Cassazione Penale, Sez. 3, 27 febbraio 2012, n. 7611 - D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08: formazione dei lavoratori e domanda di oblazione


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato il (Omissis);

Avverso la Sentenza Tribunale di Roma, emessa il 03/11/2010;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

FattoDiritto



Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 03/11/010, dichiarava (Omissis) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 1, articolo 82, sub a) ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 36 e 55 e lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex articolo 568 c.p.p. - deducendo censure varie. In particolare il ricorrente esponeva:

1. che l'originaria contestazione di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 1, articolo 89, sub a) - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - non era più prevista dalla legge come reato;

2. che - essendo stata presentata tempestiva domanda di oblazione, ex articolo 162 bis c.p. - il ricorrente andava ammesso all'oblazione, con conseguente possibilità di pagare la somma prescritta a tale titolo.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 24/01/2012, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il termine massimo di prescrizione relativo al reato de quo ed inerente a fatti commessi sino al (Omissis), è maturato in data 12/09/011.

Il ricorso non è manifestamente infondato, poichè le censure ivi dedotte - in particolare quelle inerenti al rigetto della domanda di oblazione, ex articolo 162 bis c.p. - ove non fosse già maturata la prescrizione, andavano esaminate nel merito onde valutare la fondatezza o meno delle stesse.

Essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione, non è preclusa in sede di legittimità, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione, anche se maturata il 12/09/011, epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 03/11/010. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma, in data 03/11/010, perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.



LA CORTE

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.