Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 12 ottobre 1935
Validità: 11.11.1935 - 10.11.1936
Parti: Sindacato Provinciale di Milano della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Gomma, dei Conduttori Elettrici, delle Materie plastiche ed affini e Sindacato Provinciale di Milano della Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'industria Chimica
Settori: Chimici, Industria, Dielettrici, Milano

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Paghe
Art. 38.

Contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette all’industria dei dielettrici della Provincia di Milano, 12 ottobre 1935

Tra il Sindacato Provinciale di Milano della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Gomma, dei Conduttori Elettrici, delle Materie plastiche ed affini, agli effetti del presente contratto rappresentato dal [...] Direttore dell’Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Milano all’uopo debitamente autorizzato dal Presidente della predetta Federazione Nazionale [...] ed il Sindacato Provinciale di Milano della Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'industria Chimica, agli effetti del presente contratto rappresentato dal[...] Segretario dell’Unione Fascista dei Lavoratori dell’industria della Provincia di Milano, all’uopo debitamente autorizzato dal Segretario della predetta Federazione Nazionale [...], è stato provvisoriamente stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alla industria dei dielettrici della provincia di Milano.
La stipulazione definitiva del presente contratto collettivo di lavoro resta condizionata al rilascio delle deleghe delle Federazioni interessate ai sensi dell’art. 35 degli Statuti delle Federazioni stesse.
Il presente contratto sarà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione. Le spese di deposito e di pubblicazione saranno sostenute in parti uguali dalle due Associazioni contraenti.

Art. 4.
Per l’ammissione delle donne e dei fanciulli valgono le disposizioni di legge che regolano il lavoro di tali categorie.

Art. 5.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 8.
La durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere e 48 settimanali di lavoro effettivo, secondo legge, e salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dalla legge stessa.
L’operaio non potrà rifiutarsi, entro i limiti previsti dalla legge, di compiere, se richiesto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
L’orario per l’inizio e la fine del lavoro di ciascun giorno sarà fissato dalla ditta e potrà essere diverso da reparto a reparto o lavorazione come anche da persona a persona.
In ciò è compresa la facoltà della ditta di fissare l’orario a turno, che l’operaio non potrà rifiutarsi di osservare.

Art. 9.
[...]
Le ore straordinarie notturne o festive non potranno essere riconosciute se non siano state ordinate dai superiori.
Le ore notturne sono quelle che vanno dalle 22 alle 6.
È ammesso il ricupero a regime normale (senza diritto a percentuale di straordinario), entro il limite di un’ora al giorno e per 30 giorni lavorativi dalla ripresa del lavoro, delle ore di lavoro normale perdute nei seguenti casi:
а) quando sia fatta vacanza nei giorni del S. Patrono, di S. Angelo, di S. Stefano o in una giornata lavorativa compresa fra due feste:
b) per mancanza di energia elettrica;
c) per guasti al macchinario;
d) per casi di forza maggiore.

Art. 11.
Le modalità relative all’apertura ed alla chiusura degli stabilimenti per l’inizio e la fine del lavoro, per il controllo di presenza e l’ammissione dei ritardatari, saranno stabilite da ciascuna ditta con apposite norme regolamentari.
L’operaio dovrà cominciare effettivamente il lavoro al relativo segnale d’inizio, trovandosi perciò già al suo posto dopo essersi eventualmente messo nella tenuta adatta.
Sarà pure indicata con apposito segnale la cessazione del lavoro e nessun operaio potrà sospendere il lavoro fino a detto segnale. [...]

Art. 12.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo. Così pure l’operaio non potrà, durante il lavoro, lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
All’operaio è vietato l’accesso allo stabilimento quando non debba prestarvi servizio, come altresì trattenervisi, ultimato il lavoro, oltre il tempo richiesto per prepararsi all’uscita.
La concessione dei permessi di uscita è regolata da norme interne di ciascuna ditta.

Art. 14.
Saranno concessi ogni anno sei giorni di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con la relativa retribuzione.
[...]

Art. 15.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente ogni operaio dovrà attenersi alle norme stabilite dalla ditta.
L’operaio è responsabile del materiale ed utensili che riceve in consegna.
[...]

Art. 17.
È obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, i mobili, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio risponderà dello smarrimento o della deteriorazione di tali oggetti a lui imputabili; l’ammontare del danno subito dalla ditta potrà essere trattenuto sulla di lui mercede.
Agli oggetti affidati ad ogni operaio nessuna modificazione potrà essere apportata senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall’operaio darà diritto alla ditta di rivalersi sulle di lui competenze per i danni subiti. I danni importanti trattenute per risarcimento dovranno essere contestati all’operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.

