Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1939
Validità: 29.02.1940 - 28.02.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei prodotti chimici e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Industria Chimica
Settori: Chimici, Industria
Sommario:
Premesse. Parte generale Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Documenti. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli. Art. 5. - Abiti di lavoro. Art. 6. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N. Art. 7. - Matrimonio e maternità. Categorie, apprendistato, istruzione professionale Art. 8. - Categorie dei lavoratori. Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato. Art. 10. - Istruzione professionale. Disciplina del lavoro Art. 11. - Orario di lavoro. Art. 12. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno. Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro. Art. 14. - Recuperi. Art. 15. - Sabato Fascista. Art. 16. - Giorni festivi. Art. 17. - Passaggio di mansioni. Art. 18. - Disciplina del lavoro a cottimo. Art. 19. - Inizio e fine del lavoro. Art. 20. - Consegna e conservazione utensili e materiale. Parte economica Art. 21. - Preavviso. Art. 22. - Indennità di licenziamento. Art. 23. - Ferie. Art. 24. - Benemerenze fasciste. |
Art. 25. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o di dimissioni. Art. 26. - Trasferte. Art. 27. - Solennità nazionali retribuite. Art. 28. - Corresponsione delle mercedi e reclami sulla paga. Art. 29. - Trapasso, trasformazione, cessazione di azienda. Trattamento di malattia e igiene del lavoro Art. 30. - Cassa mutua e trattamento malattia. Art. 31. - Infortuni e malattie professionali. Art. 32. - Igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Art. 33. - Rilievi in materia di igiene di lavoro. Art. 34. - Indennità per lavori eseguiti in zona malarica. Parte disciplinare Art. 35. - Gerarchia. Art. 36. - Divieti. Art. 37. - Provvedimenti disciplinari. Art. 38. - Multe e sospensioni. Art. 39. - Licenziamenti per punizione. Art. 40. - Norme disciplinari supplementari. Art. 41. - Visite di inventario e visite di controllo. Art. 42. - Permessi di entrata e di uscita. Art. 43. - Assenze. Art. 44. - Norme speciali. Art. 45. - Reclami e controversie. Art. 46. - Norme transitorie. Art. 47. - Norme derogative per le Aziende Artigiane. Art. 48. - Decorrenza e durata. |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell’industria chimica, 19 dicembre 1939
Addì 19 dicembre 1939-XVIII in Roma tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei prodotti chimici, rappresentata dal Presidente [...], assistito dal Direttore [...], dal [...] della Federazione stessa e dai rappresentanti di aziende industriali: [...] la Soc. Montecatini, [...] Soc. Bombrini Parodi Delfino, [...] la Soc. Terni, [...] la Soc. Mira Lanza, [...] Soc. Gaslini, [...] la Soc. Saffa, [...] la Soc. Carlo Erba, [...] l’istituto Nazionale Medico Farmacologico Serono; con l’intervento della Federazione Naz. Fascista degli Artigiani, rappresentata, per delega dal suo Presidente Cons. Naz. [..], dal [...] della Federazione stessa; sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Industria Chimica rappresentata dal suo Commissario [...], assistito [...] della Federazione stessa, [...] della Unione Provinciale di Milano della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, [...] dell’ Unione Provinciale di Roma della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, [...] dell’Unione Provinciale di Genova della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, e dai lavoratori chimici [...]; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le ditte industriali, artigiane e cooperative esercenti la industria dei prodotti chimici nel territorio del Regno e per gli operai dipendenti. Per aziende artigiane soggette alla disciplina del presente contratto si intendono quelle esercenti le seguenti attività comprese nel D.M. 26 aprile 1934: a) Pirotecnici; b) Candelai e Decoratori in cera; c) Fabbricanti saponi e lisciva; d) Fabbricanti di cartucce.
Premesse.
1) il presente contratto non si applica alle ditte esercenti l’industria dei prodotti chimici per l’agricoltura, ivi comprese le raffinerie di zolfo, disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 23 marzo 1932-X tra la Federazione Nazionale Fascista dei Prodotti Chimici per l’Agricoltura e la Federazione Nazionale Sindacati Fascisti addetti alle Industrie Chimiche.
2) entro un anno dalla pubblicazione del presente contratto le Organizzazioni interessate provvederanno a stipulare i nuovi contratti integrativi determinando:
[...]
b) località da considerarsi malariche ai sensi dell’art. 34;
[...]
e) decorrenza e durata dei contratti stessi.
