Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., 27 febbraio 2012, n. 94 - Coefficiente di rivalutazione ex art. 13, comma 8, L. 257/1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Raffaele Bazzoffi Presidente
Dott. Giorgio Pieri Consigliere
Dott. Vincenzo Nuvoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'udienza del 24 gennaio 2012 nella causa iscritta al n. 728 del Ruolo generale dell'anno 2009 promossa da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con gli Avv. M. Minicucci e S. Imbriaci
appellante
contro Mo. Le. con l'Avv. F. Galiuto
appellato
Fatto
L'INPS ha proposto appello avverso la sentenza n. 420/09 in data 21.4.2009 del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, con la quale l'Istituto previdenziale è stato condannato alla rivalutazione ex art. 13, VIII co., L. 257/1992 del periodo lavorativo di Mo. Le. dal 10.11.1981 al 31.12.1992, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi l'applicabilità del coefficiente 1,25, anziché 1,50, con vittoria di spese di entrambi i gradi. Mo. Le. si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, del quale è stata data lettura.
Diritto
Con l'unico motivo di gravame, l'INPS censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha applicato il coefficiente di rivalutazione ex art. 13, VIII co., L. 257/1992 nella misura di 1,50, deducendo l'applicabilità del coefficiente 1,25 di cui all'art. 47 D.L. 269/2003 in quanto il procedimento amministrativo è iniziato successivamente al 2.10.2003.
In fatto, è pacifico che l'appellato ha presentato domanda amministrativa all'INAIL in data 7.5.2004, e all'INPS in data 27.1.2005.
In diritto, l'art. 13, VIII co., L. 257/1992 prevedeva, nel testo originario, la rivalutazione secondo il coefficiente 1,5 del periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto.
Successivamente, l'art. 47, I co., D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con L. 24.11.2003 n. 326, ha previsto: A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Il comma 6-bis, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, ha dettato una disciplina transitoria, disponendo che Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
L'art. 3, comma 132, L. 24.2.2003 n. 350 ha peraltro aggiunto: In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data; l'art. 1, II co., del D.M. 27.10.2004, dando applicazione alla norma in esame, ribadisce che Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto). (Cass. 11.7.2006 n. 15679; conf. Cass. 15.7.2005 n. 15008; Cass. 18.11.2004 n. 21862); la Corte costituzionale (sentenza n. 376/2008) ha confermato tale opzione ermeneutica, secondo cui la maturazione del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevista dall'art. 3, comma 132, L. 24.2.2003 n. 350 (pur nella diversità del testo rispetto al comma 6-bis dell'art. 47 D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con L. 24.11.2003 n. 326, che fa riferimento alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico) coincide con il diritto a pensione, per l'assorbente considerazione che la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 [...] non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione. Non si può, pertanto, configurare la maturazione del diritto ai benefici indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione.
Alla stregua di tali principi, non essendo dedotto che l'appellato avesse conseguito diritto a pensione alla data del 2.10.2003, e risultando dagli atti che egli ha instaurato solo successivamente a tale data il procedimento amministrativo per il riconoscimento della rivalutazione ex art. 13, VIII co., L. 257/1992, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 47, I co., D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con L. 24.11.2003 n. 326.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, va pertanto dichiarato che Mo. Le. ha diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,25 di cui all'art. 47 D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, del periodo lavorativo dal 10.11.1981 al 31.12.1992; per le restanti statuizioni, va invece confermata la sentenza di primo grado.
Considerata l'esistenza di difformi precedenti di merito, si ravvisano giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
in parziale riforma della sentenza n. 420/09 in data 21.4.2009 del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, dichiara che Mo. Le. ha diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,25 di cui all'art. 47 D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, del periodo lavorativo dal 10.11.1981 al 31.12.1992;
conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
compensa interamente le spese processuali del presente grado di giudizio.
Firenze, 24 gennaio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 FEB. 2012.