Art. 18.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro, la determinazione del numero di personale occorrente per ciascuna operazione, ed in genere la determinazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro, sono di esclusiva ed insindacabile competenza della ditta e per essa delle persone da essa incaricate.
L’operaio nell’esecuzione del lavoro, deve attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 19.
Tutti gli operai nei rapporti attinenti sia direttamente che indirettamente al servizio dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico. Inoltre essi devono rispetto ed obbedienza a tutti i superiori anche non in via diretta, nonché agli incaricati della sorveglianza.

Art. 22.
Nell’interno dello stabilimento è proibito:
а) fumare;
b) introdurre cibi o bevande di qualsiasi specie senza autorizzazione;
c) introdurre armi di qualsiasi specie;
[...]

Art. 23.
Ogni ditta stabilirà a suo giudizio le norme per l’uso dei locali adibiti a refettorio, ricreazione, dispensario o simili.

Art. 24.
Le infrazioni alle norme disciplinari generali del presente contratto collettivo od a quelle regolamentari stabilite da ciascuna ditta in conformità del contratto stesso secondo l’art. 35, potranno essere punite con:
1) multa fino a tre ore di paga normale; il ricavo delle multe, in quanto non costituisca risarcimento di danni subiti dalla ditta, sarà devoluto a favore della Cassa Mutua Malattia;
2) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
3) licenziamento in tronco, senza preavviso e indennità, sia sostitutiva del preavviso, sia di licenziamento.

Art. 25.
La punizione di cui al punto 1) dell’articolo precedente sarà inflitta all’operaio:
a) che abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che comunque perda tempo o soffermandosi con altri o sostando oltre il tempo necessario nelle latrine;
c) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo interrompa senza giustificato motivo o ne anticipi la cessazione;
d) che durante il tempo di lavoro sia trovato a dormire;
e) che non esca immediatamente dallo stabilimento dopo la cessazione del lavoro;
f) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
g) che produca guasti alle cose della ditta, anche se per disattenzione;
h) che lordi pareti, scale, latrine, ecc.;
i) che non avverta subito il suo capo diretto di guasti agli apparecchi o di irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
l) che fumi o porti fiammiferi nelle sale di lavoro;
m) che introduca cibi o bevande nello stabilimento senza permesso della ditta;
n) che introduca armi di qualsiasi specie nello stabilimento;
o) che si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
p) che in qualunque modo e all’infuori dei casi previsti dall’art. 26, trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro, o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro.
Nelle infrazioni di maggiore gravità e nei casi di recidiva, potrà essere inflitta la sospensione.

Art. 26.
La punizione di cui al punto 3) dell’art. 24 sarà applicata a chi si rende colpevole di:
а) disobbedienza grave o insubordinazione verso i superiori o verso il personale di sorveglianza;
[...]
c) aver danneggiato volontariamente le cose di qualsiasi specie di proprietà della ditta;
d) omissioni o negligenze dolose o implicanti colpa grave (siano o meno seguiti da danni economici), nell’esecuzione delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza ecc.;
[...]
g) risse, vie di fatto, gravi dispute, minacce o gravi offese ai compagni di lavoro nello stabilimento;
h) aver lavorato per conto proprio o di terzi senza ordine o autorizzazione della ditta, in tal caso l’operaio sarà tenuto al risarcimento del danno arrecato;
i) aver introdotto nello stabilimento senza permesso della ditta persone che non abbiano veste per entrare;
l) aver arbitrariamente date disposizioni in contrario a quelle predisposte dagli incaricati della ditta;
[...]
o) essere recidivo in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure essere recidivo nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.
Il licenziamento per una qualsiasi delle cause sopra indicate sarà applicato indipendentemente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui il licenziato fosse incorso.

Art. 35.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite da ciascuna ditta, purché esse norme non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.
Tali norme particolari dovranno essere rese note agli operai anche eventualmente con affissione nei locali di lavoro.

Art. 37.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera interessati ed i loro superiori.
Qualora la controversia non venga risolta e debba essere esperita l’azione giudiziaria, la controversia dovrà essere denunziata, ai sensi di legge, all’Associazione professionale legalmente riconosciuta dalla categoria a cui appartiene il denunciante per il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceve la denuncia dovrà interporre i suoi buoni uffici per la composizione della controversia per il tramite della Associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l’azione.
Qualora la conciliazione non sia possibile e in ogni caso, trascorsi 15 giorni dalla denuncia o dalla spedizione della medesima, se questa è stata fatta con lettera raccomandata, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle Associazioni professionali competenti.