[...]
Parte generale
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle relative disposizioni di legge e alle norme del presente contratto in materia di igiene del lavoro.
Art. 5. - Abiti di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento (ad es.: lavorazione di acidi forti, sostanze caustiche, corrosive, ecc.) o che richiedano uno speciale vestiario, verranno dall’azienda forniti a suo carico, gli indumenti di lavoro.
L’azienda avrà la facoltà di corrispondere ai lavoratori predetti, in sostituzione di tali indumenti, una indennità minima di L. 20 mensili, salvo i casi nei quali la fornitura degli indumenti di lavoro è obbligatoria a norma di legge.
Quando l’azienda richiede che i propri lavoratori indossino speciali abiti o indumenti di lavoro, deve provvedere a fornirli a proprie spese.
Art. 7. - Matrimonio e maternità.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo dell’allattamento e l’indennità da corrispondersi alla lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio o di maternità, valgono le norme di legge e dei contratti stipulati in materia fra le Associazioni Sindacali competenti.
La lavoratrice in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 28 agosto 1930 numero 1358.
Categorie, apprendistato, istruzione professionale
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
Le Federazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo.
Disciplina del lavoro
Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sulle 40 ore settimanali, e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. che possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro e retribuiti con salario normale fino a un massimo di un’ora e mezza giornaliera sono:
a) predisposizione del funzionamento degli impianti e macchinari e dell’inizio delle lavorazioni;
b) lavori per mettere impianti e materiali in condizioni di sicurezza e di buona conservazione durante le interruzioni di lavoro;
c) lavori strettamente necessari per lo sgombero dei residui di materie prime o di prodotti di lavorazione.
Il lavoro compiuto dai lavoratori addetti ad occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quando tali occupazioni siano connesse o attinenti strettamente alla esecuzione dei processi industriali, sarà compensato a salario normale fino ad un massimo di 60 ore per 6 giorni lavorativi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Le ore di lavoro eccedenti i limiti di orario di cui all’articolo precedente sono considerate straordinarie.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario o quello festivo o quello notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali saranno compensate con la maggiora-zione del 10 %.
[...]
Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordato fra le Organizzazioni Sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso il recupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, e si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.
Art. 15. - Sabato Fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del Sabato Fascista valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1010 ed al Contratto Collettivo stipulato in data 15 luglio 1935 fra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, qui di seguito riportate.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 18, salvo le eccezioni più avanti indicate. Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio del sabato.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui alle seguenti lettere A) B) e C).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1) Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perché a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuativamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
а) attività di cui all’art. 5 della Legge 22 febbraio 1934 n. 370 e Tabelle integrative I, II, e III approvate con Decreto Ministeriale 22 giugno 1935-XIII;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ed esclusivamente per l’uso di questo;
c) operai svolgenti mansioni che, pur non rientrando in quelle sopra indicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro.
2) Lavorazioni diverse, e cioè:
а) attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato o la domenica mattina come, manutenzione pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) carico o scarico, trasporto delle materie prime, dei prodotti o del personale delle aziende, qualora la sospensione di queste operazioni nel pomeriggio del sabato possa pregiudicare il normale andamento del lavoro;
f) lavorazioni pericolose od il cui processo chimico o fisico non possa essere sospeso nel pomeriggio del sabato senza pregiudizio degli impianti o del prodotto;
g) preparazione o spedizione del ghiaccio asciutto;
h) applicazione del catrame su strada;
i) lavori estivi nelle foreste per provvedere legna da distillare, tagli in bosco e trasporti funicolari (per i periodi di attività stagionale);
l) preparazione e spedizione del lievito compresso per panificazione;
m) ogni altra attività compresa nell’art. 16 della Legge 22 febbraio 1934 n. 370, quando venga esercitata dalle aziende disciplinate dal presente contratto.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuino lavorazioni non continuative a più squadre.
personale che lavora a quattro squadre.
personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, anche attuando le 40 ore, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
Per l'utilizzazione del pomeriggio del sabato per lavori urgenti che non possono essere eseguiti negli altri giorni della settimana, le ditte chiederanno per tramite dell’Unione Fascista degli Industriali la relativa autorizzazione al Segretario Federale che deciderà sentite le due Unioni Provinciali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori. Nel caso in cui l’autorizzazione non possa essere tempestivamente richiesta, la ditta farà immediata segnalazione al Segretario Federale del lavoro effettuato.
