Tipologia: CCNL
Data firma: 1° giugno 1950
Validità: 01.06.1950 - 31.05.1951
Parti: Associazione dell’industria Italiana del Cemento, Cementamianto, Calce e Gesso - Confindustria e Filde, Filea-Cgil, Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri
Settori: Edilizia, Cemento, calce e gesso, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendistato.
A) Definizione dell’apprendistato

B) Età di assunzione
C) Durata del tirocinio
D) Documentazione dei titoli
E) Interruzione del tirocinio
F) Obblighi del datore di lavoro
Art. 7. - Classifica operai.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Passaggio alla categoria speciale o intermedia o a quella impiegatizia.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Interruzione di lavoro.
Art. 16. - Riduzione di lavoro.
Art. 17. - Ricuperi
Art. 18. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 20. - Lavori a turni.
Art. 21. - Definizione della retribuzione.
Art. 22. - Indennità di contingenza.
Art. 23. - Minimi di paga base oraria e incasellamento merceologico.
Art. 24. - Cottimi.
Art. 25. - Lavori pesanti e disagiati.
Art. 26. - Conteggio della paga.
Art. 27. - Gratifica natalizia.
Art. 28. - Premio di anzianità.
Art. 29. - Interruzione di anzianità.
Art. 30. - Trasferte.
Art. 31. - Trasferimenti.
Art. 32. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
Art. 33. - Permessi.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Congedo matrimoniale.
Art. 36. - Ferie.
Art. 37. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 38. - Trattamento di malattia od infortunio.
Art. 39. - Infortuni sul lavoro.
Art. 40. - Gravidanza e puerperio.
Art. 41. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 42. - Previdenze sociali.
Art. 43. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 44. - Pronto soccorso.
Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 46. - Multe e sospensioni.
Art. 47. - Licenziamento per mancanze.
Art. 48. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 49. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento e di dimissioni
Art. 50. - Indennità in caso di morte - Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 51. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di Azienda.
Art. 52. - Certificato di lavoro.
Art. 53. - Conservazione utensili.
Art. 54. - Visite d’inventario.
Art. 55. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 56. - Mensa.
Art. 57. - Commissioni interne.
Art. 58. - Non collaborazione.
Art. 59. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 60. - Accordi interconfederali.
Art. 61. - Reclami e controversie.
Art. 62. - Durata e decorrenza del contratto.
Allegati
Allegato n. 1 - Retribuzione ai lavoratori dell’industria nella festività nazionale e in quelle equiparate (accordo 27 aprile 1938).
Allegato n. 2 - Retribuzione ai lavoratori dell’industria nella festività nazionale e in quelle equiparate (accordo interconfederale 4 gennaio 1939 contenente modifiche al precedente accordo 27 aprile 1938).
Allegato n. 3 - Decreto 14 aprile 1927, n. 530/809. - Approvazione del regolamento generale per l’igiene del lavoro
Accordo per la corresponsione di indennità speciale agli operai

Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di cemento, cementamianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 1° giugno 1950

Tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, Cementamianto, Calce e Gesso, [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia (Filde) - Sindacato Nazionale Cementieri [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e il Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri [...] è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, del cementamianto, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga base contrattualmente previsti per gli uomini.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 4. - Visita medica.
Quando se ne presenti la necessità e l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’Azienda sia prima della assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Apprendistato.
A) Definizione dell’apprendistato
: è considerato apprendista chiunque sia occupato nello stabilimento, cava o miniera con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico.

B) Età di assunzione: può essere assunto come apprendista chi abbia compiuto 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di età.

C) Durata del tirocinio: la durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio potranno richiedere di compiere il capolavoro.
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente,
il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l’apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere dopo 18 mesi di anzianità presso l’Azienda di compiere il capolavoro.

D) Documentazione dei titoli: per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

E) Interruzione del tirocinio: per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi presso la stessa Azienda od altra Azienda del ramo, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella stessa o nella nuova Azienda, il periodo dell’apprendistato cosi compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.

F) Obblighi del datore di lavoro: il datore di lavoro ha l’obbligo:
- di curare o di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista;
- di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio;
- di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 8. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

Art. 12. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, il lavoro prestato in eccedenza a 10 ore giornaliere od a 12 ore giornaliere se si tratta di operai con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, sarà retribuito con la maggiorazione di straordinario.
[...]

Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 17. - Ricuperi
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 19. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell’Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini dì età inferiore ai 18 anni e le donne salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 11 (orario di lavoro).
[...]
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Qualora l’operaio dovesse essere chiamato a lavorare di domenica con spostamento ad altro giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto, per il lavoro prestato di domenica, alla normale retribuzione maggiorata dell’8 %, sempreché l’Azienda gli abbia comunicato, prima dell’inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnatogli in sostituzione della domenica.
Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo esclusa la percentuale di cui al precedente comma.
[...]

