Tipologia: CCNL
Data firma: 28 febbraio 1959
Validità: 01.02.1959 - 30.06.1961
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro - Confindustria, Intersind e Federazione nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini - Cgil, Filca-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi - Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica - Cisnal
Settori: Chimici, Vetro (prime lavorazioni), Industria

Sommario:

Titolo I - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Commissioni interne.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 5. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 6. - Acconti.
Art. 7. - Indennità zona malarica.
Art. 8. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Art. 9. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 10. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 11. - Reclami e controversie.
Art. 12. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 13. - Decorrenza e durata del contratto.
Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Documenti.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni e di categoria.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Riparazioni a caldo.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Sospensioni di lavoro.
Art. 15. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 16. - Interruzione di lavoro.
Art. 17. - Recuperi.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Conteggio paga.
Art. 22. - Trattamento personale femminile.
Art. 23. - Forme di prestazione di lavoro - Retribuzione.
Art. 24. - Premio di anzianità.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 31. - Prevenzione malattie professionali.
Art. 32. - Maternità.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Licenziamento per punizione.
Art. 35. - Preavviso.
Art. 36. - Dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Indennità in caso di morte.
Art. 39. - Calcolo indennità.
Art. 40. - Certificato di lavoro.
Art. 41. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 42. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Titolo III - Categorie speciali
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica di operaio alla categoria speciale.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Malattia e infortunio.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di dimissioni.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio alla qualifica impiegatizia e passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Elementi della retribuzione.
Art. 19. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Indennità di maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimenti.
Art. 25. - Alloggio.
Art. 26. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di morte e dì invalidità permanente.
Art. 36. - Certificato di lavoro.
Art. 37. - Norme speciali.
Art. 38. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Titolo V - Norme speciali per il vetro verde
1) Norme integrative per i maestri vetrai fiascai della bofferia toscana.

Art. 1. - Campo di applicazione, tariffe e numeri di produzione.
Art. 2. - Aiutanti dei maestri e pallinai.
Art. 3. - Criteri della retribuzione.
Art. 4. - Conteggio produzione.
Art. 5. - Scarti di produzione.
Art. 6. - Mezzi di ventilazione.
Art. 7. - Garanzia di cottimo.
Art. 8. - Lavoro in promiscuità con altre categorie operaie.
Art. 9. - Indennità varie.
Art. 10. - Indennità di fine campagna.
Art. 11. - Ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento.
Art. 12. - Assegnazione dei residui del carbone.
2) Norme integrative per i maestri damigianai e bottigliai alla prussiana.
Art. 1. - Maggiorazione tariffe di cottimo nel periodo estivo.
Art. 2. - Indennità varie.
Art. 3. - Ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento.
Art. 4. - Corresponsione delle ferie e dell’indennità di licenziamento.
Art. 6. - Scarto di produzione.
Art. 7. - Appuntellatore, apritore.
Art. 8. - Norme di impiego della maestranza.
Art. 9. - Conteggio della produzione.
Art. 10. - Sistema di calcolo della paga in relazione all’orario di lavoro.
Art. 11. - Lavorazione con due soli maestri.
Art. 12. - Materiale per la disinfezione delle canne.
3) Norme integrative per gli addetti alla fabbricazione di damigiane con macchine semiautomatiche.
Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Premio di produzione agli addetti alle macchine semi-automatiche che fabbricano damigiane.
4) Norme integrative riguardanti gli ausiliari che lavorano nelle vetrerie che fabbricano fiaschi o damigiane.
Art. 1. - Fine campagna e periodo di forno morto.
Art. 2. - Indennità mancata mensa.
Art. 3. - Indennità vestiario.
Art. 4. - Indennità per la vuotatura delle tempere morte.
Art. 5. - Assegnazione dei residui del carbone.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Titolo VI

Accordo per l’istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria del vetro e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia e di appartenenti alle categorie speciali o intermedie.
Allegati
Allegato 1 - Legge 22 febbraio 1934, n. 370 riposo domenicale e settimanale
Allegato 2 - Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva
Allegato 3 - Accordo interconfederale 31 maggio 1941
Allegato 4
• Legge 31 marzo 1954, n. 90. - Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive
• Accordo per il trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica
Allegato 5 - Gratifica natalizia e 13a mensilità (Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946)
Allegato 6
Allegato 7
• Della legislazione sugli infortuni e malattie professionali
• Decreto ministeriale 12 giugno 1939

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti, 28 febbraio 1959

Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale «Intersind» [...] e la Federazione nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini [...], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro [...]
Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale «Intersind» [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per tutte le aziende che, indipendentemente dai criteri produttivi adottati, fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e ai lavoratori da esse dipendenti.

