Legge 29 dicembre 2000, n. 422  - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 in suppl. ordinario

 

 

Giurisprudenza Collegata: T.A.R. 35028/2010;

 


Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Articolo 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.


Articolo 2
(Princípi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.


2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.


Articolo 3
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresí, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princípi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.


Articolo 4
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizionicomunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princípi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.

5. Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

6. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

7. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 5 e 6 è disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni.

8. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.


(Commi dal 4 al 9 abrogati dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 96, art. 18)


Articolo 5
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una loro omogeneizzazione.

4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo.


Articolo 6
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.

3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee";

b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: "Le leggi" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti" e le parole: "di ciascuna legge" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun provvedimento".

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.


Articolo 7
(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai princípi e ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali; b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità; c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività.

Articolo 8
(Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata al principio e criterio direttivo di prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.


Articolo 9
(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse; b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature; c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati; d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato; e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza; f) tutelare i dati relativi alla vita privata; g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze; h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.


Articolo 10
(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.


Articolo 11
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".


Articolo 12
(Discariche di rifiuti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;

c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresí la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.


Articolo 13
(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.


Articolo 14
(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai princípi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.


Articolo 15
(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.


Articolo 16
(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 17
(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea".


Articolo 18
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presídi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presídi e servizi multizonali";

b) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: "I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presídi e servizi multizonali";

c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presídi e servizi multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presídi e servizi multizonali";

d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)";

e) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento";

f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)";

g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";

i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa";

l) nell'allegato 1: 1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni"; 2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento".

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.


Articolo 19
(Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è sostituito dal seguente: "3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane".


Articolo 20
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina".


Articolo 21
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità";

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente: "Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".


Articolo 22
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina).

1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".


Articolo 23
(Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile).

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'artico1o 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001.


Articolo 24
(Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999.


Articolo 25
(Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unità, a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.


Articolo 26
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178).

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati";

b) al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Articolo 27
(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule".


Allegato 1

Allegato A


(Articolo 1, comma 1)


96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.


98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).


1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.


1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.


1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.


1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.


1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. 1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.


Allegato 2

Allegato B


(Articolo 1, commi 1 e 3)


93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.


94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.


96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.


1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.


1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.


1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.


1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.


1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.


1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.


1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.


1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.


1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).


1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.


1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.


1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.


1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.


Allegato 3

Allegato C


(Articolo 3)


96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli animali.


1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.


1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.