Art. 20. - Lavori a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’art. 19 (lavoro straordinario, festivo e notturno). Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla retribuzione degli stessi sarà applicata una maggiorazione del:
5.50 % per le ore lavorate di notte;
1.50 % per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni sia nel caso di due turni).
[...]
Qualora l’operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, egli avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla normale retribuzione maggiorata dell’8 %, conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla normale retribuzione maggiorata dell’8 %.
In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare all’operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
In difetto di tale comunicazione, il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo originario, sarà retribuito con la maggiorazione di festivo prevista all’art. 19 (lavoro straordinario, festivo e notturno).
Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno come sopra assegnatogli in sostituzione del riposo compensativo, il lavoro prestato in tale giorno sarà compensato con la maggiorazione di festivo, esclusa la suddetta percentuale dell’8 % conservando però le maggiorazioni come sopra stabilite per il lavoro a turni qualora egli venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati.

Art. 24. - Cottimi.
Nel caso che l’Azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[...]
Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicate per affissione, all’inizio del lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo.
[...]
L’Azienda non potrà servirsi nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni di cottimisti, 1 quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da mi tecnico designato di comune accordo dalle organizzazioni stesse, tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.

Art. 25. - Lavori pesanti e disagiati.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo tempo di esecuzione verranno applicate sulla paga base contrattuale le indennità sotto indicate:

а) pulizia e manutenzione interna camere filtri ed elettrofiltri 34 %
b) pulizia e riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 34 %
c) recupero materiale all’interno di silos o tramoggie 55 %
d) riparazioni all’interno dei forni In condizioni di elevata temperatura 44 %
e) riparazioni all’interno del forni in ambiente eccessivamente polveroso 20 %
f) addetti all’insaccamento 18 %

L’indennità spetta:
1) agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore e a quelli adibiti a macchine insaccatrici in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni;
2) agli operai che si alternano al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore e alla manovra della macchina insaccatrice non in presenza di polverosità superiore a quella normale dello stabilimento, compete l’indennità per le sole ore prestate al nastro trasportatore;

g) lavori eseguiti su ciminiere, su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implichino particolare disagio 18 %
h) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di molini cotto, crudo e carbone 15 %
i) montatori di ponti, ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 10 %
l) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso 10 %
m) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carri-ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizione di particolare disagio e all’esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza 18 %
n) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 14 %
o) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava 26 %
p) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 20 %
q) addetti alla manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto che lavorino nelle condizioni di cui al comma precedente 15 %
r) addetti ai disintegratori negli stabilimenti per la produzione del cementamianto. Sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l’alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell’amianto nel disintegratore stesso 15 %
s) lavori in miniera:

1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, la indennità è fissata in ragione del

28 %

2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l’indennità, a partire dal 15 % della paga base, verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’ispettorato del lavoro dal

15 % al 28 % massimo
t) addetti alle miscele di amianti in ambiente polveroso 15 %

Al personale trasferito in zone malariche la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l’indennità del 26 % prevista dal comma o) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 32. - Entrata e uscita dallo stabilimento.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro, nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 36. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[...]

Art. 39. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sui lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]

Art. 40. - Gravidanza e puerperio.
Alle operaie gestanti che si assentino dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto, l’Azienda corrisponderà un trattamento pari ai 2/3 della retribuzione normale, intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza.
L’operaia puerpera avrà diritto ad assentarsi dal lavoro dopo il parto, oltre le sei settimane di cui al precedente comma, fino a concorrenza dì un periodo complessivo di sei mesi. Il periodo eccedente le sei settimane non sarà retribuito, ma la puerpera avrà diritto alla conservazione del posto ed al riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali.
L’operaia che durante il periodo di gravidanza o di puerperio presenti certificato medico attestante che il lavoro al quale essa è addetta è nocivo o pericoloso in relazione al suo particolare stato, sarà adibita, compatibilmente con le esigenze aziendali e previ accertamenti sanitari da parte dell’Azienda, ad altro lavoro più adeguato al suo stato.
[...]

Art. 43. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene sul lavoro, e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e doccie, l’installazione di spogliatoi e la fornitura dì mezzi previsti per la protezione fisica dell’operaio, si fa riferimento agli articoli 19, 25, 28 e 38 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente contratto.

Art. 44. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
а) con uria multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto;
b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’articolo 47 (licenziamento per mancanze).
[...]

Art. 46. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcoliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 47. - Licenziamento per mancanze.
L’Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità, nei seguenti casi: ,
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi, e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 53. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà - e la Ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli;
[...]

Art. 57. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 58. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione» riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Art. 60. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.

Art. 61. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.