Cassazione Penale, Sez. 3, 29 febbraio 2012, n. 7904 - Residenza turistico alberghiera e omissione della necessaria segnaletica di sicurezza
Informazione, Formazione, Addestramento
Responsabilità dell'amministratore di una residenza turistico alberghiera per non non aveva apposto la segnaletica di sicurezza indicante divieti e condizioni di esercizio, percorsi di fuga ed uscite di emergenza, planimetrie del piano di emergenza ad ogni piano e nei locali ad uso comune e nelle camere, nonchè le attrezzature antincendio (capo a); non aveva inoltre provveduto alla installazione degli estintori antincendio e alla formazione in materia di sicurezza ed informazione del dipendente G. R. .
Ricorso in Cassazione - Inammissibile.
Quanto in particolare alla presunta nullità del decreto di citazione per il giudizio per avere riportato in imputazione la pretesa violazione di norme incriminatici tutte già abrogate, osserva la Corte che la sentenza ha dato atto, in particolare, che la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, articolo 2 e 3 e articolo 8, lettera a) risulta trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 163, (articolo 168 ed allegati 25 e 27) allegati da 24 a 32; la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, lettera c) e articolo 389, lettera b) è stata trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63, 64, 68 e allegato 4 par. 4.1.3; la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, commi 1 e 5, e articolo 89, lettera A) è stata trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 37, comma 9, e articolo 55, comma 5, lettera c).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avv. RU. Ni. Gi. , difensore di fiducia di Gi. Al. , n. a (Omissis);
avverso la sentenza in data 1.12.2009 del Tribunale di Massa, con la quale venne condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, articolo 2 e 3; b) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, comma 1, lettera c); d) di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 5, unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Massa ha affermato la colpevolezza di Gi. Al. in ordine ai reati: a) di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, articoli 2 E 3; b) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, comma 1, lettera c); d) di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 5, a lui ascritti perchè, in qualità di amministratore della residenza turistico alberghiera denominata (Omissis), sita in (Omissis), non aveva apposto la segnaletica di sicurezza indicante divieti e condizioni di esercizio, percorsi di fuga ed uscite di emergenza, planimetrie del piano di emergenza ad ogni piano e nei locali ad uso comune e nelle camere, nonchè le attrezzature antincendio (capo a); non aveva provveduto alla installazione degli estintori antincendio (capo b); non aveva provveduto alla formazione in materia di sicurezza ed informazione del dipendente G. R. .
In sintesi il giudice di merito ha affermato che la residenza turistico alberghiera è soggetta alle prescrizioni della normativa in materia di sicurezza di cui alle ipotesi di reato contestate e che l'imputato era tenuto alla loro osservanza, avendo svolto mansioni di amministratore della residenza turistico alberghiera dal 29.7.2007 al 27.10.2007. In punto di fatto il giudice di merito ha altresì escluso che vi fosse stata una delega in materia di misure di sicurezza a tale Ne. , sentito come teste, ed ha osservato in punto di diritto che vi è continuità normativa tra le ipotesi di reato contestate all'imputato e quelle previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha abrogato le leggi precedenti in materia di sicurezza del lavoro.
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., u.c..
Diritto
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio.
Si deduce che il decreto è nullo per avere riportato in imputazione la pretesa violazione di norme incriminatici tutte già abrogate a quella data dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 204. L'eccezione era stata tempestivamente formulata dinanzi al Tribunale, che la ha rigettata con ordinanza. La nullità del decreto di citazione per il giudizio non può ritenersi sanata per avere il giudice di merito affermato che le disposizioni del nuovo decreto legislativo riproducono sostanzialmente le norme abrogate.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l'errata valutazione della prova ex articolo 192 c.p.p..
Si deduce che il giudice di merito non ha valutato adeguatamente la prova a discarico fornita dai testimoni Ne. e G. con riferimento alla situazione oggetti va dell'immobile e soggettiva dell'imputato. In vari punti si sostiene che l'imputato avrebbe assunto formalmente la funzione di amministratore solo il 10 agosto 2007 con la pubblicazione della delibera di nomina; l'inquadramento delle residenze turistico alberghiere era dubbio, avendo in precedenza il Comando VVFF provveduto a ispezionare i soli garage; si doveva, pertanto, tener conto dell'incertezza interpretativa in ordine alla applicabilità della normativa in materia di sicurezza del lavoro alla struttura di cui si tratta; il teste Ne. aveva riferito di una pratica amministrativa da lui curata e regolarmente depositata agli atti dei VVFF, il che avrebbe ingenerato nell'imputato un affidamento incolpevole sulla regolarità della situazione; il giudice di merito non ha tenuto conto o adeguatamente tenuto conto dell'affidamento dell'imputato nell'incarico dato al tecnico Ne. ed ai rapporti da questi instaurati regolarmente con i VVFF.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si deduce la non punibilità dell'imputato per carenza dell'elemento psicologico del reato.
Si deduce che il processo ha dimostrato la buona fede dell'imputato e che la stessa costituisce scriminante nei reati contravvenzionali.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la sentenza ha dato atto, in particolare, che la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, articoli 2 e 3 e articolo 8, lettera a) risulta trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 163, (articolo 168 ed allegati 25 e 27) allegati da 24 a 32; la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34, lettera c) e articolo 389, lettera b) è stata trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63, 64, 68 e allegato 4 par. 4.1.3; la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, commi 1 e 5, e articolo 89, lettera A) è stata trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 37, comma 9, e articolo 55, comma 5, lettera c).
Orbene, deve osservarsi, in relazione al primo motivo di ricorso, che, da un lato, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte "Non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorchè il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, si che non possa insorgere equivoco sull'espletamento di una completa e integra difesa" (sez. 1, 193.2004 n. 18027, Benedetto e altro, RV 227972; sez. 4, 17.1.2006 n. 39533, Romano, RV 235373; sez. 5, 9.11.2005 n. 44707, Bombagi, RV 233069).
Deve osservarsi, dall'altro, che nel decreto di citazione sono puntualmente indicate le norme vigenti all'epoca del fatto, che, pur se abrogate, trovano applicazione nel caso in esame, continuando ad applicarsi le norme più favorevoli ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 3, nell'ipotesi di continuità normativa tra le fattispecie di reato previste dalla legislazione abrogata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 304 e quelle introdotte dal citato decreto legislativo.
Il secondo ed il terzo motivo costituiscono esclusivamente censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità.
Peraltro, la sentenza ha esaminato tutte le questioni dedotte dall'imputato, evidenziando in particolare non vi è stata alcuna delega di funzioni in materia di sicurezza al tecnico Ne. e che l'incarico a quest'ultimo è stato conferito solo un mese dopo il sopraluogo dei VVFF.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.