Titolo I - Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro si applica a tutte le aziende che indipendentemente dai criteri produttivi adottati fabbricano articoli dì vetro a soffio e a macchina ed ai lavoratori da esse dipendenti.
Dichiarazione a verbale all’art. 1 (Sfera di applicabilità del contratto).
In relazione all'art. 1 concernente la sfera di applicabilità, le parti convengono che il presente contratto collettivo si applica ai settori delle lavorazioni del vetro temperato ed accoppiato.

Art. 2. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 3. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.
Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.

Art. 7. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8. - Indumenti di lavoro e somministrazioni speciali.
Agli operai di ambo i sessi delle aziende disciplinate dal presente contratto, che in virtù di quanto convenuto con gli accordi integrativi al Contratto Nazionale 13 ottobre 1946 sia nazionali che provinciali o aziendali, hanno diritto agli indumenti di lavoro, tale diritto sarà mantenuto.
Ove sussista l’impossibilità di fornire gratuitamente tali indumenti sarà corrisposta una indennità sostitutiva da contenersi nei seguenti limiti:
- minimo di L. 2; massimo di L. 3 per ogni ora di effettiva prestazione.
Ove gli accordi integrativi di cui sopra non avessero trovato pratica applicazione, in sede aziendale sarà determinato rincasellamento per la indennità sostitutiva nei suindicati limiti.
Naturalmente non beneficiano della indennità sostitutiva quei lavoratori che fruiscono di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle Aziende.
Per gli impiegati che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, troveranno applicazione le norme di cui ai precedenti comma.
Resta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l’azienda prescriva l’uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 11. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali, prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 12. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Titolo II - Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Documenti.

[...]
È facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[...]

Art. 4. - Passaggio temporaneo di mansioni e di categoria.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
[...]

Art. 6. - Regolamento interno.
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dai vigenti accordi interconfederali sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori.

Art. 7. - Apprendistato.
Per l’applicazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25 sull’apprendistato al settore del vetro le parti convengono di incontrarsi entro il 30 maggio 1959.

Art. 8. - Orario di lavoro.
1) La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge o da eventuali accordi interconfederali.
2) Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia gli orari normali di lavoro sono fissati in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali nord e centro-sud.
3) Per il settore dei damigianai a mano e bottigliai alla prussiana resta fermo l’orario attualmente praticato di 36 ore settimanali con un massimo di sei ore giornaliere.
4) Per il settore delle lastre resta l’applicazione avvenuta dell’accordo nazionale del 6 aprile 1946 e degli accordi particolari già conclusi per la fabbricazione delle lastre gregge con i quali sono stati fissati orari di sei ore giornaliere con un massimo di 36 ore settimanali per determinati posti di lavoro.
5) Per il settore del vetro bianco e colorato a soffio e a pressa l’orario normale di lavoro è fissato in 42 ore settimanali con un massimo di 7 ore giornaliere di effettiva prestazione.
6) Per il settore del vetro cavo meccanico nei riguardi dei macchinisti e dei conduttori delle macchine automatiche l’orario normale di lavoro è fissato in 42 ore settimanali di effettivo lavoro, mediamente su 4 settimane consecutive.
7) Per il settore del vetro industriale in genere nei riguardi dei soffiatori, pressatori, levatori, nonché del personale addetto alla lavorazione diretta coi medesimi; per i macchinisti, levavetro e soffiatori delle macchine semiautomatiche nonché per il personale addetto alla lavorazione diretta col medesimi l’orario normale di lavoro è fissato in 42 ore settimanali con un massimo di 7 ore giornaliere di effettiva prestazione.
8) Tuttavia nei settori o aziende dove l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6° e 7° risulti praticamente inapplicabile o pregiudizievole, potrà essere attuato l’orario di lavoro di cui al 1 comma del presente articolo.
Chiarimento a verbale.
1. Le parti concordano sulla opportunità, per addivenire ad una regolamentazione uniforme dell’orario di lavoro, di riesaminare le condizioni in atto in talune aziende non corrispondenti alla situazione contrattuale nazionale. A tal fine le parti si incontreranno entro due mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, dopo una ricognizione delle situazioni stesse.
2. Da parte industriale si dichiara che per effetto delle maggiori prestazioni lavorative per l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 8 non si effettueranno licenziamenti per riduzione di personale.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2 si chiarisce che ove sussistano per i discontinui orari di lavoro contrattuali inferiori a quelli stabiliti nell’articolo stesso, si osserveranno detti orari.
4. Le parti chiariscono che le aziende dei settori di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 8 che all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto praticano già per tutti i posti di lavoro orari di 8 ore giornaliere (48 settimanali) applicheranno senz’altro il punto 8 dell’articolo 8 e di conseguenza il punto 3 delle relative norme economiche di applicazione.
[...]

