Decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346  - Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della l. 24 aprile 1998, n. 128

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 de l9 ottobre 1998


Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'art. 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad emanare disposizioni recanti sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC, del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, a dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, sull'esportazione dei beni a duplice uso;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri;
 

Emana il seguente decreto legislativo:
 

Articolo 1
Sanzioni.

1. I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero del commercio con l'estero, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.


2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.


3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.


4. Il Ministero del commercio con l'estero, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.