Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Errore. Il segnalibro non è definito. e Errore. Il segnalibro non è definito.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Errore. Il segnalibro non è definito., a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Articolo 2
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Articolo 3
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'Errore. Il segnalibro non è definito. con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Articolo 4
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.
1. L'Errore. Il segnalibro non è definito. elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Articolo 5
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
Articolo 6
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Articolo 7
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Articolo 8
Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea.
1. Le parole del terzo comma dell'art. 800 del codice della navigazione, da ", purchè gli occupanti " fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
2. Le parole del terzo comma dell'art. 805 del codice della navigazione, da ", purchè gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
3. All'art. 7- bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:
"1- bis . La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purchè non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".
Articolo 9
Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge6 febbraio 1996, n. 52.
1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
" 1 . Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonchè quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea".
2. Al comma 2 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate".
3. Il comma 6 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
" 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza".
4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.
Articolo 10
Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86.
1. All'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3 . Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa".
2. L'art. 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 ( Relazione annuale al Parlamento ). - 1 . Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso".
Articolo 11
Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. All'art. 17, comma 1, lettera a ), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè dei regolamenti comunitari".
Articolo 12
Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "venti giorni " sono inserite le seguenti: "; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere".
2. All'art. 5, comma 1, lettera b ), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere".
Articolo 13
Abrogazioni.
1. Sono abrogati l'art. 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonchè l'art. 4, comma 8, e l'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Articolo 14
Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
1. Al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati".
Articolo 15
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d ) è sostituita dalla seguente:
" d ) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
Articolo 16
Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
" f-bis ) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7 . Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.";
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7".
Articolo 17
Lavoro notturno.
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1 . é vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;
c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;
e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;
f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;
g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.
Articolo 18
Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;
b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);
c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;
d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.
Articolo 19
Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega.
1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;
b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.
Articolo 20
Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonché la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:
1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;
2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;
b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;
c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Allegato 1
ALLEGATO A
(ARTICOLO 1, COMMA 1)
95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.
97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.
97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.
97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.
97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.
97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.
97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.
98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.
98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.
Allegato 2
ALLEGATO B
(ARTICOLO 1, COMMI 1 E 3)
96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.
97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.
Allegato 3
ALLEGATO C
(ARTICOLO 3)
97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.
Allegato 4
ALLEGATO D
(ARTICOLO 4)
92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).
93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.
93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.
93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.
97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.
97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.
97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.
97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).
97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.
98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.
98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.
98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.
98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).
98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.
98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.
98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.