Art. 9. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore.
[...]

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8 e deve avere carattere eccezionale.
È lavoro notturno quelle effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, sono esonerati dal lavoro straordinario festivo e notturno i lavoratori che frequentano scuole serali o festive.
[...]

Art. 11. - Riparazioni a caldo.
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo; resta inteso che agli operai adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 17. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi un’ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 18. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.
Allorché per giustificate esigenze aziendali un operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, dovrà allo stesso corrispondersi la indennità sostitutiva per ferie non godute pari alla intera retribuzione di fatto.
[...]

Art. 22. - Trattamento personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 23. - Forme di prestazione di lavoro - Retribuzione.
La retribuzione dei lavoratori considerata nel presente contratto può essere stabilita ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possono intervenire direttamente tra le parti.
Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino potranno essere adottati premi di produzione, previo accordo fra le parti.
[...]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicati per iscritto l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesta all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure in conseguenza dell’organizzazione del lavoro l’operaio sia vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo ed in entrambi i casi sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima contrattuale di cottimo.
[...]

Art. 26. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L’operaio che riceva in consegna dal suo capo reparto gli utensili od il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà regolare ricevuta.
L’uso degli attrezzi di proprietà dell’operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro, e detti attrezzi verranno regolarmente elencati. In tale caso l’impresa corrisponderà all’operaio un compensò o indennità per l’uso degli attrezzi di proprietà di quest’ultimo da concordarsi tra le parti interessate.
Il datore di lavoro potrà, in qualunque momento, sostituire coni attrezzi propri quelli di proprietà dell’operaio.
Il lavoratore che sia stato messo nelle condizioni di poterlo fare è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e logorio e sempre che siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza la autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 31. - Prevenzione malattie professionali.
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici, aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 32. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 32.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l'operaio che:
а) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento e senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3.
[...]

Art. 34. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati, senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
b) trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi;
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
d) lavorazione, costruzione e commercio per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall’azienda.
Nei casi previsti dalle lettere a), b), d) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) lavorazione o costruzione, nell’interno dello stabilimento senza la autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o: per conto di terzi;
d) recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 33 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto i) dell’art. 33 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.

Titolo III - Categorie speciali
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e 32, l° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia centro-meridionale e art. 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Tali disposizioni saranno mantenute sempreché non intervengano nuovi eventuali accordi di carattere generale al riguardo.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. [...]

Art. 6. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero di cui all’art. 8 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]

Art. 12. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Durante l’assenza competerà alla lavoratrice il trattamento previsto dalle disposizioni di legge. Al rientro in servizio la lavoratrice, qualora il trattamento economico goduto risulti inferiore a quello che le sarebbe spettato in base alle disposizioni del precedente contratto (e precisamente l’intera retribuzione durante i primi 4 mesi e metà di essa per i successivi due mesi) avrà diritto al relativo conguaglio.
[...]

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute al Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto, ad eccezione delle norme relative agli articoli: «Apprendistato», «Sospensioni di lavoro», «Riduzione di lavoro e turni», «Interruzioni di lavoro», «Recuperi», «Conteggio paga», «Premio di anzianità».

Titolo IV - Disposizioni relative agli impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall’impiegato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali, l’azienda corrisponderà, in aggiunta alla retribuzione, un compenso pari al 85% di una quota oraria di retribuzione mensile (stipendio minimo tabellare, aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, indennità di contingenza).
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l’impiegato, la cui prestazione è direttamente connessa con i1 lavoro degli operai, si osserverà l’orario contrattuale proprio di tale ultima categoria.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario notturno e festivo, che deve essere disposto e autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla leggi, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto al riposo settimanale. Salvo le eccezioni previste dalla Legge, il riposo settimanale dovrà coincidere con la domenica.
Gli impiegati ai quali, nei casi consentiti dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 e successive modifiche e integrazioni, sia richiesta la prestazione lavorativa di domenica, godranno del prescritto riposo set- li manale a carattere compensativo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato, nonché del trattamento previsto all’art. 9 lavoro straordinario, festivo e notturno). In caso di spostamento del giorno di riposo prestabilito l’impiegato, qualora non sia preavvertito entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, avrà diritto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, retribuzione da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 27. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge (Legge 26 agosto 1950, n. 860).
[...]

Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda delle loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 37. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto v che pertanto non rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’Azienda, a ciascun impiegato.

Titolo V - Norme speciali per il vetro verde
1) Norme integrative per i maestri vetrai fiascai della bofferia toscana.
Art. 1. - Campo di applicazione, tariffe e numeri di produzione.

Le tariffe basi e i numeri di produzione di ciascun articolo per la lavorazione a mano di fiaschi e articoli di bofferia toscana, nonché la specificazione della capacità in grammi e del peso di ciascun articolo, come pure la indicazione delle specializzazioni di lavoro in relazione alla qualifica dei lavoratori, sono riportati in apposita tabella che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 5. - Scarti di produzione.
[...]
È fatto obbligo all’operaio di denunciare immediatamente alla Direzione qualsiasi difetto che egli abbia a riscontrare negli utensili " negli impianti dello Stabilimento.
[...]

Art. 6. - Mezzi di ventilazione.
L’Azienda deve provvedere ad assicurare all’operaio sul luogo del lavoro, sufficienti mezzi di ventilazione.

2) Norme integrative per i maestri damigianai e bottigliai alla prussiana.
Art. 1. - Maggiorazione tariffe di cottimo nel periodo estivo.

Agli operai bottigliai alla prussiana e damigianai sarà corrisposta una maggiorazione sulla tariffa di cottimo conglobata comprese le quote aggiuntive di contingenza e indennità di mensa nella misura del 5,20 % per il periodo di tempo intercorrente fra il 1° luglio ed il 31 agosto.

Art. 12. - Materiale per la disinfezione delle canne.
L’azienda ha l’obbligo di fornire il materiale necessario per la disinfezione dei bocchini delle canne ad ogni cambio di brigata.

3) Norme integrative per gli addetti alla fabbricazione di damigiane con macchine semiautomatiche.
Art. 1. - Orario di lavoro.

Gli operai addetti alla piazza semiautomatica (tagliatori, levatori e soffiatori) che fabbricano damigiane osserveranno un orario di sei ore giornaliere con un massimo di 36 ore settimanali quando producono damigiane da litri 5-7 fino a litri 60.
Quando siano addetti alla produzione di damigiane di litraggio inferiore osserveranno l’orario di lavoro delle semiautomatiche. I portantini addetti a questa piazza osserveranno l’orario di lavoro dei maestri.

4) Norme integrative riguardanti gli ausiliari che lavorano nelle vetrerie che fabbricano fiaschi o damigiane.
Art. 4. - Indennità per la vuotatura delle tempere morte.

Qualora la vuotatura delle damigiane dalle tempere morte avvenga prima di 60 o 48 ore, dopo la chiusura delle tempere stesse, (rispettivamente nei periodi dal 1° aprile al 30 settembre e dal l° ottobre al 31 marzo, l’Azienda corrisponderà ai lavoratori addetti alla vuotatura un compenso del 100 % sulla paga base e contingenza.
Il periodo di tempo indennizzabile con il compenso di cui al comma precedente, non può essere inferiore a 30 minuti e superiore ai 45 minuti.

Art. 6. - Orario di lavoro.
I portantini a damigiane, gli arrangiatori a damigiane, i tiraportine, levacordoni, i serra forma a damigiane e barili, i buca barili hanno un orario normale di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
I gazometrai, i sottogazometrai che fanno la griglia al forno, gli attizzatori e il terz’uomo continueranno a praticare un orario di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere quale condizione di miglior favore.
Gli impilatori e i portantini addetti alle lavorazioni semiautomatiche e alle presse nelle vetrerie che fabbricano fiaschi e damigiane hanno un orario di lavoro di 42 ore settimanali con un massimo di sette ore giornaliere.
Chiarimento a verbale all’art. 6.
In relazione alla nuova formulazione dell’articolo «orario di lavoro» per gli ausiliari che lavorano nelle vetrerie che fabbricano fiaschi e damigiane a soffio o con macchine semiautomatiche, nella impossibilità di determinare un orario uniforme per tutti i fonditori si conviene di mantenere le condizioni in atto esistenti presso ciascuna vetreria per tale posto di lavoro.