Art. 17. - Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]
Art. 18. - Disciplina del lavoro a cottimo.
1) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
3) Ai lavoratori interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
3) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, il lavoratore sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, il lavoratore stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
4) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
5) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardanti la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo
tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza,
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate a quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.
Art. 19. - Inizio e fine del lavoro.
L’inizio e la fine del lavoro vengono regolati come segue:
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 20. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve fame richiesta al suo capo.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Parte economica
Art. 23. - Ferie.
Ai lavoratori che abbiano una anzianità ininterrotta di 12 mesi presso la ditta nella quale sono occupati, saranno concesse, ogni anno, 6 giornate (48 ore) di ferie retribuite.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
Trattamento di malattia e igiene del lavoro
Art. 31. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate le cure di pronto soccorso, a termine del R.D.L. 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili alla azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte o all’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informerà la direzione per i provvedimenti del caso.
Art. 32. - Igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere degli imprenditori e dei lavoratori.
In particolare gli imprenditori:
1) Sottoporranno in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento della assunzione al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successiva-mente quando lo ritengano opportuno.
2) Sottoporranno i lavoratori addetti a lavorazioni che possono produrre effetti nocivi alla salute dei lavoratori, anche se non comprese tra quelle considerate nocive dalla legge (art. 6. R.D.L. 14 aprile 1927, n. 530 D.M. 20 marzo 1929) a visita medica ad intervalli periodici, ove lo ritengano opportuno o quando i singoli lavoratori lo richiedano.
3) Doteranno i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possano riuscire no-civi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro.
La fornitura di tali mezzi avverrà a cura ed a completo carico del datore di lavoro.
4) Cureranno che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’imprenditore, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dalla azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Art. 33. - Rilievi in materia di igiene di lavoro.
Gli eventuali rilievi dell’Organizzazione dei Lavoratori in materia di igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, formeranno oggetto di preventivo esame da parte delle competenti Associazioni.
Gli accordi relativi, quando riguardino materia rimessa alla competenza dell’ispettorato Corporativo, saranno a questo comunicati.
Art. 34. - Indennità per lavori eseguiti in zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro devono recarsi in località malariche compete una indennità di L. 1.25 per ogni giornata di lavoro.
Le località da considerarsi malariche saranno determinate dalle Associazioni Sindacali nei contratti integrativi, sentite le competenti Autorità Sanitarie provinciali.
L’obbligo della corresponsione della predetta indennità avrà la stessa decorrenza dei contratti integrativi al presente contratto.
Parte disciplinare
Art. 35. - Gerarchia.
I lavoratori, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico. Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti. I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti coi loro dipendenti.
Le aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza della gerarchia tecnica e disciplinare di fabbrica o di reparto, in modo da evitare ogni possibile equivoco- circa le persone alle quali oltre che al proprio capo diretto, il singolo lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi nei singoli casi.
Art. 36. - Divieti.
Al lavoratore è proibito:
[...]
b) fumare ed introdurre nello stabilimento cibi o bevande alcooliche, senza il permesso della direzione;
[...]
d) adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli;
[...]
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di tre ore di paga;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
[...]
Art. 38. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta al lavoratore:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti per disattenzione il materiale di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
Art. 39. - Licenziamenti per punizione.
Potranno essere licenziati dalla direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga e senza indennità, i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall’art. 38, quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti, e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza dello stabilimento;
[...]
Art. 40. - Norme disciplinari supplementari.
È passibile di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento di cui all’art. 39:
а) il lavoratore che sia trovato in possesso di fiammiferi o di altri infiammabili nell’interno di una fabbrica di esplosivi quando l’introduzione di fiammiferi o infiammabili sia vietata dalla direzione;
b) il lavoratore che, contro precise disposizioni della direzione, venga sorpreso a fumare od accendere fiammiferi o comunque ad usare un qualsiasi apparecchio a fiamma libera negli stabilimenti, depositi, magazzini o dovunque si producano o trasformino, o manipolino, o custodiscano sostanze che per la formazione a cui esse danno luogo di gas combustibili, o per la loro grande facilità di accensione, possono facilmente dar luogo ad esplosioni o ad incendi.
Art. 42. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito al lavoratore sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del suo turno.
[...]
Art. 44. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo i lavoratori debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse o nelle tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento, sempre che non contrastino con il presente contratto collettivo.
Art. 45. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni Sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni Sindacali, ed in caso di mancato accordo prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.