 1957

Tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...] e con l’assistenza della Cgil [...] e la Federazione Nazionale Edili e Affini (Fenea) [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.
Addì 22 novembre 1957, tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e di rappresentanti di varie Associazioni Territoriali e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 4. - Visita medica.
Quando se ne presenti la necessità e l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda, sia prima dell’assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 17. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell’azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 11.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]

Art. 20. - Maggiorazioni lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’art. 19. Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla paga base degli stessi sarà applicata una maggiorazione del:
5 % per le ore lavorate di notte;
1 % per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni).
[...]

Art. 22. - Cottimi.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi nel ciclo lavorativo di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.

Art. 23. - Lavori pesanti, disagiati e pericolosi.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti, disagiati e pericolosi quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo loro tempo di esecuzione, verranno applicate sulla paga base contrattuale le indennità sottoindicate:

а) pulizia interna camere filtri 10 %
b) pulizia, eseguita internamente in caldaie e tubazioni 10%
c) recupero materiali interno silos 16 %
d) riparazioni all’interno dei forni in ambiente eccezionalmente polveroso 6 %
e) insaccatori addetti a macchine insaccatrici 6 %
f) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implicano particolare pericolosità 5 %
g) lavori in sospensione in condizioni di particolare pericolo ad altezza elevata di frontoni di cava 8 %
h) lavori in sottosuolo:

1) nel caso in cui tali lavori si effettuano in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l’indennità è fissata in ragione del

9 %

2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopradescritte, l’indennità, a partire dal 5 % della paga base, verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’ispettorato del lavoro dal

5 % al massimo 9 %
i) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 4 %

Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l’indennità dell’8 % prevista dal comma g) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pure poggiando i piedi su gradini del frontone di cava il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di maggiore favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 29. - Entrata ed uscita dallo stabilimento.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro, nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare Io stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 36. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda la gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 38. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavorò e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell’operaio, l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, la installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 20, 36, 38, 40 del regolamento generale per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 39. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
a) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di paga;
b) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 42.
[...]

Art. 41. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 42. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza, che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente.
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave, o di furto, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 49. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà - e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
[...]

Art. 53. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 55. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga diversamente.

Art. 56. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.